News
"Le attività a rischio di incidente rilevante in Italia"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
16/04/2013 - Pubblichiamo un estratto del documento “Le attività a rischio di
incidente rilevante in Italia” a cura del Corpo Nazionale dei Vigili del
Fuoco.
Le attività a rischio di incidente rilevante in Italia
Nel contesto delle attività produttive gli stabilimenti soggetti
alla normativa Seveso costituiscono un settore di nicchia. Secondo la
rilevazione effettuata ad aprile 2012 sono presenti in Italia 564
stabilimenti soggetti all’art. 6 del decreto legislativo 17 agosto 1999,
n.334 e s.m.i. (cosiddette attività lower-tier = soglia bassa) e 588
stabilimenti soggetti all’art. 8 del DLvo 334/99 (attività upper tier
=soglia alta). Si tratta di attività strategiche per il sistema paese:
raffinerie, poli petrolchimici, depositi di oli minerali, stabilimenti
di deposito e imbottigliamento di gas di petrolio liquefatto,
acciaierie, industrie galvaniche, aziende di produzione e deposito di
esplosivi.
1.5 Il recepimento italiano della direttiva Seveso II: il D.Lvo 334/99
L’Italia ha recepito la direttiva 96/82/CE con il decreto legislativo 334 del 17 agosto 1999 e la
direttiva 2003/105/CE con il decreto legislativo 238 del 21 settembre 2005. Di seguito, quando
parliamo di D.Lvo 334/99 facciamo sempre riferimento al testo modificato dal D.Lvo 238/2005.
Uno stabilimento è soggetto al D.Lvo 334/99 se detiene sostanze
pericolose in quantitativi uguali o superiori a determinate soglie. Le
sostanze pericolose sono elencate nell’Allegato I, costituito da due
parti: nella parte 1 sono indicate le sostanze con il loro nome, nella
parte 2 sono indicate categorie di sostanze pericolose. Per ognuna di
queste sostanze e categorie sono indicate due soglie.
A seconda dei quantitativi di sostanze pericolose detenute, il gestore (ovvero la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento) deve adempiere a determinati obblighi, sintetizzati nella tabella 1.
A seconda dei quantitativi di sostanze pericolose detenute, il gestore (ovvero la persona fisica o giuridica che gestisce o detiene lo stabilimento) deve adempiere a determinati obblighi, sintetizzati nella tabella 1.
Tabella
1 – Adempimenti a carico dei gestori di stabilimenti a rischio di incidente
rilevante
LIVELLO |
ADEMPIMENTI |
Stabilimenti
industriali di cui
all’Allegato
A che detengono sostanze
pericolose
in quantità inferiori alle
soglie
dell’allegato I |
-
integrazione della valutazione dei rischi ex D.Lgs. 81/2008
-
informazione, formazione, addestramento ed
equipaggiamento
dei lavoratori ai sensi del DM
Ambiente
16 marzo 1998 |
Stabilimenti
soggetti a notifica
(quantità
sostanze pericolose > =
colonna
2 allegato I parte 1 e 2) |
-
notifica
-
scheda di informazione per i cittadini ed i lavoratori
-
politica di prevenzione e sistema di gestione della sicurezza
-
piano di emergenza interno
-
piano di emergenza esterno |
Stabilimenti
soggetti a notifica e a
rapporto
di sicurezza
(quantità
sostanze pericolose > =
colonna
3 allegato I parte 1 e 2) |
-
notifica
-
scheda di informazione per i cittadini ed i lavoratori
-
politica di prevenzione e sistema di gestione della sicurezza
-
rapporto di sicurezza
-
piano di emergenza interno
-
piano di emergenza esterno |
Evidenziamo
che gli adempimenti corrispondenti al primo livello sono stabiliti dalla
normativa
italiana
e non dalla direttiva europea; in effetti l’Allegato A, che elenca una serie di
attività e processi industriali, costituisce un residuo della direttiva Seveso
I, che il legislatore italiano ha
voluto
mantenere per non abbassare il livello dei controlli su alcune tipologie di
stabilimenti.
Sottolineiamo
però che gli stabilimenti del primo livello non sono stati censiti in tutte le
regioni.
La notifica
Sottoscritta
nelle forme dell’autocertificazione, la notifica deve contenere le seguenti
informazioni:
-
il nome o la ragione sociale del gestore e l’indirizzo dello stabilimento
-
la sede o il domicilio del gestore, con l’indirizzo completo
-
il nome o la funzione della persona responsabile dello stabilimento, se diversa
dal gestore
-
le sostanze pericolose o le categorie di sostanze pericolose detenute, la loro
quantità e la forma fisica
-
l’attività, in corso o prevista, dello stabilimento
-
l’ambiente circostante lo stabilimento e, in particolare, gli elementi che potrebbero
causare un incidente rilevante o aggravarne le conseguenze.
Il
gestore, 180 giorni prima dell’inizio della costruzione di uno stabilimento
nuovo, deve trasmettere la notifica al Ministero dell’Ambiente, alla regione,
alla provincia, al comune, al prefetto, al Comando Provinciale dei Vigili del
Fuoco e al Comitato Tecnico Regionale di Prevenzione Incendi di cui all’art.22
del DLgs 139/2006, di cui si dirà in seguito.
La
notifica deve essere aggiornata a seguito di variazioni di classificazione
delle sostanze pericolose e di modifiche delle informazioni fornite con la
precedente notifica.
La scheda di
informazione sui rischi di incidente rilevante per i cittadini ed i lavoratori
La
scheda di informazione per i cittadini ed i lavoratori è organizzata in 9
sezioni ed amplia le informazioni contenute nella notifica. Deve essere
trasmessa agli stessi Enti destinatari della notifica, contestualmente a
questa.
Il documento di
politica di prevenzione degli incidenti rilevanti e il sistema di gestione
della sicurezza
Il
gestore deve redigere un documento che definisce la politica aziendale di
prevenzione degli incidenti rilevanti, allegando il programma per l’attuazione
del sistema di gestione della sicurezza.
Il
documento deve essere riesaminato ogni due anni.
Il
gestore deve inoltre definire ed attuare (contestualmente all’inizio
dell’attività) un sistema di
gestione
della sicurezza, di seguito SGS. (...)
Rapporto di
sicurezza
Il
gestore di uno stabilimento in cui sono detenute sostanze pericolose in
quantità uguali o superiori a quelle della colonna 3 dell’Allegato I (parti 1 e
2) deve redigere e trasmettere al CTR un rapporto di sicurezza. Il rapporto di
sicurezza deve evidenziare che sono stati individuati i potenziali incidenti
rilevanti e che sono state adottate misure per prevenirli e limitarne le
conseguenze per l’uomo e per l’ambiente.
Per
gli stabilimenti nuovi il rapporto di sicurezza deve essere presentato prima
dell’inizio della
costruzione,
per gli stabilimenti esistenti va ripresentato ogni 5 anni.
Piano di emergenza
interno
Il
gestore, previa consultazione del personale, deve predisporre il piano di
emergenza interno, che deve indicare le persone autorizzate ad attivare le
procedure di emergenza, la persona incaricata di comunicare con gli Enti di
soccorso, le misure da adottare a seguito di un incidente, i sistemi di allarme,
le norme di comportamento da seguire, la formazione specifica del personale.
Piano di emergenza
esterno
La
Prefettura redige il piano di emergenza esterno sia per gli stabilimenti ex
art.6 che per quelli ex art.8, d’intesa con la regione e gli enti locali e con
la collaborazione degli enti pubblici responsabili del soccorso e della
protezione civile. Il Prefetto coordina anche l’attuazione del piano di emergenza
esterno in caso di incidente con effetti all’esterno dello stabilimento.
Il ruolo della
Pubblica Amministrazione nell’attuazione della normativa Seveso
Data
la molteplicità degli Enti che si occupano di sicurezza, salute e ambiente, il
legislatore italiano ha ripartito i compiti come di seguito descritto.
Il
Ministero dell’Ambiente e della
Tutela del Territorio e del Mare è il Ministero capofila per il
recepimento
delle direttive, e svolge un ruolo di raccordo tra la Commissione Europea e
l’Italia. Il Ministero Ambiente deve infatti trasmettere alla Commissione
Europea:
-
l’elenco degli stabilimenti soggetti alla direttiva Seveso II
-
l’elenco degli stabilimenti che potrebbero originare incidenti con effetti
transfrontalieri
-
informazioni in merito all’accadimento di incidenti rilevanti
-
una relazione triennale sulle attività svolte in materia di rischio di
incidenti rilevanti
Inoltre
il Ministero Ambiente riceve:
-
dai gestori, le notifiche e le schede di informazione per i cittadini ed i
lavoratori
-
dai CTR le comunicazioni in merito alle istruttorie sui rapporti di sicurezza
-
i Piani di Emergenza Esterni dalle Prefetture.
Infine,
il Ministero dell’Ambiente deve:
-
individuare gli stabilimenti in cui possono verificarsi effetti domino
-
disporre le verifiche ispettive negli stabilimenti soggetti all’art.8 del D.Lvo
334/99
-
predisporre, con il supporto dell’ISPRA (Istituto Superiore per la Protezione e
la Ricerca
Ambientale)
l’inventario degli stabilimenti soggetti al D.Lvo 334/99 (art.6 e art.8) e la
banca dati degli esiti della valutazione dei rapporti di sicurezza e dei
sistemi di gestione della sicurezza.
Le
Regioni e le Province autonome
dispongono le ispezioni presso gli stabilimenti soggetti all’art.6 del D.Lvo
334/99. Inoltre esse ricevono:
-
la notifica
-
il rapporto di scurezza, privo delle informazioni riservate, per metterlo a
disposizione della popolazione interessata alla consultazione
-
le comunicazioni del CTR in merito alle istruttorie sui Rapporti di Sicurezza
-
il Piano di Emergenza Esterno dalle Prefetture.
Attualmente
le Regioni partecipano ai CTR con un loro rappresentante.
In
futuro, quando verrà attuato l’art.72 del DLgs 112/1998, l’intera materia dei
rischi di incidente rilevante sarà trasferita dallo Stato alle Regioni.
Le
Province ricevono:
-
la notifica
-
le comunicazioni del CTR in merito alle istruttorie sui Rapporti di Sicurezza
-
il Piano di Emergenza Esterno dalle Prefetture.
Inoltre
le Province partecipano ai CTR con un loro rappresentante.
Il
compito principale delle
Prefetture è
quello di elaborare ed attuare il Piano di Emergenza Esterno, sia per gli
stabilimenti ex art. 6 che per quelli ex art.8 del D.Lvo 334/99.
Inoltre
le Prefetture ricevono:
-
la notifica e la scheda d’informazione per i cittadini ed i lavoratori
-
le comunicazioni del CTR in merito alle istruttorie sui Rapporti di Sicurezza
-
dal gestore (per le attività ex art.6) e anche dal CTR (per le attività ex
art.8) le informazioni
per
la predispostone del Piano di Emergenza Esterno
-
dal gestore, notizia di accadimento di incidente rilevante.
I
Comuni ricevono:
-
la notifica e la scheda d’informazione per i cittadini ed i lavoratori
-
le comunicazioni del CTR in merito alle istruttorie sui Rapporti di Sicurezza
-
il Piano di Emergenza Esterno dalle Prefetture
-
dal gestore, notizia di accadimento di incidente rilevante.
I
Comitati Tecnici Regionali di
prevenzione incendi di cui all’art.22 del DLgs 139/2006 (di seguito CTR),
incardinati nelle Direzioni Regionali dei Vigili del Fuoco, svolgono in primo
luogo le istruttorie sui rapporti di sicurezza, per gli stabilimenti soggetti
all’art.8 del D.Lvo 334/99.
Inoltre
i CTR effettuano indagini post-incidentali; collaborano con le Prefetture per
la redazione dei Piani di Emergenza Esterni; su richiesta dei Comuni esprimono
pareri sulla compatibilità
urbanistica
e territoriale di nuovi stabilimenti Seveso o di modifiche con aggravio del
rischio degli stabilimenti esistenti; ricevono i rapporti conclusivi delle
ispezioni disposte dal Ministero Ambiente e, dopo averli valutati,
eventualmente impartiscono le raccomandazioni e le prescrizioni proposte dalla
commissione ispettiva.
1.7 Sviluppi
futuri: la direttiva 2012/18/UE (direttiva Seveso III)
Negli
ultimi 2 anni l’Unione Europea ha avviato una serie di lavori (gruppi di
lavoro, seminari,
studi
di impatto della nuova direttiva) per revisionare completamente la direttiva
96/82/CE (c.d. Seveso II). E’ stata quindi emanata la direttiva 2012/18/UE del 4
luglio 2012
(in Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 197 del 24/07/2012).
Si riportano
di seguito alcune tematiche affrontate dalla nuova direttiva.
Classificazione
sostanze pericolose
La
motivazione principale per la revisione della Direttiva è l’allineamento
dell’Allegato I (elenco
sostanze
pericolose) con il regolamento
1272/2008 CLP
(classificazione, etichettatura,
confezionamento
sostanze e miscele pericolose), che entrerà in vigore definitivamente a
decorrere dall’1 giugno 2015.
Non
sempre è stata possibile una trasposizione uno-a-uno dal vecchio sistema di
classificazione al nuovo, perché per i rischi per la salute la classificazione
“tossico” e “molto tossico” non corrisponde alle nuove categorie “tossicità
acuta 1, 2 e 3”, che sono ulteriormente suddivise in base alla modalità di
esposizione (orale, da contatto e per inalazione). Un ulteriore aspetto è che
secondo il regolamento CLP le sostanze verranno classificate o riclassificate
nel corso del tempo, e ciò impatterà automaticamente sul campo di applicazione
della legislazione Seveso. Quindi è stato previsto un sistema di aggiornamento
dell’Allegato I tramite atti delegati, per gestire le situazioni che sorgeranno
nel corso del tempo dall’allineamento, laddove sono incluse/escluse dalla
Direttiva alcune sostanze che presentano/non presentano un rischio di incidente
rilevante.
Informazione al
pubblico
La
nuova direttiva si propone di migliorare la qualità delle informazioni alla
popolazione e il modo in cui tali informazioni sono raccolte, gestite, rese
disponibili, aggiornate e condivise; ciò porterà la Direttiva Seveso più in
linea con la Convenzione Aarhus sull’accesso all’informazione, la
partecipazione pubblica al processo decisionale e l’accesso alla giustizia in
materia ambientale. In particolare le procedure di informazione dovranno essere
aggiornate per tener conto degli avanzamenti nel campo della tecnologia
dell’informazione (internet, sistemi europei SEIS = Shared Environmental
Information System e Direttiva INSPIRE 2007/02/CE Infrastructure for Spatial
Information in Europe = Infrastruttura per l'Informazione Territoriale in Europa).
Deroghe a livello
europeo e nazionale
L’Unione
Europea potrà concedere deroghe generali sulle sostanze, mentre gli Stati
Membri potranno concedere deroghe ad hoc agli stabilimenti. I criteri per
concedere deroghe dovranno
essere
stabiliti tramite atti delegati.
Altri emendamenti
Gli
altri emendamenti contenuti nella Direttiva Seveso III sono adattamenti minori,
tesi a raggiungere comunque un alto livello di protezione per l’uomo e per
l’ambiente, ma semplificando, dove possibile, la legislazione e alleggerendo il
carico burocratico-amministrativo. Tale alleggerimento dovrebbe essere
conseguito a livello nazionale dei singoli Stati membri, tramite ispezioni
coordinate (di più enti), una maggiore integrazione nei requisiti di
informazione e procedurali, semplificando e snellendo i requisiti di
implementazione e utilizzando un sistema esteso di informazione condivisa.
Termine per il
recepimento
Gli
Stati membri dovranno adottare le disposizioni legislative, regolamentari e
amministrative per conformarsi alla direttiva 2012/18/UE entro il 31 maggio
2015, ed applicare le norme di
recepimento
a decorrere dal 1° giugno 2015.
Corpo
Nazionale dei Vigili del Fuoco - Le
attività a rischio di incidente rilevante in Italia (formato PDF, 3.87
MB).
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1449 volte.
Pubblicità