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"Organismi paritetici: riflessioni su formazione e asseverazione"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
24/04/2013 - In merito alle funzioni e compiti attribuiti dal Decreto legislativo 81/2008 agli
organismi paritetici, con particolare riferimento alla formazione e all’ asseverazione dei modelli di organizzazione e di gestione, più volte sono state sottolineate e sollevate potenzialità e criticità.
È quanto fa anche un
working paper dell’ Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro ( Olympus) inserito sul sito di Olympus il 22 gennaio 2013.
Il contributo, dal titolo “
Gli organismi paritetici nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”,
a cura di Chiara Lazzari (ricercatrice t.d. di Diritto del lavoro
nell’Università di Urbino “Carlo Bo”), riproduce, con alcune aggiunte,
la relazione presentata al seminario “
L’evoluzione della disciplina della salute e sicurezza sul lavoro: il ruolo degli attori collettivi e della formazione”,
svoltosi presso l’Università degli Studi di Urbino il 4 dicembre 2012
ed organizzato, con il concorso dell’Osservatorio Olympus, nell’ambito
del progetto “L’ABC per la crescita: Artigianato, Bilateralità,
Competitività”.
L’autrice parte innanzitutto dall’esame della
definizione degli organismi paritetici (OP)
presente nel D.Lgs. 81/2008, definizione che si ispira “a quella di
enti bilaterali, con competenza in materia di mercato del lavoro, posta
dal d.lgs. n. 276/2003”, rispetto ai quali gli OP vengono a
rappresentare l’istanza specialistica sui temi della salute e sicurezza
sul lavoro.
In particolare l’intervento affronta il tema dell’
individuazione degli organismi
paritetici che, agli effetti del d.lgs. 81/2008, sono solo quelli
costituiti
a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di
lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. E
dunque laddove le associazioni “non presentino la caratteristica della
maggiore rappresentatività comparata”, valutata a livello nazionale,
“l’eventuale OP non avrà la legittimazione necessaria per esercitare le
prerogative che gli sono attribuite dalla legge”. E in mancanza di
criteri legali di
verifica della rappresentatività,
“pare che questa debba essere vagliata, come ha avuto modo di
puntualizzare anche il Ministero del lavoro e delle Politiche Sociali
con la circolare 29 luglio 2011, n. 20,
alla luce dei consolidati indicatori elaborati dalla giurisprudenza” e
che “richiamano variamente la consistenza del numero degli iscritti, la
diffusione sul territorio e nei diversi settori produttivi, lo
svolgimento dell’attività di contrattazione collettiva con caratteri di
effettività, continuità e sistematicità”.
Dopo
aver messo in luce alcune criticità relative agli aspetti relativi
all’individuazione degli OP, l’intervento mostra come il ruolo assegnato dalla
normativa “sia qualificabile in termini
collaborativi
e promozionali, del resto coerentemente con la natura propria di tali
organismi così come emersa nella prassi delle relazioni industriali italiane,
rispetto alla cui tradizionale conflittualità essi si pongono infatti quali
istanze di tipo partecipativo”. E si spiega in quest’ottica la scelta del
D.Lgs. 81/2008 di abrogare l’art. 7 della legge delega n. 123/2007, “il quale
aveva invece attribuito agli OP compiti simil-ispettivi”, investendoli di “un
ruolo para-pubblico di ausilio all’autorità di vigilanza”.
Riguardo
alle
funzioni assegnate agli OP
dalla normativa, l’intervento si sofferma in particolare sulla formazione e
sull’asseverazione dei modelli di organizzazione e di gestione.
Riguardo
alla
formazione viene ad esempio
riportato l’art. 37, comma 12 del D.Lgs. 81/2008 che indica che
la formazione dei lavoratori e quella dei
loro rappresentanti deve avvenire, in collaborazione con gli organismi
paritetici, ove presenti nel settore e nel territorio in cui si svolge
l’attività del datore di lavoro, durante l’orario di lavoro e non può comportare
oneri economici a carico dei lavoratori.
Come
“affermato dalla maggior parte degli interpreti” sembra che “il coinvolgimento
degli organismi
in questione sia da intendersi come
necessario,
pur trattandosi di obbligo datoriale privo di sanzione”. Sempre che vi siano OP
operanti nel settore in cui si svolge l’attività del datore di lavoro e “la
loro presenza si riscontri nel territorio di riferimento, e non in differente
contesto geografico”. In proposito le linee guida
approvate dalla Conferenza Stato-Regioni il 25 luglio 2012 ritengono che
detto territorio
possa essere individuato
nella Provincia, contesto nel quale usualmente operano gli organismi paritetici.
Inoltre
la
Nota alla Premessa dell’ Accordo del 21
dicembre 2011
indica che:
in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs n 81/08 i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quelli definiti all'articolo 2, comma 1. lettera h), dal D.Lgs. 10 settembre 2003,n. 276, a successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, cosi come definiti all' articolo 2, comma 1, lettera ее), del D Lgs 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale о dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali о agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precederne periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale о dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
in coerenza con le previsioni di cui all'articolo 37, comma 12, del D.Lgs n 81/08 i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali, quelli definiti all'articolo 2, comma 1. lettera h), dal D.Lgs. 10 settembre 2003,n. 276, a successive modifiche e integrazioni e agli organismi paritetici, cosi come definiti all' articolo 2, comma 1, lettera ее), del D Lgs 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale о dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali о agli organismi paritetici. Ove la richiesta di cui al precederne periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale о dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
L’intervento,
al di là del giudizio positivo sulla definizione di una tempistica – per
evitare che il datore di lavoro sia costretto “ad attendere
sine die la risposta dell’organismo cui
si è rivolto” – trae due conclusioni:
-
“
il necessario coinvolgimento degli OP
non si traduce nell’obbligo datoriale di affidare la formazione ad essi, né
totalmente, né in parte, in linea, del resto, con la nuova previsione dell’art.
51, comma 3 bis, sopra ricordata, che, pur attribuendo agli stessi, come detto,
un ruolo più operativo in materia, non ne fa esclusivi depositari delle
competenze formative”;
-
“
eventuali indicazioni da parte degli OP
non assumono carattere di vincolatività per il datore di lavoro, visto che
egli deve limitarsi a ‘tenerne conto’. Il che appare del tutto condivisibile,
nella misura in cui è solo il datore a dover rispondere penalmente circa la
sufficienza ed adeguatezza della formazione”.
Infine
il documento si sofferma ampiamente sul tema dell’
asseverazione dei modelli di organizzazione e di gestione.
Dopo
essersi soffermato sul significato del termine “asseverazione”, affronta la
questione concernente “l’eventuale efficacia esimente della
responsabilità penale della suddetta asseverazione in caso di infortunio"
e “i contorni della responsabilità, civile e penale, del soggetto asseverante
in caso di valutazione non corretta”.
Rimandando
a una lettura integrale dell’intervento e delle argomentazioni, riportiamo
brevemente alcune considerazioni.
Intanto
Chiara Lazzari indica che “sarebbe stato probabilmente opportuno attribuire
alla Commissione consultiva permanente, oltre al compito di elaborare procedure
semplificate per l’adozione e l’efficace attuazione dei modelli di
organizzazione
e di gestione nelle piccole e medie imprese (art. 30, comma 5 bis, d.lgs. n.
81/2008), anche quello di indicare
criteri
univoci” per l’attività di asseverazione, “magari ispirati agli standard
internazionali già utilizzati per valutare l’idoneità dei sistemi di controllo
dei modelli di gestione, così da ridurre tra l’altro il rischio di divergenze
fra le valutazioni dei vari organismi [1]”.
E
una soluzione del genere “si sarebbe collocata nel solco di una collaborazione
fra OP e Commissione consultiva – e, più in generale, fra OP ed organismi
pubblici preposti al sistema della prevenzione – che lo stesso legislatore del
2008-2009 mostra altrove di voler valorizzare”.
Invece
è stata seguita una strada diversa, una strada “che lascia aperto, per
l’appunto, l’essenziale
problema delle
competenze tecniche necessarie a svolgere la suddetta attività, come emerge
palesemente dall’art. 51, comma 3 ter, d.lgs. n. 81/2008, laddove si richiede
l’istituzione di
specifiche commissioni
paritetiche, tecnicamente competenti; problema che deve fare i conti,
ancora una volta, con la mancanza di standard normativi di riferimento sulle
conoscenze ed abilità specifiche richieste agli asseveratori, e di cui sono
perfettamente consapevoli le stesse parti sociali”.
Infatti
l’ Accordo
interconfederale per l’Artigianato del 13 settembre 2011 ha tentato di
offrire una soluzione attribuendo all’Opna (Organismo Paritetico Nazionale
Artigianato), il compito di predisporre, in collaborazione con gli Opra
(Organismi Paritetici Regionali Artigianato),
criteri relativi alle ‘specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente
competenti’…nonché sulle procedure e sulle modalità per il rilascio delle
attestazioni relative allo svolgimento delle attività e dei servizi di supporto
al sistema delle imprese.
Tale
mancanza di standard di riferimento, conclude l’intervento, costituisce “una
ragione di più per
negare
all’asseverazione – almeno allo stato attuale –
ogni valenza esimente sia sul piano delle responsabilità individuali
che su quello delle responsabilità collettive”.
Olympus
- Osservatorio per il monitoraggio permanente della legislazione e
giurisprudenza sulla sicurezza del lavoro, “ Gli
organismi paritetici nel decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”, a cura di Chiara
Lazzari (ricercatrice t.d. di Diritto del lavoro nell’Università di Urbino
“Carlo Bo”), in Working Paper di Olympus 21/2013 (formato PDF, 224 kB).
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