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"I quesiti sul decreto 81: sull’uso di macchine di propria costruzione"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
24/04/2013 -
Domanda
Quali sono gli obblighi in materia di sicurezza sul lavoro che deve
rispettare un lavoratore autonomo nel caso che voglia utilizzare nella
sua officina una macchina di propria costruzione?
Risposta
Nel quesito è prospettato un caso del tutto singolare ma che può in effetti verificarsi e cioè quello di un lavoratore autonomo che
si è costruito una macchina e che la vuole utilizzare nella sua
officina per proprio conto. Viene pertanto chiesto quali obblighi in tal
caso deve rispettare il lavoratore autonomo per essere in regola con le
vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Al caso prospettato nel quesito si applicano le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro contenute nell’articolo 21 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., che il legislatore ha destinato ai lavoratori autonomi, nonché, riguardando il quesito l’utilizzo di una attrezzatura di lavoro, le disposizioni di cui al Titolo III dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e quelle contenute nella cosiddetta Direttiva Macchine di cui al D.P.R. 24/7/1996 n. 459 il quale è stato abrogato e sostituito a partire dal 6/3/2010 dal D. Lgs. 27/1/2010 n. 17 meglio conosciuto come nuova Direttiva Macchine.
Al caso prospettato nel quesito si applicano le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro contenute nell’articolo 21 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81 e s.m.i., che il legislatore ha destinato ai lavoratori autonomi, nonché, riguardando il quesito l’utilizzo di una attrezzatura di lavoro, le disposizioni di cui al Titolo III dello stesso D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e quelle contenute nella cosiddetta Direttiva Macchine di cui al D.P.R. 24/7/1996 n. 459 il quale è stato abrogato e sostituito a partire dal 6/3/2010 dal D. Lgs. 27/1/2010 n. 17 meglio conosciuto come nuova Direttiva Macchine.
Secondo l’articolo 21 comma 1 del D.
Lgs. n. 81/2008, infatti, così come modificato dal D. Lgs. 3/8/2009 n. 106,
destinato ai componenti delle imprese familiari di cui all’articolo 230-bis del
codice civile ma anche appunto ai lavoratori autonomi che compiono opere o servizi ai sensi
dell’articolo 2222 del codice civile, così come nel caso che ci interessa:
“1. I componenti dell'impresa familiare di
cui all'articolo 230-bis del codice civile, i lavoratori autonomi che compiono
opere o servizi ai sensi dell'articolo 2222 del codice civile, i coltivatori
diretti del fondo, i soci delle società semplici operanti nel settore agricolo,
gli artigiani e i piccoli commercianti devono:
a) utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al
titolo III;
b) munirsi di dispositivi di protezione individuale ed utilizzarli
conformemente alle disposizioni di cui al titolo III;
c) munirsi di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia,
contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un
luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o
subappalto”.
per cui è facile osservare che dei tre
obblighi sopraindicati posti a carico dei lavoratori autonomi uno, quello
riportato sotto la lettera a), riguarda proprio, così come si verifica nel caso
segnalato, l’obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro che siano conformi
alle disposizioni del Titolo III del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.. Occorre a tal
punto precisare che in tale Titolo III viene fatto riferimento, nel fissare le
prescrizioni da adottare per la sicurezza delle attrezzature di lavoro, a due
categorie di attrezzature e quindi di macchine, una indicata nel comma 2
dell’articolo 70 che riguarda le macchine e attrezzature costruite e messe in esercizio prima
delle disposizioni legislative e regolamentari di recepimento delle direttive comunitarie
di prodotto di cui al D. P. R. n. 459/1996, entrato in vigore il 21/9/2006, ed i cui requisiti di
sicurezza devono essere conformi all’Allegato V dello stesso D. Lgs., e l’altra
indicata nel comma 1 dello stesso articolo 70 riguardante le macchine ed
attrezzature costruite e messe in esercizio dopo l’entrata in vigore dello
stesso D.P.R. n. 459 le quali, ai fini della sicurezza sul lavoro, devono
essere conformi alle specifiche disposizioni del D.P.R. n. 459/1996 oltre che
adeguate, ai sensi dell’articolo 71 comma 3 del D. Lgs. n. 81/2008, alle misure
tecniche ed organizzative contenute nell’Allegato VI del medesimo D. Lgs. n.
81/2008 e s.m.i..
Il D.P.R. n. 459/1996 aveva disposto
d’altro canto a suo tempo che a partire dal 21/9/1996 le macchine costruite e
messe in esercizio dopo tale data dovevano essere conformi alle prescrizioni in
esso contenute nonché ai requisiti essenziali di sicurezza (RES) di cui all’Allegato I dello
stesso D.P.R. n. 459/1996, contenenti le principali misure da applicare alle
macchine per garantire la loro sicurezza. Lo stesso D.P.R. n. 459/1996 aveva
disposto altresì che tali macchine dovessero essere sottoposte alle procedure
in esso fissate e consistenti nella costruzione in conformità dei requisiti di
sicurezza in esso indicati, dotate di marcatura CE e accompagnate da dichiarazione di
conformità alle direttive europee applicabili alle stesse dichiarazione redatta
a cura e firma del costruttore ad eccezione di alcune macchine di particolare
complessità per le quali tutte le procedure di certificazione dovevano e devono
essere curate da un organismo notificato terzo rispetto al costruttore.
Nel caso prospettato nel quesito
formulato abbiamo a che fare con un lavoratore autonomo al quale si applica
pertanto l’art. 21 del D. Lgs. n. 81/2008 ma che ha anche costruito una
macchina che utilizza nella propria azienda. Secondo le disposizioni di legge
sopra indicate il lavoratore autonomo è tenuto ad applicare obbligatoriamente
le disposizioni contenute nel Titolo III del D. Lgs. n. 81/2008 per cui è
necessario, per potere rispondere al quesito e non essendo stato in esso
precisato l’anno di costruzione della macchina, ipotizzare due casi a seconda
che la macchina sia stata costruita prima o dopo la data di entrata in vigore
del D.P.R. n. 459/1996 risalente al 21/9/1996.
In definitiva se il lavoratore
autonomo ha provveduto a costruire la macchina prima del 21/9/1996 dovrà, in
qualità di costruttore della stessa, garantire l’applicazione delle
disposizioni di cui all’Allegato V del D. Lgs. n. 81/2008 mentre se l’ha
costruita dopo l’entrata in vigore del D.P.R. n. 459/1996 deve averla costruita
secondo i requisiti di sicurezza previsti dallo stesso D.P.R. e quindi deve
avere corredata la stessa della certificazione di conformità e della marcatura
CE, deve avere redatto il fascicolo tecnico della macchina e deve avere rispettato inoltre le
disposizioni di cui all’Allegato VI del D. Lgs. n. 81/2008 destinato alle
macchine costruite dopo il 21/9/1996.
L’osservazione, infine, che il
lavoratore autonomo potrebbe sollevare e cioè che lo stesso stia utilizzando
nella sua azienda una macchina di propria costruzione e di non averla immessa
sul mercato a disposizione di altri non ha in effetti alcuna rilevanza in
quanto la Direttiva Macchine stabilisce che gli obblighi di
sicurezza sono a carico sia di chi immette la macchina sul mercato dell’Unione
europea che di chi comunque mette in esercizio sul territorio dell’Unione
europea una macchina di propria costruzione anche senza immetterla in mercato.
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