News
"La vigilanza del datore di lavoro delegante sul delegato"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
26/04/2013 - Riprendendo a trattare il tema della delega di funzioni,
è bene ricordare che il terzo comma dell’articolo 16 del Testo Unico in
materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
prevede poi che “
la delega di funzioni non esclude l’obbligo di
vigilanza in capo al datore di lavoro in ordine al corretto espletamento
da parte del delegato delle funzioni trasferite. L’obbligo di cui al
primo periodo si intende assolto in caso di adozione ed efficace
attuazione del modello di verifica e controllo di cui all’articolo 30,
comma 4”, ovvero attraverso l'organo di vigilanza previsto dal modello organizzativo conforme al D.Lgs. n. 81/2008.
Con questa disposizione il legislatore ha voluto dare un esplicito
riconoscimento formale ad un preciso e consolidato orientamento
giurisprudenziale che da tempo è attestato,
anche in caso di delega di funzioni, sulla permanenza in capo al dante incarico di un
obbligo di vigilanza sull’incaricato.
Questo vuol dire che la delega stessa deve indicare con quali
strumenti viene realizzata tale vigilanza, che può consistere nel
prevedere l' obbligo del delegante di
relazionare almeno una volta all'anno su come ha svolto i compiti
conferiti e/o attuando in modo completo ed effettivo l'eventuale modello
organizzativo di cui al D. Lgs. n. 231/2001, ed in particolare
adottando le linee guida Uni-Inail sui sistemi di gestione del 2001 o lo
standard BS-OSHAS 18001/2007, come esplicitamente previsto dall'art. 30
del D. Lgs. n. 81/2008.
Occorre rilevare come siffatta opinione, sul
permanente obbligo di vigilanza del delegante sul delegato,
di fatto maggioritaria e assolutamente prevalente, non fosse
costantemente seguita della Suprema Corte, emergendo da altre decisioni,
oggi superate dal dettato normativo, un orientamento incline ad
interpretare la delega di funzioni come un meccanismo idoneo a determinare un’integrale traslazione in
capo al delegato (della titolarità) dello specifico obbligo
antinfortunistico originariamente facente capo al delegante, con la
conseguente liberazione del secondo da ogni responsabilità in ordine al
suo (eventuale) inadempimento e la correlativa concentrazione della
stessa a carico del primo.
L'
obbligo di vigilare sul delegato, che è
uno dei requisiti di validità della
delega
previsti dall'art. 16 del D.Lgs. n. 81/2008 si fonda su una consolidata e
prolungata elaborazione nella giurisprudenza di legittimità:
a)
Cass. Pen. sez. IV, 6/10/1995, n.12297:
la responsabilità del datore di lavoro per violazione delle norme
antinfortunistiche, qualora si faccia coadiuvare da un dirigente nel controllo
delle modalità di esecuzione del lavoro e in quello per il rispetto delle
citate norme, viene meno solo se … controlli che colui al quale ha conferito la
delega la usi concretamente;
b)
Cass. Pen. sez. V, 85/massima 090614:
sull’imprenditore stesso incombe l’obbligo di controllare che la persona capace
e qualificata da lui delegata adempia regolarmente alle funzioni delegategli.
Più
di recente una
esemplare disamina
dell'obbligo di vigilanza del datore di lavoro delegante sul delegato di
funzioni è stata compiuta con la sentenza
Cassazione
Penale, Sez. 4, 27 febbraio 2013, n. 9505: “
Quanto, infine alla censura che investe il giudizio di responsabilità
del G. nonostante il riconoscimento dell'esistenza di una valida delega di
funzioni emessa in favore dell'ing. R.E., va rilevato che
la Corte di Appello ha affermato la validità della delega ma ha
ritenuto che l'imputato avesse omesso di vigilare e controllare le modalità di
utilizzo della stessa; ‘il G. era sicuramente a conoscenza del fatto che
presso lo stabilimento di (OMISSIS), per cui aveva delegato l'ing. R. (...), la
disattivazione del sistema di sicurezza presente sulle macchine e che avrebbe
dovuto impedire il funzionamento della macchina all'apertura del carter - ... -
aveva già provocato, nell'aprile 2004, un grave infortunio sul lavoro ad A.L.’.
L'episodio dimostrava anche lo
scorretto
uso della delega; ciò nonostante il G. non aveva fatto alcunché e si era
verificato il secondo infortunio in maniera analoga al primo. L'argomentazione
utilizzata dalla Corte di Appello risulta congrua, adeguata e perfettamente in
linea con la giurisprudenza di questa Corte che, sin da quando ha ammesso che in materia prevenzionistica
possono validamente trasferirsi ad altro soggetto gli obblighi datoriali non
individuati dalla legge quali indelegabili, ha affermato l'esistenza di un
persistente obbligo di vigilanza del
delegante sull'operato del delegato. Tale ricostruzione, in quanto recepita
dal D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 16, è assurta a proposizione del diritto
positivo.
La più recente
elaborazione della regola iuris appena ricordata ha anche individuato i
contenuti dell'
obbligo di vigilanza
,
chiarendo che ‘detta vigilanza non può avere per oggetto la concreta, minuta
conformazione delle singole lavorazioni - che la legge affida al garante -
concernendo, invece, la correttezza della complessiva gestione del rischio da
parte del delegato. Ne consegue che l'obbligo di vigilanza del delegante è
distinto da quello del delegato - al quale vengono trasferite le competenze
afferenti alla gestione del rischio lavorativo - e non impone il controllo,
momento per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni’
(Sez. 4, n. del 01/02/2012, Mangone, Rv.
252675).
Orbene, la sentenza
impugnata ha fatto buon governo di siffatti principi, non essendo dubitabile
che il verificarsi del primo sinistro qualche mese prima di quello subito dalla
G. rappresentava un evento significativo per l'organizzazione aziendale.
Non a caso il
D.Lgs. n. 81 del 2008, art. 29, comma 3 prescrive che "la
valutazione
dei rischi
deve essere
immediatamente rielaborata...a seguito di infortuni significativi...". Se
nel regime previgente il verificarsi di un infortunio non costituiva per il
diritto positivo uno dei presupposti dell'obbligo di aggiornamento della
valutazione dei rischi (il D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 7 menzionava
soltanto le modifiche del processo produttivo significative ai fini della
sicurezza e della salute dei lavoratori), non è mancata la valorizzazione
giurisprudenziale della posizione di garanzia attribuita dall'ordinamento al
datore di lavoro nei confronti della sicurezza dei lavoratori, sì da ritenere
imposto (dal D.Lgs. n. 626 del 1994, art. 4, comma 5) l'aggiornamento delle misure
di prevenzione non solo in presenza di mutamenti organizzativi e produttivi
dell'impresa, ma ogni volta che fosse richiesto dagli obiettivi stabiliti dalla
disciplina sulla sicurezza del lavoro (Sez. 3, n. 47234 del 04/11/2005,
Carosella, Rv. 233191). In questo quadro il monitoraggio degli infortuni, in
specie quelli determinanti lesioni gravi, rappresenta una premessa ineludibile
per l'adempimento degli obblighi prevenzionistici (al di là degli scopi per i
quali è stato istituito, con D.M. 12 settembre 1958, il ed. registro degli
infortuni). Di conseguenza, è da escludersi che, in presenza di infortunio, la
pretesa che il delegante accerti quali siano state le cause del sinistro onde
verificare se nell'operato del delegato siano ravvisabili elementi per i quali
riconsiderare l'an o il quomodo della delega implichi ‘il controllo, momento
per momento, delle modalità di svolgimento delle singole lavorazioni’. In tal
caso
l'adempimento dell'obbligo di
vigilanza importa un'azione di acquisizione e di elaborazione dei dati che,
lungi dallo svuotare di efficacia lo strumento della delega (ormai
pacificamente inteso come funzionale all'attingimento di più elevati livelli di
sicurezza del lavoro), ne ribadisce e garantisce l'adeguatezza allo scopo”.
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1235 volte.
Pubblicità