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"Delega di funzioni: la professionalità ed esperienza del delegato"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
10/05/2013 - Riguardo alla delega di funzioni l'articolo
16, comma 1 del Decreto legislativo 81/2008 indica che tale delega da
parte del datore di lavoro, ove non espressamente esclusa, è ammessa con
diversi limiti e condizioni.
Non solo sono richiesti, ad esempio, la data certa o l’attribuzione di un
’ autonomia di spesa necessaria allo svolgimento delle funzioni delegate, ma anche i“
requisiti di professionalità ed esperienza richiesti dalla specifica natura delle funzioni delegate”.
A questo proposito va detto che già la giurisprudenza aveva avuto
modo di affermare che la delega, per poter esplicare la propria
efficacia scriminante, ovvero liberatoria da responsabilità penale per
il delegante,
doveva essere conferita ad un soggetto in possesso
delle necessarie conoscenze tecnico-scientifiche in materia di
sicurezza del lavoro e dotato di particolare esperienza
nell’organizzazione dei c.d. presidi antinfortunistici nei luoghi di
lavoro, anche in relazione alla specifica attività produttiva esercitata
dall’impresa (Cass. pen. 23 febbraio 1993, n. 1760; Cass. pen.
5 luglio 1993, n. 6576; Cass. pen. 23 marzo 1994, n. 3455; Cass. pen. 2
aprile 1997, n. 3045; Cass. pen. 13 dicembre 1995, n. 12360).
Va, inoltre, rammentato come la giurisprudenza abbia sottolineato
che la permanenza di siffatte qualità soggettive in capo al delegato
deve essere
periodicamente verificata dall’ imprenditore delegante.
Qualora non avvenga la verifica della persistenza della doverosa
professionalità ed esperienza in capo al delegato, si configurerebbe
una
culpa in vigilando.
In ogni caso dal testo della delega medesima deve emergere con chiarezza e con la dovuta evidenza l'esistenza piena di detto
requisito di professionalità,
e anche l'esperienza pregressa in materia prevenzionistica, tale da
giustificare l'attribuzione dei compiti prevenzionistici con la delega
medesima conferiti.
È
fondamentale osservare, poi, che la mancanza di questo, o altri, requisiti
soggettivi nel destinatario della
delega
potrebbe astrattamente comportare, in caso di infortunio, l'
inefficacia del trasferimento dei compiti
assegnati, e quindi delle conseguenti responsabilità, con un’assunzione
diretta di responsabilità anche da parte del delegante, qualora l’infortunio
stesso sia stato causato da un’omessa od insufficiente predisposizione dei
mezzi di prevenzione dovuta proprio alla scarsa preparazione, esperienza e
capacità tecnica del delegato.
In
tal caso, infatti, a carico del delegante potrebbe profilarsi un’ipotesi di
c.d.
culpa in eligendo, consistente,
appunto, nell’aver trasferito l’adempimento della c.d. obbligazione di
sicurezza ad un soggetto privo della necessaria competenza. Tale requisito
attiene alla persona del delegato, il quale deve essere
persona qualificata e tecnicamente capace di assolvere i compiti
indicati nella delega.
Nel
rispetto della normativa prevenzionistica, dovrà pertanto essere individuato il
delegato sempre ed in ogni caso, esclusivamente, in una persona formata e
preparata in questa materia, con le adeguate conoscenze tecniche e operative,
che il testo dell' atto di delega dovrà
adeguatamente evidenziare.
Cosa
che non sempre avviene. E questo è un grave errore, anche di approccio culturale
alla sicurezza, indice di un minimalismo in materia non infrequente, ma assai
controproducente, perché rivelatore di una politica aziendale complessiva di
sottovalutazione dell'importanza della sicurezza e dell'igiene del lavoro, con
evidenti riflessi in materia di responsabilità amministrativa dell'ente, ai
sensi del D.Lgs. n. 231/2001.
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