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"REACH e CLP: le indicazioni per le sanzioni amministrative"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
10/05/2013 - Con riferimento ai regolamenti europei sulla gestione e informazione delle sostanze chimiche, la Regione Lombardia continua
ad elaborare documenti e fornire informazioni utili alle aziende che si
trovano di fronte all’entrata in vigore delle disposizioni e alle ASL
lombarde che hanno intrapreso le attività ispettive correlate.
Infatti con l’adozione del Piano Nazionale dei controlli previsti dai Regolamenti (CE) n. 1907/2006 (REACH) e n. 1272/2008 (CLP), la Regione Lombardia, Direzione Generale Sanità, ha approvato il 20 novembre 2012 il
Decreto
n. 10464 recante “Indicazioni operative per l'irrogazione delle
sanzioni amministrative disposte in materia di sostanze chimiche”.
Si
segnala a questo proposito che le
Aziende
Sanitarie Locali (ASL) hanno intrapreso un’ attività ispettiva “che può
comportare l’avvio di un procedimento sanzionatorio a carico dell’impresa -
nella persona del legale rappresentante pro tempore - appartenente alla catena
di approvvigionamento della sostanza chimica, delle miscele e delle sostanze
contenute negli articoli”. E con l’approvazione, attraverso il Decreto n.
10464, del documento “
Indicazioni
operative per l'irrogazione delle sanzioni amministrative disposte in materia
di sostanze chimiche” – elaborato dal laboratorio regionale “Rischio
Chimico” – si forniscono indicazioni “in ordine alla contestazione delle
infrazioni al Regolamento REACH e al Regolamento CLP”.
Contestazioni
che sono sanzionate, nell’ordinamento italiano, con un procedimento
amministrativo di cui al Decreto Legislativo
14 settembre 2009, n. 133 “
Disciplina
sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n.
1907/2006 che stabilisce i principi ed i requisiti per la registrazione, la
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche” e
Decreto Legislativo 27 ottobre 2011, n. 186 “
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni del
regolamento (CE) n. 1272/2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura
e all'imballaggio di sostanze e miscele, che modifica ed abroga le direttive
67/548/CEE e 1999/45/CE e che modifica il regolamento (CE) n. 1907/2006”.
In
particolare le indicazioni sono da applicarsi anche alle
contestazioni delle infrazioni al Decreto Legislativo 3 febbraio
1997 n. 52 “
Attuazione della direttiva
92/32/CEE concernente la classificazione, imballaggio ed etichettatura delle
sostanze pericolose” e al Decreto Legislativo 14 marzo 2003 n. 65 “
Attuazione delle direttive 1999/45/CE e
2001/60/CE relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura
dei preparati pericolosi” che sono sanzionate, nell’ordinamento italiano,
con un procedimento amministrativo (i decreti prevedono anche una disciplina
sanzionatoria penale che non è oggetto di questo documento approvato dalla
Regione).
Nel
documento “si assumono e si riprendono alcuni principi e fasi della disciplina
sanzionatoria amministrativa applicabile alle violazioni delle disposizioni
delle norme citate, allo scopo di garantire uniformità e trasparenza
nell’attività di controllo” svolta dai
Dipartimenti
di Prevenzione Medici (DPM) sul territorio lombardo.
Si
ricorda che la
responsabilità
amministrativa “consegue alla trasgressione di doveri amministrativi e
comporta l’irrogazione di sanzioni non penali, che, in quanto tali, sono
disposte con atti della Pubblica Amministrazione al termine di un procedimento di
natura amministrativa”.
Il
documento approvato si occupa di: procedure di accertamento; contestazione e
notificazione; pagamento in misura ridotta; rapporto relativo alla violazione;
scritti difensivi ed audizione; sequestro e opposizione al sequestro;
conclusione dell’istruttoria; azioni e ruoli del procedimento amministrativo
sanzionatorio.
Ci
soffermiamo brevemente sulle
procedure
di accertamento.
A
questo proposito si segnala che l’art. 13 comma 1 della
Legge 689/1981 “attribuisce agli Organi addetti al controllo
sull’osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione
amministrativa, il potere di assumere informazioni e di procedere all’ispezione
di cose e luoghi, a rilievi e ad altra operazione tecnica allo scopo di
accertare le violazioni di competenza”. E in materia di sostanze chimiche, in
Lombardia “ai sensi della l.r. 33/09, spettano alle ASL il controllo e la
vigilanza sulle sostanze pericolose e quindi
l’irrogazione delle relative sanzioni sia penali che amministrative (d. lgs
52/97, d.lgs 65/2003, d.lgs 133/09 e d.lgs 186/11)”. Inoltre “ai sensi della l.r. 1/2012, art. 26 comma 1,
l’esercizio delle funzioni amministrative sanzionatorie è attribuito alla
Regione che le applica tramite l’ASL, ente appartenente al Sistema Regionale
(SiReg) di cui all’Allegato A1 della l.r. 27 dicembre 2006, art. 3, comma 1
lett. b). Le ASL, tramite il DPM, sono individuate dalla d.g.r. 6 aprile 2011
n.
IX/1534 ‘
Recepimento
dell’Accordo del 29/10/2009 tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome
di Trento e Bolzano concernente il sistema dei controlli ufficiali e relative
linee di indirizzo per l’attuazione del Regolamento CE n. 1907 del Parlamento
europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la valutazione,
l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH)’ quali
articolazioni territoriali che effettuano il controllo ufficiale
sull’applicazione del Regolamento REACH e norme
collegate”.
Inoltre
la
contestazione delle violazioni di
cui ai d. lgs 52/97, d.lgs 65/2003, d.lgs 133/09 e d.lgs 186/11 è “competenza
degli operatori del Dipartimento di Prevenzione Medico (DPM).
Al
termine degli accertamenti ispettivi, “l’operatore redige il
verbale di sopralluogo (par. 2.4.5
‘Linee guida sulle attività di controllo, vigilanza e ispezione negli ambienti
di vita e di lavoro di competenza dei Dipartimenti medici di Prevenzione delle
ASL’ - nota H1.2009.0018063 del 15.05.2009), ovvero il processo verbale
d’accertamento i cui contenuti minimi sono declinati all’art. 28 della l.r.
1/2012”.
Si
segnala che la legge 689/1981, all’art. 16, “disciplina una
sorta di procedura oblativa per una
rapida conclusione del procedimento e consente, in via generale, il
pagamento ridotto della sanzione
amministrativa prevista per la violazione amministrativa commessa”. Tuttavia in
materia REACH e CLP, “non è ammesso il
pagamento in misura ridotta delle sanzioni previste, ai sensi, rispettivamente,
dell’art. 19 del d.lgs 133/09 e dell’art. 14 del d.lgs 186/11”.
Inoltre
a norma dell’art. 17 della legge 689/1981, “l’operatore che ha accertato la
violazione ha l’obbligo di trasmettere il
rapporto,
agli uffici competenti, corredato dalla prova della contestazione che è stata effettuata immediatamente o
tramite notifica. Il rapporto deve essere presentato
all'ufficio periferico cui sono demandati attribuzioni e compiti del
Ministero nella cui competenza rientra la materia alla quale si riferisce la
violazione. … Nelle materie di competenza delle regioni …, per le funzioni
amministrative ad esse delegate, il rapporto è presentato all'ufficio regionale
competente. …. E di conseguenza “il rapporto deve essere presentato all’ASL
cui – in coerenza con il precedente par. 3 ed in generale con il criterio della
competenza per materia ex art. 17 Legge 687/81 - sono state delegate le
funzioni amministrative in materia di sostanze chimiche per cui esercitano vigilanza
e controllo. Sempre l’art. 17 della legge 689/1981 cita:
… L'ufficio territorialmente competente è quello del luogo in cui è
stata commessa la violazione. …”.
In
questo senso il criterio generale che si applica per “individuare il luogo
della commissione della violazione – che, in questo ambito, comporta capire se
competente a ricevere il rapporto è l’ASL che ha effettuato
l’accertamento/controllo presso un’impresa (quale che sia la sua collocazione
lungo l’intera catena di approvvigionamento) o l’ASL sul cui territorio è
insediata l’impresa a cui è riconducibile condotta inosservante del
trasgressore” – “è sostanzialmente oggetto di due diversi filoni
interpretativi: un primo che lo identifica ‘a priori’ in quello
dell’accertamento compiuto dall’organo di vigilanza; un secondo che, pur
identificandolo in quello dell’accertamento compiuto dall’organo di vigilanza,
richiede che in detto luogo l’illecito sia stato, almeno in parte, consumato”.
Regione
Lombardia, “nelle more di un orientamento da parte dell’Autorità Competente
Nazionale REACH, assume, anche in sintonia con le prassi assunte da alcune
Regioni, che l’ASL che riceve il rapporto è quella del luogo in cui la
violazione è stata accertata.
L’ASL che
effettua il controllo, in qualunque luogo della catena di approvvigionamento
sia disposto – sia programmato sia a seguito di segnalazione - è l’Ente che
riceve il rapporto ed è pertanto responsabile di tutta la procedura
amministrativa sanzionatoria”.
Concludiamo
ricordando ai lettori che il 31 maggio 2013 è prevista la scadenza per la registrazione
REACH
delle sostanze chimiche prodotte o importate in quantità superiore alle 100
ton/anno. La scadenza successiva, per le sostanze importate o prodotte in
quantità superiori a 1 ton/anno sarà il 1° giugno 2018.
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