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"Sulla responsabilità per un infortunio presso una macchina marcata CE"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
13/05/2013 -
La Corte di Cassazione ribadisce in questa sentenza la posizione
dalla stessa già assunta più volte in passato in merito alla sicurezza
delle macchine ed ai destinatari di garanzia della stessa. Il datore di
lavoro, sostiene la suprema Corte, risponde dell’infortunio occorso ad
un dipendente a causa della mancanza dei requisiti di sicurezza di
una macchina a nulla valendo per esonerarlo da responsabilità la
presenza sul macchinario stesso della marcatura di conformità CE o
l’affidamento riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del
costruttore della stessa.
L’evento infortunistico e l’iter giudiziario.
Il Tribunale ha giudicato l’amministratore di una società, assieme
ad altri due soggetti, responsabile di un infortunio occorso ad un
lavoratore dipendente e lo ha condannato, in qualità di datore di
lavoro, alla pena di venti giorni di reclusione, previa concessione
delle attenuanti generiche, con la concessione della sospensione
condizionale della pena. La Corte di Appello ha successivamente
confermata la sentenza di condanna del datore di lavoro emessa dal
Tribunale ed ha assolto invece i coimputati per non aver commesso il
fatto.
Secondo la ricostruzione operata dai giudici di merito il
lavoratore era intento ad operare su una macchina "pressa suole"
eseguendo l'operazione preliminare di configurazione dell'appoggiatacco, in
vista della successiva fase di lavorazione e, dopo aver premuto con una mano
l'apposito pulsante, faceva salire l'appoggiatacco medesimo senza accorgersi
che il pollice dell'altra mano, che teneva fermo il tacco, si trovava nella
guida dello stesso appoggiatacco, che salendo andava quindi a schiacciare il
dito contro il fine corsa. Il lavoratore ha riportato nell’incidente
l'amputazione parziale della falange del pollice dalla quale è derivata una
malattia giudicata guaribile in circa sessanta giorni.
L’imputato ha contestata la ricostruzione del fatto,
fondata sulle dichiarazioni rese dalla persona offesa nonché dal tecnico
dell’organo di prevenzione, in quanto, nel momento in cui la suola veniva
pressata, la macchina doveva essere necessariamente comandata premendo con ambo
le mani due pulsanti separati e distanti per cui le mani dell'operatore non
potevano trovarsi nell'area percorsa dai pistoni. La Corte di Appello ha invece
accertato che nella fase di configurazione della macchina vi era effettivamente
la possibilità che il dito di una mano rimanesse schiacciato nel punto indicato
dalla persona offesa in quanto la corsa dell'appoggiatacco veniva azionata da
pistoni comandati e che quindi non risultavano impegnate contemporaneamente le
due mani.
La stessa Corte d’Appello aveva pertanto ascritto
all’imputato di aver posto a disposizione del lavoratore un macchinario non
idoneo ai fini della sicurezza e della salute non escludendo la responsabilità del
datore di lavoro il fatto che il costruttore del macchinario
avesse assicurato la idoneità del medesimo. “
Grava sul datore di lavoro”, ha sostenuto la Sez. IV, “
l'obbligo di verificare la non pericolosità
dei macchinario nella concreta situazione di utilizzo”, pericolosità che
era stata accertata per la mancanza delle necessarie protezioni delle mani
dell'operatore nella fase di configurazione dell'appoggiatacco.
La Corte di Appello aveva rilevato altresì che l'assenza
di dispositivi antinfortunistici atti a proteggere dallo schiacciamento delle
mani nella fase in esame era stata dimostrata anche dal fatto che a seguito
della prescrizione impartita dall'organo di vigilanza il datore di lavoro si
era adeguato adottando sulla macchina gli accorgimenti tecnici richiesti dallo
stesso. “
Né poteva valere ad escludere la
responsabilità dell’imputato”, ha quindi proseguito la Corte territoriale,
“
il fatto che la macchina riportasse il
marchio CE e che il costruttore non avesse indicato nel libretto di istruzioni
l'esistenza di rischi residui”. “
Il
datore di lavoro”, ha ancora sostenuto la Sez. IV, “
ha l'obbligo di garantire la salute dei lavoratori verificando che la
macchina sia dotata di idonei dispositivi di sicurezza, in rapporto alle
modalità del suo concreto utilizzo e quindi in tutti i momenti della sua
utilizzazione” per cui l’imputato
avrebbe
dovuto e potuto rilevare la non idoneità ai fini prevenzionistici
dell'attrezzatura perché la pericolosità della macchina era evidente essendo la
guida ed i vari pezzi in movimento visibilmente sprovvisti di protezioni
antinfortunistiche.
Il ricorso in
Cassazione e le decisioni della Corte suprema.
Avverso la decisione della Corte di Appello
l’amministratore della società ha fatto ricorso alla Cassazione sostenendo tra
l’altro che la macchina presso cui era accaduto l’infortunio era conforme alla
normativa CE, che la stessa veniva sottoposta regolarmente al controllo, che
nel suo utilizzo ultradecennale non si erano mai verificati episodi del tipo di quello occorso al
lavoratore infortunato. Il difetto del macchinario che gli era stato contestato
inoltre era, secondo il ricorrente, di natura occulta mentre la previsione
dell’art. 35, comma 1, del D. Lgs. n. 626/1994 per il quale il datore di
lavoro-utilizzatore di macchinari è tenuto a mettere a disposizione del
dipendente macchine idonee ai fini della salute e della sicurezza presuppone
l'evidenza e la facile accettabilità del difetto medesimo.
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso infondato e
lo ha pertanto rigettato. La stessa ha ribadito che la Corte territoriale aveva
accertata la pericolosità della macchina nella fase in cui si era verificato
l’infortunio, essendo i vari pezzi in movimento della macchina sprovvisti di
protezioni antinfortunistiche e prive di quelle misure che il datore di lavoro
avrebbe dovuto adottare, precisando che le stesse erano nella disponibilità del
datore di lavoro tant’è che lo stesso le ha adottate in sede di ottemperanza
alla prescrizione impartita dall'organo di vigilanza ai sensi del D. Lgs. n. 758/1994.
Per quanto riguarda la responsabilità del datore di
lavoro per l’infortunio occorso al lavoratore la responsabilità stessa, secondo
la Sez. IV, non è attenuata dal fatto che il macchinario fosse attestato dal
costruttore conforme alla normativa CE. “
Il
datore di lavoro”, ha quindi concluso la suprema Corte, “
quale responsabile della sicurezza
dell'ambiente di lavoro, è tenuto ad accertare la corrispondenza ai requisiti
di legge dei macchinari utilizzati, e risponde dell'infortunio occorso ad un
dipendente a causa della mancanza di tali requisiti, senza che la presenza sul
macchinario della marchiatura di conformità "CE" o l'affidamento
riposto nella notorietà e nella competenza tecnica del costruttore valgano ad
esonerarlo dalla sua responsabilità".
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