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"L’incidente al porto di Genova e la sicurezza nelle operazioni portuali "
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
13/05/2013 - Il
grave incidente che il 7 maggio è avvenuto nel
porto di Genova, ci porta a riflettere una volta di più sulla
sicurezza nelle operazioni portuali. Infatti – come indicato nel sito del Genoa Port Center - il porto come luogo di lavoro è ormai al
terzo posto nei primati statistici degli infortuni sul lavoro nel
nostro Paese, dopo le costruzioni e la metallurgia. Un primato che
“richiede soluzioni e interventi ben mirati per garantire al lavoratore
il pieno diritto all’incolumità, alla sicurezza e a una dignitosa
qualità di vita”.
PuntoSicuro tornerà a breve a riflettere su come sia possibile che una
nave porta container arrivi a colpire e a demolire una
torre di controllo alta
più di 50 metri. Sono tante le ipotesi che si sono fatte nei giorni
successivi all'incidente: avaria della nave, problemi dei cavi di
traino, errori di manovra,... In ogni caso – come ribadito dal
presidente dell'Autorità portuale di Genova Luigi Merlo - una nave di
quelle dimensioni avrebbe dovuto fare manovra in un punto diverso. Ed è
evidente che se la torre fosse stata costruita in luogo più sicuro, gli
effetti dell’incidente sarebbero stati meno gravi. In merito a quanto
avvenuto la
Procura di Genova ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo.
In attesa di approfondimenti e di novità nelle indagini in corso, PuntoSicuro si sofferma sulla
sicurezza nei porti, centri nodali di grande importanza per l’ organizzazione dei trasporti in quanto consentono il collegamento tra rotte marittime e terrestri.
Come sottolineato dal Genoa Port Center, è necessario garantire la protezione ai lavoratori portuali, lavoratori che operano in un contesto complesso e pericoloso, dove spesso si riscontrano infortuni gravi e mortali.
E ogni porto è costituito da “
criticità specifiche che
rendono difficile realizzare una disciplina uniforme in termini di
sicurezza. Infatti, una realtà portuale raccoglie un infinità di
traffici, beni, mezzi (e macchinari) di vario tipo (ferroviario, su
gomma) ma raccoglie anche molte persone, e coinvolge un intreccio di
competenze tra una moltitudine di soggetti pubblici e privati”. È dunque
necessario organizzare in ogni porto, attuando una dettagliata analisi
dei rischi, un
progetto di sicurezza efficace. Sulla base di tale progetto si possono e si devono adottare tutte le misure di prevenzione necessarie.
Tra le leggi che disciplinano la sicurezza portuale alcune vertono
sulla
sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e
servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e
trasformazione delle navi in ambito portuale (D.Lgs. 272 del 27
luglio 1999). Esistono poi “delle linee e dei manuali guida, utili per
la salvaguardia e la disciplina delle operazioni di immagazzinamento carico e scarico merci”.
Infatti generalmente “i principali rischi per la sicurezza dei
lavoratori portuali (in termini di gravità) sono dovuti a caduta
dall'alto, investimento da mezzi operanti nei piazzali e investimento da
merce caduta durante la movimentazione”.
I
problemi di sicurezza dei lavoratori si sono trasformati negli anni in
conseguenza della mutazione del paesaggio dei
porti commerciali.
Sono
state installate grandi gru fisse o
semoventi,
sono stati costruiti silos e docks. Inoltre se “la globalizzazione commerciale
ha imposto l’uso dei contenitori”, le navi porta contenitori, come quella che
ha colpito la torre di controllo, hanno richiesto una “specializzazione dei
porti” che devono riceverle.
I
porti “devono essere attrezzati con mezzi idonei per garantire lo sbarco e
l’imbarco dei contenitori, il loro stoccaggio a terra e il loro
conseguente trasferimento su altri mezzi di trasporto (ferroviari, stradali o
altre navi). A questo scopo si sono individuate grandi aree portuali destinate
alla loro movimentazione e al loro smistamento. Nascono cosi i
terminal container. Questi sono
solitamente strutturati in 4 parti: l’ingresso, l’area di movimentazione dei
mezzi terrestri, l’area di stoccaggio, l’area operativa di banchina”.
Riprendiamo
alcuni estratti di un articolo, pubblicato l’anno passato da PuntoSicuro,
di presentazione di un breve saggio
prodotto da
Olympus dal titolo “ La sicurezza sul
lavoro nei porti”.
Dopo
aver ribadito le differenze tra lavoro portuale e lavoro marittimo (il lavoro
del personale a bordo delle navi) e aver fatto riferimento alla legge 28
gennaio 1994 n. 84 (legge di riordino della legislazione in materia portuale),
il saggio evidenzia i vari
aspetti di
rischio del lavoro nei porti. Ad esempio con riferimento ai
rischi derivanti dall’interazione
terra-mare (nei porti sono presenti autotrasportatori, marittimi,
spedizionieri, passeggeri, personale degli enti portuali, dei servizi
tecnico-nautici, degli enti pubblici con ruolo di controllo, dei servizi vari,
...) e ad alcuni passati incidenti al porto di Genova che nel corso di otto
mesi (nel 2011) hanno provocato sei morti.
Il
Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di
lavoro indica all’articolo 3, comma 2:
nell’ambito
dei mezzi di trasporto aerei e marittimi, le disposizioni dell’appena citato
decreto legislativo sono applicate tenendo conto delle effettive particolari
esigenze connesse al servizio espletato o alle peculiarità organizzative.
Siamo
ancora in attesa del decreto che detti “le disposizioni necessarie a consentire
il coordinamento con la disciplina recata dal d.lgs. n. 81/2008 alla normativa
relativa alle attività lavorative a bordo delle navi, di cui al d.lgs. 27 luglio 1999, n. 271, e in ambito
portuale, di cui al d.lgs. n. 272/1999”.
Il
D.Lgs. 272/1999 indica dunque i vari adempimenti da adottare per assicurare la
tutela della salute dei lavoratori portuali e la prevenzione e la
protezione dai rischi.
Un
ruolo chiave è ricoperto dall’
elaborazione
del documento di sicurezza: i requisiti generali sono quelli descritti
dall’art. 28 (Valutazione dei rischi)
del d.lgs. n. 81/2008, cui si aggiungono
“i requisiti specifici di cui all’art. 4 del d.lgs. n. 272/1999 e, nel caso
delle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione, quelli di cui
all’art. 38 del medesimo decreto”.
Concludiamo
ricordando che lo stesso D.Lgs. 272/1999 “pone in capo al titolare dell’impresa
capo-commessa l’obbligo di elaborare il documento di sicurezza e prevede
puntuali disposizioni inerenti le operazioni e i servizi portuali il cui
rispetto è controllato dalle specificate autorità competenti Capitaneria di
porto e ASL”.
Il
sito del Genoa
Port Center.
Articolo
di PuntoSicuro “ Lavoro nei porti:
normativa e documento di sicurezza”.
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