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"Nuovo Interpello sulla valutazione del rischio stress"
fonte www.puntosicuro.it / Salute
14/05/2013 -
La Direzione Generale per l'Attività Ispettiva ha fornito risposta al quesito relativo alla valutazione del rischio stress lavoro-correlato, disciplinata dall'art. 28, comma 1 e comma l-bis, D.Lgs. n. 81/2008 e smi.
Il quesito avanzato alla Commissione dalla Federazione italiana
Metalmeccanici, chiede un chiarimento circa la possibilità da parte del
datore di lavoro di delegare quest'attività a terzi, così come previsto
dall'art. 17 comma l lettera a), del D.1gs. n. 81/2008 e smi.
“Al riguardo va premesso che l'articolo 28, comma l,
del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni, prevede che la
valutazione dei rischi debba riguardare tutti i rischi da
lavoro,
"ivi compresi quelli riguardanti
gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli
collegati allo stress lavoro-correlato". Il successivo comma l-bis
dell'articolo in commento dispone, di seguito, che la relativa valutazione del rischio da stress lavoro-correlato è effettuata nel
rispetto delle indicazioni fomite dalla Commissione consultiva di cui all'art.
6 del D.Lgs. n.
8112008, approvate da tale organismo in data 17 novembre
2010.
Il legislatore ha poi fissato il
principio di
generale di delegabilità con l'art. 16, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008, il
quale può incontrare eccezioni solo nei casi in cui la delega sia
"espressamente
esclusa". Le deroghe tassativamente previste segnano, pertanto, i
limiti giuridici di trasferibilità delle funzioni in materia prevenzionistica,
e così, individuano gli obblighi del datore di lavoro aventi natura
strettamente personale.
Tutto ciò premesso la Commissione fornisce le
seguenti indicazioni.
La valutazione dello stress lavoro-correlato è parte
integrante della valutazione del rischio e, pertanto, ad essa si applica
integralmente la pertinente disciplina (articoli 17, 28 e 29 del D.Lgs. n. 81/2008).
In particolare, l'art. 17 del D.Lgs. n. 81/2008
individua la valutazione dei rischi tra gli adempimenti
non delegabili da parte del datore di lavoro, anche qualora il
datore di lavoro decida di avvalersi di soggetti in possesso di specifiche
competenze in materia.”
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