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"Edilizia: una check list per il rischio delle cadute dall’alto"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro

15/05/2013 - Le  cadute dall'alto rappresentano nel mondo edile una delle principali cause di infortuni gravi o mortali e sono dunque necessarie continue campagne sul tema, interventi legislativi mirati e interventi di vigilanza, supporto e controllo per verificare almeno il rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa.
 
Riguardo alle  cadute dall’alto il  CPT di Firenze (Comitato Paritetico Territoriale di Firenze) - Organismo Paritetico previsto dai Contratti di lavoro dell'edilizia e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nato il primo gennaio 2011 – ha messo in rete alcune check list utilizzate durante le visite in cantiere, check list che possono essere anche di valido aiuto per le imprese, per gli operatori del settore (tecnici, lavoratori, coordinatori,...) per verificare la sicurezza dei ponteggi allestiti e l’adozione delle corrette misure di prevenzione del rischio di caduta.
 
Nel documento “ Check list per il rischio caduta dall'alto” si chiede innanzitutto di verificare che, nei lavori in quota oltre i 2 m, siano state adottate adeguate impalcature, ponteggi o idonee opere provvisionali o precauzione atte a diminuire il rischio caduta dall'alto.
Inoltre “le  opere provvisionali sono allestite con buon materiale ed a regola d'arte proporzionate ed idonee allo scopo e sono conservate in efficienza per l'intera durata del lavoro”?
Gli impalcati, i ponti di servizio, le passerelle che vengono utilizzati ad una quota superiore ai 2 metri, devono essere provvisti su tutti lati prospicienti il vuoto di robusto parapetto comprensivo di tavola fermapiede e in buono stato di conservazione.
Ricordiamo, a questo proposito l’importanza, anche nel mondo edile, dell’ attività di manutenzione.


Altri  elementi di verificare riguardo alla conformità delle opere e delle misure approntate:
- “i piani di calpestio dei ponti e dei sottoponti sono completi di tavole idonee per spessore e lunghezza e le tavole sono ben accostate tra di loro e all'opera in costruzione?
- i piedi dei montanti del ponteggio sono sostenuti da piastre di base o basette?
- il ponteggio è dotato di controventature trasversali o longitudinali? 
- gli impalcati e i ponti di servizi sono dotati di un sottoponte di sicurezza costruito come il ponte a distanza non superiore a 2.50 metri?
- il ponteggio è efficientemente ancorato alla costruzione”?
 
E con riferimento al piano di montaggio, uso e smontaggio dei ponteggi (Art. 123 e 136, Decreto legislativo 81/2008), la check list richiede di controllare se si è “provveduto ad evidenziare le parti del ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante le fasi di montaggio e smontaggio o trasformazione mediante segnaletica di avvertimento da pericolo generico e sono state delimitate con elementi che impediscono l'accesso alla zona di pericolo”.
 
Inoltre, sempre con riferimento al montaggio e al PIMUS:
- “è tenuta presso il cantiere copia del Piano di Montaggio, Uso e Smontaggio, PIMUS, in caso di lavori in quota?
- è stata effettuata la revisione degli elementi del ponteggio prima del loro impiego?
- il montaggio/smontaggio o trasformazione del ponteggio è eseguito sotto la diretta sorveglianza di un preposto ai lavori ed effettuato da personale adeguatamente formato”?
 
Si segnala inoltre che:
- sugli elementi del ponteggio fisso (aste, tubi, giunti, basi) deve essere riportato il marchio del fabbricante;
- deve essere stato redatto il progetto ed il disegno esecutivo del ponteggio, per ponti di altezza superiore ai 20 metri e nei casi difformi dagli schemi;
- deve essere presente copia dell’autorizzazione ministeriale del progetto e del disegno esecutivo”.
 
Altri  elementi da controllare per la sicurezza dell’opera provvisionale e dei lavoratori:
- “gli impalcati sono costituiti da idonee tavole da ponte poggianti su almeno tre traversi, ben accostate ed assicurate contro gli spostamenti o da apposite tavole metalliche?
- le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati è adeguata al lavoro da eseguire, ai carichi da sopportare e consente l’esecuzione dei lavori ed una circolazione sicure?
- sono presenti scalette che collegano stabilmente i vari piani del ponteggio e non in linea tra loro ma sfalsate?
- i montanti sono di altezza adeguata in relazione alla pendenza della copertura? (h ≥ 1 m per coperture piano o pendenza < 15%; h ≥ 1,2 m per coperture con pendenza tra il 15% e il 50% e per ponteggi in legno; parapetti pieni se la pendenza > 50%);
- i montanti sono posti tra loro a distanza non superiore a 1,80 metri?
- non viene utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota”?
 
Diversi punti riguardano proprio il rischio di uso improprio e di caduta dalle scale portatili:
- “le scale portatili a mano sono dotate di dispositivi antisdrucciolevoli alle estremità inferiori dei montanti?
- le scale portatili che per la loro altezza o per altre cause possono comportare, durante l'uso, pericolo di sbandamento, sono adeguatamente assicurate o trattenute al piede da altra persona?
- le scale portatili sporgono a sufficienza (1 metro) oltre il livello di accesso, a meno che non venga comunque garantita con altri dispositivi una presa sicura?
- le scale portatili a elementi innestati se lunghe più di 8 mt sono dotate di rompitratta? e comunque non sono lunghe più di 15 mt?
- le scale portatili doppie sono dotate di meccanismo che impedisca l’apertura della scala? E non superano i cinque metri di altezza”?
 
Altre indicazioni riguardano ad esempio le aperture nei solai o nelle piattaforme di lavoro che devono essere provviste di adeguati tavolati di protezione o di parapetti e tavole fermapiede. Devono poi essere predisposti “apprestamenti come tavole sopra le orditure, soppalchi e cinture di sicurezza per garantire l’incolumità delle persone addette”. E “lungo le rampe e i pianerottoli delle scale fisse in costruzione fino alla posa in opera delle ringhiere, sono presenti parapetti con tavole fermapiede fissati rigidamente a strutture resistenti”?
 
Il documento chiede inoltre se è stata “effettuata una valutazione dei materiali fragili”, se si è assicurato “che la segnaletica di avvertimento sia posizionata nei posti di accesso a materiali molto fragili ed inibito l'accesso su tali materiali” e se sono “stati previsti sistemi, mantenuti in adeguate condizioni di pulizia ed efficienza, per il lavoro su materiali molto fragili, compresi i sistemi di raccolta di acque meteoriche”.
 
Riguardo ai trabattelli e alle piattaforme di lavoro:
- “il ponte su ruote a torre o trabattello ha le ruote saldamente bloccate con idonei stabilizzatori ed è ancorato alla costruzione almeno ogni due piani?
- il piano di calpestio del trabattello è completo? Dotato di parapetto regolare?
- vengono utilizzate piattaforme di lavoro mobili sopraelevate”?
 
Infine alcune indicazioni relative alle misure di prevenzione e protezione e agli aspetti organizzativi/formativi da adottare per difendersi dai pericoli di caduta:
- “vengono utilizzati carrelli elevatori dotati di idonea gabbia e protezioni delle parti mobili e il cui meccanismo di controllo dell’inclinazione (tilt) è stato disabilitato, ecc.?
- vengono utilizzati opportuni DPI e cinture di sicurezza come attrezzatura di protezione personale?
- viene assicurato che le cinture, gli ancoraggi e le strutture di sostegno siano adeguate e compatibili?
- i lavoratori sono stati formati ed addestrati all’uso delle attrezzature di protezione anticaduta?
- i guardacorpo sono adeguatamente ancorati alla struttura del fabbricato?
- il responsabile si assicura che sia utilizzato solo personale addestrato e competente”?
 
 
Comitato Paritetico Territoriale di Firenze, “ Check list per il rischio caduta dall'alto”, Allegato 2 (formato PDF, 174 kB).

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