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"Edilizia: una check list per il rischio delle cadute dall’alto"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
15/05/2013 - Le
cadute dall'alto rappresentano nel mondo edile
una delle principali cause di infortuni gravi o mortali e sono dunque
necessarie continue campagne sul tema, interventi legislativi mirati e
interventi di vigilanza, supporto e controllo per verificare almeno il
rispetto degli adempimenti richiesti dalla normativa.
Riguardo alle cadute dall’alto il CPT di Firenze (Comitato
Paritetico Territoriale di Firenze) - Organismo Paritetico previsto dai
Contratti di lavoro dell'edilizia e dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. nato il
primo gennaio 2011 – ha messo in rete alcune
check list utilizzate
durante le visite in cantiere, check list che possono essere anche di
valido aiuto per le imprese, per gli operatori del settore (tecnici,
lavoratori, coordinatori,...) per verificare la sicurezza dei ponteggi
allestiti e l’adozione delle corrette misure di prevenzione del rischio
di caduta.
Nel documento “
Check list per il rischio caduta dall'alto”
si chiede innanzitutto di verificare che, nei lavori in quota oltre i 2
m, siano state adottate adeguate impalcature, ponteggi o idonee opere
provvisionali o precauzione atte a diminuire il rischio caduta
dall'alto.
Inoltre “le opere provvisionali sono
allestite con buon materiale ed a regola d'arte proporzionate ed idonee
allo scopo e sono conservate in efficienza per l'intera durata del
lavoro”?
Gli impalcati, i ponti di servizio, le passerelle che vengono
utilizzati ad una quota superiore ai 2 metri, devono essere provvisti su
tutti lati prospicienti il vuoto di robusto parapetto comprensivo di
tavola fermapiede e in buono stato di conservazione.
Ricordiamo, a questo proposito l’importanza, anche nel mondo edile, dell’ attività di manutenzione.
Altri
elementi di verificare riguardo alla
conformità delle opere e delle misure approntate:
-
“i piani di calpestio dei ponti e dei sottoponti sono completi di tavole idonee
per spessore e lunghezza e le tavole sono ben accostate tra di loro e all'opera
in costruzione?
-
i piedi dei montanti del ponteggio sono sostenuti da piastre di base o basette?
-
il ponteggio è dotato di controventature trasversali o longitudinali?
-
gli impalcati e i ponti di servizi sono dotati di un sottoponte di sicurezza
costruito come il ponte a distanza non superiore a 2.50 metri?
-
il ponteggio è efficientemente ancorato alla costruzione”?
E
con riferimento al
piano di montaggio,
uso e smontaggio dei ponteggi (Art. 123 e 136, Decreto legislativo
81/2008), la check list richiede di controllare se si è “provveduto ad
evidenziare le parti del ponteggio non pronte per l'uso, in particolare durante
le fasi di montaggio e smontaggio o trasformazione mediante segnaletica di
avvertimento da pericolo generico e sono state delimitate con elementi che
impediscono l'accesso alla zona di pericolo”.
Inoltre,
sempre con riferimento al montaggio e al
PIMUS:
-
“è tenuta presso il cantiere copia del Piano di Montaggio,
Uso e Smontaggio,
PIMUS, in caso di lavori in quota?
-
è stata effettuata la revisione degli elementi del ponteggio prima del loro
impiego?
-
il montaggio/smontaggio o trasformazione del ponteggio è eseguito sotto la
diretta sorveglianza di un preposto ai lavori ed effettuato da personale
adeguatamente formato”?
Si
segnala inoltre che:
-
sugli elementi del ponteggio fisso (aste, tubi,
giunti, basi) deve essere riportato il marchio del fabbricante;
-
deve essere stato redatto il progetto ed il disegno esecutivo del ponteggio,
per ponti di altezza superiore ai 20 metri e nei casi difformi dagli schemi;
-
deve essere presente copia dell’autorizzazione
ministeriale del progetto e del disegno esecutivo”.
Altri
elementi da controllare per la
sicurezza dell’opera provvisionale e dei lavoratori:
-
“gli impalcati sono costituiti da idonee tavole da ponte poggianti su almeno
tre traversi, ben accostate ed assicurate contro gli spostamenti o da apposite
tavole metalliche?
-
le dimensioni, la forma e la disposizione degli impalcati è adeguata al lavoro
da eseguire, ai carichi da sopportare e consente l’esecuzione dei lavori ed una circolazione sicure?
-
sono presenti scalette che collegano stabilmente i vari piani del ponteggio e
non in linea tra loro ma sfalsate?
-
i montanti sono di altezza adeguata in relazione alla pendenza della copertura?
(h ≥ 1 m per coperture piano o pendenza < 15%; h ≥ 1,2 m per coperture con
pendenza tra il 15% e il 50% e per ponteggi in legno; parapetti pieni se la
pendenza > 50%);
-
i montanti sono posti tra loro a distanza non superiore a 1,80 metri?
-
non viene utilizzata una scala a pioli quale posto di lavoro in quota”?
Diversi
punti riguardano proprio il rischio di uso improprio e di caduta dalle
scale portatili:
-
“le scale portatili a mano sono dotate di dispositivi antisdrucciolevoli alle
estremità inferiori dei montanti?
-
le scale portatili che per la loro altezza o per altre cause possono
comportare, durante l'uso, pericolo di sbandamento, sono adeguatamente
assicurate o trattenute al piede da altra persona?
-
le scale portatili sporgono a sufficienza (1 metro) oltre il livello di
accesso, a meno che non venga comunque garantita con altri dispositivi una
presa sicura?
-
le scale portatili a elementi innestati se lunghe più di 8 mt sono dotate di
rompitratta? e comunque non sono lunghe più di 15 mt?
-
le scale portatili doppie sono dotate di meccanismo che impedisca
l’apertura della scala? E non superano i cinque metri di altezza”?
Altre
indicazioni riguardano ad esempio le aperture nei solai o nelle
piattaforme di lavoro che devono essere provviste di adeguati tavolati di
protezione o di parapetti e tavole fermapiede. Devono poi essere predisposti
“apprestamenti come tavole sopra le orditure, soppalchi e cinture di sicurezza
per garantire l’incolumità delle persone addette”. E “lungo le rampe e i
pianerottoli delle scale fisse in costruzione fino alla posa in opera delle
ringhiere, sono presenti parapetti con tavole fermapiede fissati rigidamente a
strutture resistenti”?
Il
documento chiede inoltre se è stata “effettuata una
valutazione dei materiali fragili”, se si è assicurato “che la
segnaletica di avvertimento sia posizionata nei posti di accesso a materiali
molto fragili ed inibito l'accesso su tali materiali” e se sono “stati previsti
sistemi, mantenuti in adeguate condizioni di pulizia ed efficienza, per il
lavoro su materiali molto fragili, compresi i sistemi di raccolta di acque
meteoriche”.
Riguardo
ai
trabattelli e alle
piattaforme di lavoro:
-
“il ponte su ruote a torre o trabattello ha le ruote saldamente bloccate con
idonei stabilizzatori ed è ancorato alla costruzione almeno ogni due piani?
-
il piano di calpestio del trabattello è completo? Dotato di parapetto regolare?
-
vengono utilizzate piattaforme di lavoro mobili sopraelevate”?
Infine
alcune indicazioni relative alle
misure
di prevenzione e protezione e agli aspetti organizzativi/formativi da
adottare per difendersi dai pericoli di caduta:
-
“vengono utilizzati carrelli elevatori dotati di idonea gabbia e protezioni
delle parti mobili e il cui meccanismo di controllo dell’inclinazione (tilt) è
stato disabilitato, ecc.?
-
vengono utilizzati opportuni DPI e cinture di
sicurezza come attrezzatura di protezione personale?
-
viene assicurato che le cinture, gli ancoraggi e le strutture di sostegno siano
adeguate e compatibili?
-
i lavoratori sono stati formati ed addestrati all’uso delle attrezzature di
protezione anticaduta?
-
i guardacorpo sono adeguatamente ancorati alla struttura del fabbricato?
-
il responsabile si assicura che sia utilizzato solo personale addestrato e
competente”?
Comitato
Paritetico Territoriale di Firenze, “ Check
list per il rischio caduta dall'alto”, Allegato 2 (formato PDF, 174 kB).
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