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"Coordinatori progettazione ed esecuzione, obbligo di dimostrare attività di cantiere"

fonte www.quotidianosicurezza.it / Normativa

15/05/2013 -

L’art.98 del TU 81/2008 definisce i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l’esecuzione dei lavori. Questi soggetti devono:

  1. essere in possesso del seguente titolo di studio una laurea magistrale o specialistica o di una laurea conseguite in una delle classi indicate dall’art. 98 *; oppure di un diploma di geometra o perito industriale o agrotecnico;
  2. documentare di espletare l’attività lavorativa nel settore delle costruzioni.

Questo, quanto ribadito dalla Commissione interpelli del Ministero del lavoro (interpelli 2 maggio 2013 Ndr) in risposta ad analoga richiesta del Consiglio nazionale degli ingegneri e, per quanto riguarda il requisito di cui al punto 2), ha individuato l’elenco qui sotto riportato delle attività svolte con riferimento a cantieri temporanei e mobili:

  • attività di direttore di cantiere;
  • attività di capo cantiere;
  • attività di caposquadra;
  • attività di direttore dei lavori;
  • attività di direttore operativo di cantiere (e di assistenti dei soggetti appena scritti, con mansioni che comportino la frequentazione del cantiere);
  • attività di responsabile aziendale per la sicurezza in lavorazioni di cantiere;
  • attività di responsabile dei lavori;
  • attività di datore di lavoro nel settore costruzioni;
  • attività di progettista nel settore delle costruzioni.

* LM-4, da LM-20 a LM-35, LM- 69, LM-73, LM-74, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca in data 16 marzo 2007, pubblicato nel S.O alla G.U. n. 157 del 9 luglio 2007, ovvero laurea specialistica conseguita nelle seguenti classi: 4/S, da 25/S a 38/S, 77/S, 74/S, 86/S, di cui al decreto del Ministro dell’Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 28 novembre 2000, pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 2001.

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