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"Verifica e Promozione della Formazione Aziendale"
fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione
15/05/2013 - Il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro
(SPSAL) della ASL della provincia di Bergamo sta attuando un progetto
denominato “Verifica e promozione della Formazione Aziendale”,
nell’ambito delle attività di promozione e vigilanza assegnate all’ASL sulla base di quanto previsto dagli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 81/2008.
Nello specifico ci si prefigge sostanzialmente i seguenti scopi:
Riportiamo alcuni documenti per la verifica e la promozione della Formazione Aziendale utilizzati e proposti alle Aziende dagli Operatori dell’ASL BG, per meglio indirizzare il raggiungimento degli scopi.
Nello specifico ci si prefigge sostanzialmente i seguenti scopi:
- sensibilizzare le aziende in merito all’ organizzazione della formazione;
- informare le imprese sugli obblighi legislativi e in particolare
sui contenuti del D.Lgs. 81/2008 e sui principi stabiliti in relazione
alla formazione aziendale;
- verificare, tramite sopraluoghi di controllo aziendali, l’effettiva applicazione dei dettami normativi sopraccitati.
L’ASL Bergamo si è inoltre espressa sul tema della
collaborazione con gli organismi paritetici prevista dall’art. 32 DLGS 81/08
per chiarire ruolo e funzione degli stessi.
La Collaborazione con gli
ORGANISMI PARITETICI
“La
definizione di organismi paritetici si trova all’art. 32, comma 1 lettera ee):
«organismi
paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni
dei datori e dei prestatori di lavoro
comparativamente più rappresentative
sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione
di attività formative
e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi
a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e
sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata
all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione
assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.
E
ancora
ruolo e funzioni si trovano all’interno di:
- art.
51, comma 2: fatto
salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al
comma 1
sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte
sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e
formazione, previsti dalle norme vigenti;
- art.
51, comma 3: gli organismi paritetici possono
supportare le imprese
nell’individuazione di soluzioni tecniche organizzative dirette a garantire e
migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
- art.
51, comma 3 bis: Gli
organismi paritetici svolgono o promuovono
attività di formazione, anche
attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della
legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui
all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché,
su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle
attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui
l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di
organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale
gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle
proprie attività; per questi fini gli organismi paritetici istituiscono
specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti (art. 51, comma
3-ter);
- art.
51, comma 6: gli
organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con
specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro,
possono
effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti
produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma
3.
Inoltre
all’interno
dell’Accordo Stato Regioni sulla per la formazione dei
lavoratori si sottolinea che: i corsi di formazione per i lavoratori vanno
realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli
organismi paritetici, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee),
del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale
opera l'azienda.
In
mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle
attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente
bilaterale o dell'organismo paritetico, delle
relative indicazioni occorre
tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione,
anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli
organismi paritetici. Ove la richiesta
di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o
dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro
procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di
formazione.
Nel testo “Adeguamento e
linee applicative degli Accordi Stato Regioni" si integra e aggiunge che:
della risposta dell’organismo paritetico
il datore di lavoro tiene conto,
senza che, tuttavia, ciò significhi che la formazione debba essere svolta
necessariamente con l’organismo paritetico, qualora la risposta di quest’ultimo
comprenda una proposta di svolgimento presso l’organismo della attività di
formazione né che le indicazioni degli organismi paritetici debbano essere
obbligatoriamente seguite nella realizzazione dell’attività formativa.
Infine
la
circolare reg. n. 7 del 17/09/2012 chiarisce che:
- il dovere di
richiesta di collaborazione da parte del d.l. sussiste anche qualora
l’impresa o Ente presso cui opera il lavoratore, di cui si sta pianificando il
corso,
non sia iscritto presso associazioni di categoria dei d.l.;
- il d.l. si
può rivolgere ad un solo organismo, individuato prioritariamente
nell’organismo paritetico;
-
la richiesta di collaborazione non può essere cumulativa, ma deve
contenere tutti quegli elementi organizzativi che consentono di comprendere la
tipologia e l’impianto organizzativo del singolo intervento formativo, secondo
quanto previsto al punto 2 dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2012
«Organizzazione della formazione».
Allo scopo di facilitare
l’individuazione degli organismi a cui richiedere la collaborazione
nella circolare regionale n.7 del 17 settembre 2012 è presente il
Repertorio degli organismi paritetici costituiti in
Lombardia (Allegato A): il d.l. individua l’organismo paritetico cui
chiedere
collaborazione ai fini dell’erogazione della formazione. Qualora
l’organismo
paritetico provinciale fosse assente la richiesta può essere indirizzata
all’organismo costituito a livello regionale. Solo in assenza dell’ organismo paritetico regionale di settore, il d.l. rivolge la
propria richiesta all’ente bilaterale esistente nel territorio di riferimento e
per il settore di attività, nel cui atto costitutivo è prevista la
programmazione di attività formative in tema di salute e sicurezza dei lavoratori
in coerenza con l’art. 2 comma 1 lett. h, d.lgs. 276/2003.
Ciascun organismo
indicato nel Repertorio rende note le modalità di trasmissione - favorendo la
comunicazione elettronica, nel rispetto dell’art. 54 del d.lgs. 81/08 - e i
contenuti della richiesta di collaborazione. Allo scopo, potrà avvalersi
del proprio sito web, di quello delle associazioni dei DL e dei lavoratori, di
quello dell’ASL, in seno alle attività dei Comitati Provinciali di
Coordinamento art. 7 del d.lgs. 81/08.
Questo
adempimento non è sanzionabile, ma ne può essere richiesta la sua applicazione
tramite disposizione, è invito al confronto costruttivo
per raggiungere il
fine di una formazione efficace che, se perseguito, è garanzia di buona
formazione e, come tale, verosimilmente giudicato positivamente dall’organo di
vigilanza durante le attività di controllo.
Con
questa modalità di collaborazione si ritiene che gli organismi paritetici
possano rilasciare
un’attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto
al sistema delle imprese oltre che dare la possibilità di specificare,
sugli attestati di frequenza,
che il percorso formativo è stato effettuato
con la collaborazione
degli organismi paritetici
stessi.”
Riportiamo alcuni documenti per la verifica e la promozione della Formazione Aziendale utilizzati e proposti alle Aziende dagli Operatori dell’ASL BG, per meglio indirizzare il raggiungimento degli scopi.
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