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"Verifica e Promozione della Formazione Aziendale"

fonte www.puntosicuro.it / Formazione ed informazione

15/05/2013 - Il Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro (SPSAL) della ASL della provincia di Bergamo sta attuando un progetto denominato “Verifica e promozione della Formazione Aziendale”, nell’ambito delle attività di promozione e  vigilanza assegnate all’ASL sulla base di quanto previsto dagli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 81/2008.
 
Nello specifico ci si prefigge sostanzialmente i seguenti scopi:
- sensibilizzare le aziende in merito all’ organizzazione della formazione;
- informare le imprese sugli obblighi legislativi e in particolare sui contenuti del D.Lgs. 81/2008 e sui principi stabiliti in relazione alla formazione aziendale;
- verificare, tramite sopraluoghi di controllo aziendali, l’effettiva applicazione dei dettami normativi sopraccitati.
 
L’ASL Bergamo si è inoltre espressa sul tema della collaborazione con gli organismi paritetici prevista dall’art. 32 DLGS 81/08 per chiarire ruolo e funzione degli stessi.
 
La Collaborazione con gli ORGANISMI PARITETICI
“La definizione di organismi paritetici si trova all’art. 32, comma 1 lettera ee):
«organismi paritetici»: organismi costituiti a iniziativa di una o più associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, quali sedi privilegiate per: la programmazione di attività formative e l’elaborazione e la raccolta di buone prassi a fini prevenzionistici; lo sviluppo di azioni inerenti la salute e sicurezza sul lavoro; l’assistenza alle imprese finalizzata all’attuazione degli adempimenti in materia; ogni altra attività o funzione assegnata loro dalla legge o dai contratti collettivi di riferimento.
 
E ancora ruolo e funzioni si trovano all’interno di:
- art. 51, comma 2: fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, gli organismi di cui al comma 1 sono prima istanza di riferimento in merito a controversie sorte  sull’applicazione dei diritti di rappresentanza, informazione e formazione, previsti dalle norme vigenti;
 
- art. 51, comma 3: gli organismi paritetici possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni tecniche organizzative dirette a garantire e migliorare la tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
 
- art. 51, comma 3 bis: Gli organismi paritetici svolgono o promuovono attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei fondi interprofessionali di cui all’articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, e dei fondi di cui all’articolo 12 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, nonché, su richiesta delle imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della efficace attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della sicurezza di cui all’articolo 30, della quale gli organi di vigilanza possono tener conto ai fini della programmazione delle proprie attività; per questi fini gli organismi paritetici istituiscono specifiche commissioni paritetiche, tecnicamente competenti (art. 51, comma 3-ter);
 
- art. 51, comma 6: gli organismi paritetici di cui al comma 1, purché dispongano di personale con specifiche competenze tecniche in materia di salute e sicurezza sul lavoro, possono effettuare, nei luoghi di lavoro rientranti nei territori e nei comparti produttivi di competenza, sopralluoghi per le finalità di cui al comma 3.
 
Inoltre all’interno dell’Accordo Stato Regioni sulla per la formazione dei lavoratori si sottolinea che: i corsi di formazione per i lavoratori vanno realizzati previa richiesta di collaborazione agli enti bilaterali e agli organismi paritetici, così come definiti all'articolo 2, comma 1, lettera ee), del D.Lgs. 81/08, ove esistenti sia nel territorio che nel settore nel quale opera l'azienda. 
 
In mancanza, il datore di lavoro procede alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione. Ove la richiesta riceva riscontro da parte dell'ente bilaterale o dell'organismo paritetico, delle relative indicazioni occorre tener conto nella pianificazione e realizzazione delle attività di formazione, anche ove tale realizzazione non sia affidata agli enti bilaterali o agli organismi paritetici. Ove  la richiesta di cui al precedente periodo non riceva riscontro dall'ente bilaterale o dall'organismo paritetico entro quindici giorni dal suo invio, il datore di lavoro procede autonomamente alla pianificazione e realizzazione delle attività di formazione.
 
Nel testo “Adeguamento e linee applicative degli Accordi Stato Regioni" si integra e aggiunge che: della risposta dell’organismo paritetico il datore di lavoro tiene conto, senza che, tuttavia, ciò significhi che la formazione debba essere svolta necessariamente con l’organismo paritetico, qualora la risposta di quest’ultimo comprenda una proposta di svolgimento presso l’organismo della attività di formazione né che le indicazioni degli organismi paritetici debbano essere obbligatoriamente seguite nella realizzazione dell’attività formativa.
 
Infine la circolare reg. n. 7 del 17/09/2012 chiarisce che:
 
- il dovere di richiesta di collaborazione da parte del d.l. sussiste anche qualora l’impresa o Ente presso cui opera il lavoratore, di cui si sta pianificando il corso, non sia iscritto presso associazioni di categoria dei d.l.;
- il d.l. si può rivolgere ad un solo organismo, individuato prioritariamente nell’organismo paritetico;
- la richiesta di collaborazione non può essere cumulativa, ma deve contenere tutti quegli elementi organizzativi che consentono di comprendere la tipologia e l’impianto organizzativo del singolo intervento formativo, secondo quanto previsto al punto 2 dell’Accordo Stato Regioni del 21 dicembre 2012 «Organizzazione della formazione».
 
Allo scopo di facilitare l’individuazione degli organismi a cui richiedere la collaborazione nella circolare regionale n.7 del 17 settembre 2012 è presente il Repertorio degli organismi paritetici costituiti in Lombardia (Allegato A): il d.l. individua l’organismo paritetico cui chiedere collaborazione ai fini dell’erogazione della formazione. Qualora l’organismo paritetico provinciale fosse assente la richiesta può essere indirizzata all’organismo costituito a livello regionale. Solo in assenza dell’ organismo paritetico regionale di settore, il d.l. rivolge la propria richiesta all’ente bilaterale esistente nel territorio di riferimento e per il settore di attività, nel cui atto costitutivo è prevista la programmazione di attività formative in tema di salute e sicurezza dei lavoratori in coerenza con l’art. 2 comma 1 lett. h, d.lgs. 276/2003. Ciascun organismo indicato nel Repertorio rende note le modalità di trasmissione - favorendo la comunicazione elettronica, nel rispetto dell’art. 54 del d.lgs. 81/08 - e i contenuti della richiesta di collaborazione. Allo scopo, potrà avvalersi del proprio sito web, di quello delle associazioni dei DL e dei lavoratori, di quello dell’ASL, in seno alle attività dei Comitati Provinciali di Coordinamento art. 7 del d.lgs. 81/08.
 
Questo adempimento non è sanzionabile, ma ne può essere richiesta la sua applicazione tramite disposizione, è invito al confronto costruttivo per raggiungere il fine di una formazione efficace che, se perseguito, è garanzia di buona formazione e, come tale, verosimilmente giudicato positivamente dall’organo di vigilanza durante le attività di controllo.
 
Con questa modalità di collaborazione si ritiene che gli organismi paritetici possano rilasciare un’attestazione dello svolgimento delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle imprese oltre che dare la possibilità di specificare, sugli attestati di frequenza, che il percorso formativo è stato effettuato con la collaborazione degli organismi paritetici stessi.”

Riportiamo alcuni documenti per la verifica e la promozione della Formazione Aziendale utilizzati e proposti alle Aziende dagli Operatori dell’ASL BG, per meglio indirizzare il raggiungimento degli scopi.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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