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"Aggiornamento, formazione e documentazione del coordinatore"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
15/05/2013 - Come già comunicato da PuntoSicuro, oggi,
15 Maggio 2013, scadono i termini di aggiornamento per i coordinatori della sicurezza che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del D.Lg. 81/2008.
Ricordiamo
ancora una volta che il tema relativo agli obblighi di aggiornamento dei coordinatori della
sicurezza
è trattato in particolare dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e, nel dettaglio,
dall’Allegato XIV dello stesso decreto (entrato in vigore il 15 maggio 2008).
ALLEGATO
XIV
CONTENUTI
MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER
L’ESECUZIONE DEI LAVORI
(...)
MODALITÀ
DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
(...)
E’
inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della
durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli
nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso
la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100
partecipanti.
Per
coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del
presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in
vigore del medesimo decreto.
E
ora
che succede per i coordinatori della
sicurezza che nel quinquennio non hanno effettuato gli aggiornamenti
professionali richiesti dalla legge?
Dopo
aver ospitato il contributo sul tema dell’ ingegnere Giampaolo
Ceci,
che ha generato qualche dubbio sulla validità dell’aggiornamento effettuato in
ritardo rispetto alla scadenza del 15 maggio, riportiamo il parere espresso dal
Consiglio nazionale degli Ingegneri (CNI) con la
Circolare n. 210 del 3 maggio 2013 avente per oggetto “
Decreto legislativo n.81/2008 - TU sulla
sicurezza dei lavoratori - formazione ed aggiornamento per il coordinatore per
la sicurezza dei lavori - problematiche e iniziative del CNI".
La
circolare segnala che sono
pervenute varie istanze
e sollecitazioni da
parte degli Ordini
territoriali degli Ingegneri
sulle problematiche che
la normativa in
materia di salute
e sicurezza dei
lavoratori (D.Lgs. 81/2008) fa
sorgere nella prassi
applicativa.
E
la circolare intende dunque fare
“il
punto della situazione e
fornire una serie di
indicazioni in funzione
di orientamento e
ausilio sulle diverse
tematiche venute in
rilievo”. Pur restando comunque il Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali l’unica Autorità competente in grado di rilasciare
interpretazioni ufficiali della normativa in materia di salute e sicurezza sul
lavoro.
Secondo
la circolare se il coordinatore
“non riesce ad
effettuare il prescritto
corso di aggiornamento
entro la data
del 15 maggio
2013,
non sarà più
abilitato a ricoprire
il ruolo di
Coordinatore per la
sicurezza e questo
fino a quando
non avrà espletato
gli aggiornamenti previsti”.
Questo
– continua il documento - “non vuol
dire che perderà
la formazione acquisita,
ma soltanto che
non sarà in
grado di esercitare
le proprie
funzioni, che saranno
‘sospese’ finché egli
non completerà l'aggiornamento per il
monte
ore mancante”.
Il
documento del CNI affronta anche altre problematiche relative alla
formazione e aggiornamento dei coordinatori:
-
soggetti formatori: se il comma 2
dell'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 individua quali enti
sono abilitati a svolgere
corsi di formazione
per coordinatori per
la sicurezza, il Testo Unico non
offre riferimenti specifici sugli
enti abilitati ad
organizzare e svolgere
corsi di aggiornamento. A parere del
Consiglio Nazionale, “è
del tutto evidente
che, per analogia,
essi siano gli
stessi abilitati allo
svolgimento dei corsi
di formazione. Inoltre,
in merito agli
enti bilaterali, avendo
ruolo e compiti
e differenti rispetto
agli organismi paritetici
(così come definiti
all'art. 51 del
decreto legislativo n.
81/2008 cit.), si
ritiene che essi
non siano da
includere tra gli
enti abilitati a
svolgere corsi di
formazione ed aggiornamento”;
-
didattica in modalità FAD, e-learning:
“considerato che il Titolo IV del d.lgs. 81/2008 non prevede esplicitamente la
modalità di erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento per coordinatori per la
sicurezza
con le suddette modalità” (a differenza di altre tipologie di corsi) “si può
ragionevolmente ritenere che, nel silenzio della normativa, tali corsi non
possano essere organizzati con modalità FAD o e-learning”. Il
CNI è convinto tuttavia “che - pur con le necessarie cautele e regole tecniche
- la formazione
a distanza sia
destinata a diventare la
modalità
ordinaria per i corsi di aggiornamento, a prescindere dal settore di
riferimento (RSPP piuttosto che coordinatore per la sicurezza)”. E allo scopo
di fornire ulteriori e definitive certezze agli iscritti, “è intenzione del
Consiglio Nazionale, nei prossimi giorni, presentare uno specifico interpello
circa la possibilità di partecipare a corsi online per l'aggiornamento dei
coordinatori per la sicurezza alla Commissione Interpelli incardinata presso il
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”;
-
numero
massimo di partecipanti ai corsi: il Testo Unico
“non prevede espressamente, in
via generale, un
limite numerico per
la partecipazione ai corsi di
aggiornamento”.
Ma - considerato che l'Allegato
XIV al d.lgs.
n. 81/2008 “stabilisce, per
i corsi di
formazione per coordinatore
per la sicurezza,
un numero massimo
di 60 partecipanti
per la parte
teorica e di
30 per la
parte pratica, il
Consiglio Nazionale ritiene
che, per analogia,
anche per i
corsi di aggiornamento
debbano valere le
stesse regole, prevedendo
una partecipazione massima
a tali corsi
di 60 persone
per la parte
teorica e di
30 persone per
la parte pratica.
E' comunque sempre
possibile effettuare l'aggiornamento attraverso
la partecipazione a
convegni e seminari,
per i quali
il numero massimo
previsto è di
100 persone”.
Per
concludere questo articolo di chiarimento su molti aspetti inerenti la
qualificazione del coordinatore, riportiamo il contenuto dell’
Interpello n. 2/2013 avente per oggetto
“
Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive
modifiche ed integrazioni — risposta al quesito relativo ai requisiti
professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei
lavori - definizione di ‘attività lavorativa nel settore delle costruzioni’”.
Infatti
il Consiglio Nazionale degli Ingegneri aveva avanzato
istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione
in merito alla "
documentazione che
il coordinatore per la progettazione o l'esecuzione dei lavori deve possedere
per comprovare il periodo di attività lavorativa nel settore delle costruzioni,
ai sensi dell'art. 98, comma 1, lett. a), b) e e) del D.Lgs. 81/2008 e
successive modifiche e integrazioni".
A
questo proposito il CNI aveva prodotto un
elenco
esemplificativo e non esaustivo delle attività — svolte con riferimento a cantieri temporanei
o mobili
come definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 - atte ad
integrare il requisito in questione:
-
“attività di direttore di cantiere;
-
attività di capo cantiere;
-
attività di capo squadra;
-
attività di direttore dei lavori;
-
attività di direttore operativo di cantiere;
-
attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che
comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
-
attività di responsabile d'azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere
anche specifiche;
-
attività di responsabile dei lavori;
-
attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
-
attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre
attività di cui ai punti precedenti”.
Come
risposta la Commissione fornisce le
seguenti
indicazioni.
L'art.
98 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni “definisce i
requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del
coordinatore per l'esecuzione dei lavori. In particolare questi soggetti devono
essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica o di una laurea,
conseguite in una delle classi indicate nel citato articolo 98, oppure di un
diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché
documentare l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle
costruzioni. Ai fini della individuazione delle attività lavorative, nel settore
delle costruzioni, atte a soddisfare il requisito previsto dall'articolo 98,
comma 1,
si ritiene che tutte le
attività indicate nell'elenco presentato dall'interpellante, pur non esaustivo,
siano coerenti con le finalità normative. Le attività svolte devono fare
riferimento ai cantieri temporanei e mobili, così come definiti dell'art. 89,
comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e
integrazioni”.
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