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"Aggiornamento, formazione e documentazione del coordinatore"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

15/05/2013 - Come già comunicato da PuntoSicuro, oggi, 15 Maggio 2013, scadono i termini di aggiornamento per i coordinatori della sicurezza che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del D.Lg. 81/2008. 
 
Ricordiamo ancora una volta che il tema relativo agli obblighi di aggiornamento dei coordinatori della sicurezza è trattato in particolare dall’art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e, nel dettaglio, dall’Allegato XIV dello stesso decreto (entrato in vigore il 15 maggio 2008).

ALLEGATO XIV
CONTENUTI MINIMI DEL CORSO DI FORMAZIONE PER I COORDINATORI PER LA PROGETTAZIONE E PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI
(...)
MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEI CORSI
(...)
E’ inoltre previsto l’obbligo di aggiornamento a cadenza quinquennale della durata complessiva di 40 ore, da effettuare anche per mezzo di diversi moduli nell’arco del quinquennio. L’aggiornamento può essere svolto anche attraverso la partecipazione a convegni o seminari con un numero massimo di 100 partecipanti.
Per coloro che hanno conseguito l’attestato prima dell’entrata in vigore del presente decreto, l’obbligo di aggiornamento decorre dalla data di entrata in vigore del medesimo decreto.

E ora che succede per i coordinatori della sicurezza che nel quinquennio non hanno effettuato gli aggiornamenti professionali richiesti dalla legge?
 
Dopo aver ospitato il contributo sul tema dell’ ingegnere Giampaolo Ceci, che ha generato qualche dubbio sulla validità dell’aggiornamento effettuato in ritardo rispetto alla scadenza del 15 maggio, riportiamo il parere espresso dal Consiglio nazionale degli Ingegneri (CNI) con la Circolare n. 210 del 3 maggio 2013 avente per oggetto “ Decreto legislativo n.81/2008 - TU sulla sicurezza dei lavoratori - formazione ed aggiornamento per il coordinatore per la sicurezza dei lavori - problematiche e iniziative del CNI".
 
La circolare segnala che sono  pervenute  varie  istanze  e  sollecitazioni  da  parte  degli  Ordini  territoriali  degli  Ingegneri  sulle  problematiche  che  la  normativa  in  materia  di  salute  e  sicurezza  dei  lavoratori  (D.Lgs. 81/2008)  fa  sorgere  nella  prassi  applicativa.
E la circolare  intende  dunque fare  “il  punto  della  situazione  e  fornire  una  serie  di  indicazioni  in  funzione  di  orientamento  e  ausilio  sulle  diverse  tematiche  venute  in  rilievo”. Pur restando comunque il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali l’unica Autorità competente in grado di rilasciare interpretazioni ufficiali della normativa in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
 
Secondo la circolare se  il  coordinatore  “non  riesce  ad  effettuare  il  prescritto  corso  di  aggiornamento  entro  la  data  del  15  maggio  2013,  non  sarà  più  abilitato  a  ricoprire  il  ruolo  di  Coordinatore  per  la  sicurezza  e  questo  fino  a  quando  non  avrà  espletato  gli  aggiornamenti  previsti”.
Questo – continua il documento -  “non  vuol  dire  che  perderà  la  formazione  acquisita,  ma  soltanto  che  non  sarà  in  grado  di  esercitare  le  proprie  funzioni,  che  saranno  ‘sospese’  finché  egli  non  completerà  l'aggiornamento  per  il  monte  ore  mancante”.
 
Il documento del CNI affronta anche altre problematiche relative alla formazione e aggiornamento dei coordinatori:
soggetti  formatori: se il comma  2  dell'art.  98  del D.Lgs. 81/2008  individua quali  enti  sono abilitati  a  svolgere  corsi  di  formazione  per  coordinatori  per  la  sicurezza, il Testo Unico non offre riferimenti  specifici  sugli  enti  abilitati  ad  organizzare  e  svolgere  corsi  di  aggiornamento. A parere  del  Consiglio  Nazionale,  “è  del  tutto  evidente  che,  per  analogia,  essi  siano  gli  stessi  abilitati  allo  svolgimento  dei  corsi  di  formazione.  Inoltre,  in  merito  agli  enti  bilaterali,  avendo  ruolo  e  compiti  e  differenti  rispetto  agli  organismi  paritetici  (così  come  definiti  all'art.  51  del  decreto  legislativo  n.  81/2008  cit.),  si  ritiene  che  essi  non  siano  da  includere  tra  gli  enti  abilitati  a  svolgere  corsi  di  formazione  ed  aggiornamento”;
- didattica in modalità FAD, e-learning: “considerato che il Titolo IV del d.lgs. 81/2008 non prevede esplicitamente la modalità di erogazione dei corsi di formazione e aggiornamento per coordinatori per la sicurezza con le suddette modalità” (a differenza di altre tipologie di corsi) “si può ragionevolmente ritenere che, nel silenzio della normativa, tali corsi non possano essere organizzati con modalità FAD o e-learning”. Il CNI è convinto tuttavia “che - pur con le necessarie cautele e regole tecniche - la formazione a distanza sia destinata a diventare la modalità ordinaria per i corsi di aggiornamento, a prescindere dal settore di riferimento (RSPP piuttosto che coordinatore per la sicurezza)”. E allo scopo di fornire ulteriori e definitive certezze agli iscritti, “è intenzione del Consiglio Nazionale, nei prossimi giorni, presentare uno specifico interpello circa la possibilità di partecipare a corsi online per l'aggiornamento dei coordinatori per la sicurezza alla Commissione Interpelli incardinata presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali”;
- numero  massimo  di  partecipanti ai  corsi: il Testo  Unico  “non  prevede  espressamente,  in  via  generale,  un  limite  numerico  per  la  partecipazione  ai  corsi  di  aggiornamento”. Ma - considerato  che  l'Allegato  XIV  al  d.lgs.  n. 81/2008  “stabilisce,  per  i  corsi  di  formazione  per  coordinatore  per  la  sicurezza,  un  numero  massimo  di  60  partecipanti  per  la  parte  teorica  e  di  30  per  la  parte  pratica,  il  Consiglio  Nazionale  ritiene  che,  per  analogia,  anche  per  i  corsi  di  aggiornamento  debbano  valere  le  stesse  regole,  prevedendo  una  partecipazione  massima  a  tali  corsi  di  60  persone  per  la  parte  teorica  e  di  30  persone  per  la  parte  pratica.  E'  comunque  sempre  possibile  effettuare  l'aggiornamento  attraverso  la  partecipazione  a  convegni  e  seminari,  per  i  quali  il  numero  massimo  previsto  è  di  100  persone”.
 
Per concludere questo articolo di chiarimento su molti aspetti inerenti la qualificazione del coordinatore, riportiamo il contenuto dell’ Interpello n. 2/2013 avente per oggetto “ Art. 12, D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni — risposta al quesito relativo ai requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e per l'esecuzione dei lavori - definizione di ‘attività lavorativa nel settore delle costruzioni’”.
 
Infatti il Consiglio Nazionale degli Ingegneri aveva avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione in merito alla " documentazione che il coordinatore per la progettazione o l'esecuzione dei lavori deve possedere per comprovare il periodo di attività lavorativa nel settore delle costruzioni, ai sensi dell'art. 98, comma 1, lett. a), b) e e) del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni".
 
A questo proposito il CNI aveva prodotto un elenco esemplificativo e non esaustivo delle attività — svolte con riferimento a cantieri temporanei o mobili come definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/2008 - atte ad integrare il requisito in questione:
- “attività di direttore di cantiere;
- attività di capo cantiere;
- attività di capo squadra;
- attività di direttore dei lavori;
- attività di direttore operativo di cantiere;
- attività di assistente ai soggetti di cui ai punti precedenti con mansioni che comportino precipuamente la frequentazione del cantiere;
- attività di responsabile d'azienda per la sicurezza in lavorazioni di cantiere anche specifiche;
- attività di responsabile dei lavori;
- attività di datore di lavoro di impresa operante nel settore delle costruzioni;
- attività di progettazione nel settore delle costruzioni, in aggiunta ad altre attività di cui ai punti precedenti”.
 
Come  risposta la Commissione fornisce le seguenti indicazioni.
 
L'art. 98 del D.Lgs. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni “definisce i requisiti professionali del coordinatore per la progettazione e del coordinatore per l'esecuzione dei lavori. In particolare questi soggetti devono essere in possesso di una laurea magistrale o specialistica o di una laurea, conseguite in una delle classi indicate nel citato articolo 98, oppure di un diploma di geometra o perito industriale o perito agrario o agrotecnico nonché documentare l'espletamento di attività lavorativa nel settore delle costruzioni. Ai fini della individuazione delle attività lavorative, nel settore delle costruzioni, atte a soddisfare il requisito previsto dall'articolo 98, comma 1, si ritiene che tutte le attività indicate nell'elenco presentato dall'interpellante, pur non esaustivo, siano coerenti con le finalità normative. Le attività svolte devono fare riferimento ai cantieri temporanei e mobili, così come definiti dell'art. 89, comma 1, lett. a), del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni”.
 
 
 
 
 


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