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"Al via dal primo giugno le procedure standardizzate per le PMI"
fonte www.puntosicuro.it / Eventi e Appuntamenti
16/05/2013 - Come sottolineato dalla
Nota del 31 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro, il prossimo
31 maggio 2013 è la data ultima per l’ autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e s.m.i..
Si chiude in questo modo un capitolo, quello delle
autocertificazioni per le aziende fino a 10 dipendenti, che se da un
lato aveva semplificato alle PMI il rispetto degli adempimenti del
D.Lgs. 81/2008, dall’altro aveva portato molte aziende, interpretando
erroneamente la normativa, ad un vero e proprio esonero dall'obbligo di
valutare i rischi.
Dunque dal primo giugno, come indicato dal Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 sulle
procedure standardizzate,
i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori
effettuano la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 29 comma 5,
del D.Lgs. n. 81/2008 secondo le disposizioni del documento “
Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 81/2008”, documento approvato dalla Commissione Consultiva in data 16 maggio 2012.
Si ricorda che
non possono utilizzare le procedure standardizzate “le
aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono
chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28”.
Con riferimento alle aziende di cui all’articolo 31, comma 6 del D.Lgs.
81/2008: a) aziende industriali a rischio rilevante di
cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e
successive modificazioni; b) centrali termoelettriche; c) impianti ed
installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto
legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d)
aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi,
polveri e munizioni.
Inoltre
le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi
possono
essere
utilizzate anche dalle
imprese
fino a 50 lavoratori.
Anche
in questo caso “sono escluse da tale disposizione le aziende che per
particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la
valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28”. Ad esempio le aziende già
indicate, di cui all’articolo 31, comma 6 del D.Lgs. 81/2008, e le aziende in
cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici,
biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla
esposizione all’amianto (art.29 comma 7).
In
questo breve articolo di
promemoria
della scadenza del 31 maggio 2013, riprendiamo brevemente alcuni punti del
documento approvato dalla Commissione Consultiva e allegato al decreto.
Il
documento è composto di
due parti:
le procedure vere e proprie e la modulistica per la redazione del documento di valutazione dei
rischi aziendale.
Le
procedure standardizzate prevedono
quattro
passi:
-
descrizione dell'azienda, del ciclo
lavorativo/attività e delle mansioni (descrizioni generali dell’azienda,
delle lavorazioni e mansioni);
-
individuazione dei pericoli presenti in
azienda;
-
valutazione dei rischi associati ai pericoli
individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate
(identificazione delle mansioni e degli ambienti, individuazione degli
strumenti informativi di supporto per la valutazione, effettuazione della
valutazione per i pericoli individuati, individuazione delle adeguate misure di
prevenzione e protezione, indicazione delle misure attuate);
-
definizione del programma di
miglioramento (individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel
tempo
dei livelli di sicurezza e individuazione delle procedure per l’attuazione
delle misure).
Rimandando
i nostri lettori a precedenti articoli
di PuntoSicuro
relativi ai “quattro passi” elencati dal documento della Commissione
Consultiva, ci soffermiamo brevemente sull’
individuazione
dei pericoli presenti in azienda.
Per
individuare i pericoli è possibile utilizzare il
Modulo 2, allegato al documento approvato.
Il
modulo riporta le famiglie di pericoli, i pericoli, i riferimenti legislativi e
alcuni esempi di incidenti. Riportiamo brevemente le “
famiglie di pericoli” citate nel modulo:
-
Luoghi di lavoro: al chiuso (anche in riferimento ai locali sotterranei art.
65); all’aperto;
- Ambienti confinati o
a sospetto rischio di inquinamento;
- Lavori in quota;
- Impianti di servizio;
- Attrezzature di lavoro -
Impianti di produzione, apparecchi e macchinari fissi;
- Attrezzature di lavoro -
Apparecchi e dispositivi elettrici o ad azionamento non manuale trasportabili,
portatili - Apparecchi termici trasportabili - Attrezzature in pressione
trasportabili;
- Attrezzature di lavoro -
Altre attrezzature a motore;
- Attrezzature di lavoro
-Utensili manuali;
- Scariche atmosferiche;
- Lavoro al
videoterminale;
- Agenti fisici;
- Radiazioni ionizzanti;
Sostanze pericolose;
- Agenti biologici;
- Atmosfere esplosive;
- Incendio;
- Altre emergenze;
- Fattori organizzativi;
- Condizioni di lavoro
particolari;
- Pericoli connessi
all’interazione con persone;
- Pericoli connessi
all’interazione con animali;
- Movimentazione manuale
dei carichi;
- Lavori sotto tensione
- Lavori in prossimità di
parti attive di impianti elettrici;
- altro”.
Il
terzo passo è relativo alla
valutazione dei rischi associati ai
pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione
attuate:
-
identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti
di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati;
-
individuazione di strumenti informativi di supporto per l’effettuazione della
valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati su
fattori di rischio indici infortunistici, liste di controllo, ecc.);
-
effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati”;
-
“individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione”.
Qualora
poi si verifichi che “non tutte le adeguate misure di prevenzione e protezione
previste dalla legislazione sono state attuate, si dovrà provvedere con
interventi immediati”.
In
pratica per ciascun pericolo individuato nel
Modulo 2, si deve accertare “che i requisiti previsti dalla
legislazione vigente siano soddisfatti (se del caso, anche avvalendosi delle
norme tecniche), verificando che siano attuate tutte le misure tecniche,
organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento,
di sorveglianza sanitaria (ove prevista)
necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori”. Inoltre nella
valutazione si deve tener conto delle “condizioni che possono determinare una
specifica esposizione ai rischi, tra cui anche quelli riguardanti le
lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo
2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di
genere
(considerando le problematiche al maschile e al femminile), all’età
(considerando non solo i giovani lavoratori, ma le fasce di età avanzata, quali
gli over 50), alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica
tipologia contrattuale (art. 28, c. 1, del D.Lgs. 81/08 s.m.i.)”.
Il
Modulo 3 (allegato al documento e
suddiviso in due sezioni: “Valutazione dei rischi e misure attuate” e
“Programma di miglioramento”) permette di documentare sinteticamente la
valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure di prevenzione e
protezione attuate e il programma di miglioramento. In particolare “si può
scegliere, secondo la modalità che si riterrà più adatta alle caratteristiche
dell’azienda, se effettuare la valutazione del rischio e la conseguente
compilazione del modulo 3 a partire dall’Area/Reparto/Luogo di lavoro o dalle
mansioni/postazioni o dai pericoli individuati”.
Concludiamo
con il
quarto passo, relativo alla
definizione del programma di miglioramento:
le misure che saranno ritenute opportune per il miglioramento della tutela
della salute e sicurezza dei lavoratori devono essere indicate nella colonna 6
del Modulo 3.
Per
programma di miglioramento “si
intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel
tempo
dei livelli di salute e sicurezza (fra le quali ad esempio il controllo delle
misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e di
funzionalità)”.
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