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"Al via dal primo giugno le procedure standardizzate per le PMI"

fonte www.puntosicuro.it / Eventi e Appuntamenti

16/05/2013 - Come sottolineato dalla  Nota del 31 gennaio 2013 del Ministero del Lavoro, il prossimo  31 maggio 2013 è la data ultima per l’ autocertificazione della valutazione dei rischi ai sensi dell’articolo 29, comma 5, del Decreto Legislativo n. 81 del 9 aprile 2008, e s.m.i..
Si chiude in questo modo un capitolo, quello delle autocertificazioni per le aziende fino a 10 dipendenti, che se da un lato aveva semplificato alle PMI il rispetto degli adempimenti del D.Lgs. 81/2008, dall’altro aveva portato molte aziende, interpretando erroneamente la normativa, ad un vero e proprio esonero dall'obbligo di valutare i rischi.
 
Dunque dal primo giugno, come indicato dal  Decreto Interministeriale del 30 novembre 2012 sulle  procedure standardizzate, i datori di lavoro di imprese che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi ai sensi dell'articolo 29 comma 5, del D.Lgs. n. 81/2008 secondo le disposizioni del documento “ Procedure standardizzate per la valutazione dei rischi ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 81/2008”, documento approvato dalla Commissione Consultiva in data 16 maggio 2012.
Si ricorda che  non possono utilizzare le procedure standardizzate “le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28”. Con riferimento alle aziende di cui all’articolo 31, comma 6 del D.Lgs. 81/2008: a)  aziende industriali a rischio rilevante di cui all’articolo 2 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 334, e successive modificazioni; b) centrali termoelettriche; c) impianti ed installazioni nucleari di cui agli articoli 7, 28 e 33 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, e successive modificazioni; d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni.

Inoltre le procedure standardizzate per la valutazione dei rischi possono essere utilizzate anche dalle imprese fino a 50 lavoratori.
Anche in questo caso “sono escluse da tale disposizione le aziende che per particolare condizione di rischio o dimensione sono chiamate ad effettuare la valutazione dei rischi, ai sensi dell’art.28”. Ad esempio le aziende già indicate, di cui all’articolo 31, comma 6 del D.Lgs. 81/2008, e le aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni, mutageni, connessi alla esposizione all’amianto (art.29 comma 7).
 
In questo breve articolo di promemoria della scadenza del 31 maggio 2013, riprendiamo brevemente alcuni punti del documento approvato dalla Commissione Consultiva e allegato al decreto.
Il documento è composto di due parti: le procedure vere e proprie e la modulistica per la redazione del documento di valutazione dei rischi aziendale.
 
Le procedure standardizzate prevedono quattro passi:
- descrizione dell'azienda, del ciclo lavorativo/attività e delle mansioni (descrizioni generali dell’azienda, delle lavorazioni e mansioni);
- individuazione dei pericoli presenti in azienda;
- valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate (identificazione delle mansioni e degli ambienti, individuazione degli strumenti informativi di supporto per la valutazione, effettuazione della valutazione per i pericoli individuati, individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione, indicazione delle misure attuate);
- definizione del programma di miglioramento (individuazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza e individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure).
 
Rimandando i nostri lettori a precedenti articoli di PuntoSicuro relativi ai “quattro passi” elencati dal documento della Commissione Consultiva, ci soffermiamo brevemente sull’ individuazione dei pericoli presenti in azienda.
 
Per individuare i pericoli è possibile utilizzare il Modulo 2, allegato al documento approvato.
Il modulo riporta le famiglie di pericoli, i pericoli, i riferimenti legislativi e alcuni esempi di incidenti. Riportiamo brevemente le “ famiglie di pericoli” citate nel modulo:
- Luoghi di lavoro: al chiuso (anche in riferimento ai locali sotterranei art. 65); all’aperto;
- Ambienti confinati o a sospetto rischio di inquinamento;
- Lavori in quota;
- Impianti di servizio;
- Attrezzature di lavoro - Impianti di produzione, apparecchi e macchinari fissi;
- Attrezzature di lavoro - Apparecchi e dispositivi elettrici o ad azionamento non manuale trasportabili, portatili - Apparecchi termici trasportabili - Attrezzature in pressione trasportabili;
- Attrezzature di lavoro - Altre attrezzature a motore;
- Attrezzature di lavoro -Utensili manuali;
- Scariche atmosferiche;
- Lavoro al videoterminale;
- Agenti fisici;
- Radiazioni ionizzanti; Sostanze pericolose;
- Agenti biologici;
- Atmosfere esplosive;
- Incendio;
- Altre emergenze;
- Fattori organizzativi;
- Condizioni di lavoro particolari;
- Pericoli connessi all’interazione con persone;
- Pericoli connessi all’interazione con animali;
- Movimentazione manuale dei carichi;
- Lavori sotto tensione
- Lavori in prossimità di parti attive di impianti elettrici;
- altro”.
 
Il  terzo passo è relativo alla valutazione dei rischi associati ai pericoli individuati e identificazione delle misure di prevenzione e protezione attuate:
- identificazione delle mansioni ricoperte dalle persone esposte e degli ambienti di lavoro interessati in relazione ai pericoli individuati;
- individuazione di strumenti informativi di supporto per l’effettuazione della valutazione dei rischi (registro infortuni, profili di rischio, banche dati su fattori di rischio indici infortunistici, liste di controllo, ecc.);
- effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i pericoli individuati”;
- “individuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione”.
Qualora poi si verifichi che “non tutte le adeguate misure di prevenzione e protezione previste dalla legislazione sono state attuate, si dovrà provvedere con interventi immediati”.
 
In pratica per ciascun pericolo individuato nel Modulo 2, si deve accertare “che i requisiti previsti dalla legislazione vigente siano soddisfatti (se del caso, anche avvalendosi delle norme tecniche), verificando che siano attuate tutte le misure tecniche, organizzative, procedurali, DPI, di informazione, formazione e addestramento, di sorveglianza sanitaria (ove prevista) necessarie a garantire la salute e sicurezza dei lavoratori”. Inoltre nella valutazione si deve tener conto delle “condizioni che possono determinare una specifica esposizione ai rischi, tra cui anche quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere (considerando le problematiche al maschile e al femminile), all’età (considerando non solo i giovani lavoratori, ma le fasce di età avanzata, quali gli over 50), alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale (art. 28, c. 1, del D.Lgs. 81/08 s.m.i.)”.
 
Il  Modulo 3 (allegato al documento e suddiviso in due sezioni: “Valutazione dei rischi e misure attuate” e “Programma di miglioramento”) permette di documentare sinteticamente la valutazione dei rischi, l’individuazione delle misure di prevenzione e protezione attuate e il programma di miglioramento. In particolare “si può scegliere, secondo la modalità che si riterrà più adatta alle caratteristiche dell’azienda, se effettuare la valutazione del rischio e la conseguente compilazione del modulo 3 a partire dall’Area/Reparto/Luogo di lavoro o dalle mansioni/postazioni o dai pericoli individuati”.
 
Concludiamo con il quarto passo, relativo alla definizione del programma di miglioramento: le misure che saranno ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori devono essere indicate nella colonna 6 del Modulo 3.
 
Per  programma di miglioramento “si intende il programma delle misure atte a garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (fra le quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne lo stato di efficienza e di funzionalità)”.
 
 
 

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