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"Rifiuti pericolosi: la caratteristica di pericolo H14 (ecotossico)"
fonte www.puntosicuro.it / Ambiente
21/05/2013 - Con riferimento all’
accordo ADR relativo ai trasporti di merci pericolose su
strada è necessario segnalare che con il Decreto Legge 2/2012
(convertito nella Legge 28/2012), i criteri dell’Accordo ADR sono stati
presi a riferimento in ordine all’attribuzione a rifiuti pericolosi
della caratteristica di pericolo H14 (ecotossico).
Per fornire alle imprese un quadro d’insieme degli aspetti inerenti
queste novità e degli obblighi e responsabilità nella filiera del
trasporto si è tenuto a Rimini, il 28 Febbraio 2013, il convegno “ Trasporto su strada di merci pericolose: le norme ADR”, organizzato da Confindustria Rimini, in collaborazione con Assoservizi Rimini.
Nell’intervento “
Rifiuti e caratteristica di pericolo H14 ecotossico”
- a cura del perito industriale Silvia Adani - si segnala che il D.Lgs.
205/2010 ha modificato la Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, recependo
la direttiva 98/2008/CE sui rifiuti. Queste alcune modifiche relative
alle definizioni:
Art. 183 - Definizioni comma 1
a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più
caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente
decreto
Con riferimento alla
classificazione
rifiuti si indica che è necessario identificare il processo che genera il
rifiuto e “se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i
codici del capitolo 16 (allegato D del D.Lgs. 152/2006, ndr) occorre utilizzare
il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del
capitolo che corrisponde all'attività di produzione”.
La relatrice riporta l’ultimo aggiornamento avvenuto con la Legge 25
marzo 2012, n. 28 “Conversione in legge, con codificazioni, del decreto legge
25 gennaio 2012, n.2 , recante misure straordinarie e urgenti in materia
ambientale”.
All'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006,
il punto 5 e' sostituito dal seguente:
"5. Se un
rifiuto e' identificato come
pericoloso mediante riferimento specifico o generico
a sostanze pericolose,
esso e' classificato come
pericoloso solo se
le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio,
percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o piu'
delle proprietà di cui all'allegato I.
Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di cui all'allegato I, si applica quanto
previsto al punto 3.4 del presente
allegato.
Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14, di
cui all'allegato I, la decisione 2000/532/CE
non prevede al
momento alcuna specifica. Nelle more dell'adozione, da parte
del Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio
e del mare,
di uno specifico decreto
che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione della caratteristica H14, sentito il parere
dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai rifiuti
secondo le modalita' dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7.
Si ricorda poi che
è vietato
miscelare
rifiuti pericolosi
aventi
differenti caratteristiche di pericolo e “l’applicazione letterale del suddetto
articolo comporterebbe in prima istanza una restrizione della possibilità di
accorpare rifiuti con lo stesso CER (codice del Catalogo europeo dei rifiuti,
ndr) aventi caratteristiche di pericolo diverse, a meno che non si sia in
presenza di un’autorizzazione alla miscelazione in deroga”.
Inoltre “in base a quanto stabilito dall’Allegato D alla Parte IV del
D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., anche a seguito delle modifiche introdotte con il
D.Lgs. 205/2010, la verifica della sussistenza delle caratteristiche di
pericolo è richiesta solo per i rifiuti identificati dalle cosiddette ‘
voci specchio’. Nel caso di ‘voci
specchio’, un rifiuto è classificato come pericoloso mediante riferimento
specifico o generico al contenuto di sostanze pericolose e come non pericoloso
in quanto ‘diverso’ da quello pericoloso. In questo caso la pericolosità è
individuata solo se le sostanze raggiungono
determinate concentrazioni …
tali da
conferire al rifiuto in questione di una o più delle proprietà di cui
all’allegato I”.
E per quei rifiuti con voci a specchio “che – in base alle nuove
disposizioni – possono essere classificati come pericolosi solo in ragione
dell’
ecotossicità per l’ambiente
acquatico è fondamentale effettuare le opportune verifiche per
l’assegnazione della caratteristica H14. Se invece un rifiuto è già
classificato come pericoloso per altre caratteristiche di pericolo (es. H6 –
tossico), la corretta attribuzione anche della caratteristica di ‘ecotossico’
serve per adottare le eventuali opportune misure di gestione
del rifiuto (es. rispetto del divieto di miscelare rifiuti con differenti
caratteristiche di pericolo).
Dunque – continua l’intervento – “secondo tale disposizione, in linea
teorica, per assegnare la caratteristica di pericolo ‘ecotossico H14’ ai
rifiuti, sarebbe sufficiente verificare se ad essi, ai fini del trasporto
secondo la normativa ADR vigente, è stata assegnata la caratteristica di
‘Pericoloso per l’ambiente acquatico’” e quindi il relativo pittogramma.
L’intervento che si sofferma anche sugli obblighi per trasporto in
regime ADR, sottolinea i
problemi applicativi pratici nella
valutazione H14 ecotossico:
- “assimilare la classificazione di un rifiuto, col metodo dei valori
soglia, secondo test utilizzati per i composti o preparati in miscela;
- la discrezionalità, appena citata dell’emanazione di specifiche norme
tecniche in merito;
- l’assenza, per molti dei casi di specie, di valori limite nella norma
citata;
- la necessità di caratterizzare, comunque, in maniera molto spinta,
quindi onerosa, il rifiuto, prima della sua valutazione secondo norma”.
Si ricorda che
l’attribuzione
delle caratteristiche di pericolo “tossico”, “molto tossico”, “nocivo”,
“corrosivo”, “irritante”, “cancerogeno”, “tossico per la riproduzione”,
“mutageno” ed “ecotossico” è effettuata secondo i criteri stabiliti nell’All.
VI della dir. 67/548/CEE del Consiglio, del 27/06/1967 e s.m.i., concernente il
ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative
relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle
sostanze pericolose. Inoltre
ove
pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della
direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999.
Tuttavia la
“direttiva
67/548/Cee, direttiva 1999/45/Ce e il CLP non si applicano ai rifiuti! È la
normativa sui rifiuti che per alcuni aspetti fa riferimento alle direttive
sulle sostanze e ai preparati”.
In relazione alla attribuzione della caratteristica di pericolo H14
l’intervento riporta anche il
parere
40832 dell’Istituto Superiore di Sanità in data 29/09/2011, dal titolo
“Classificazione dei rifiuti ai fini dell'attribuzione della caratteristica H14
Ecotossico”.
Nel parere 40832 riguardo alla classificazione dei rifiuti contenenti
idrocarburi e in relazione alla caratteristica H14, si indica la procedura
riportata nel
parere 36565 dell’Istituto
Superiore di Sanità- Prot. 06/08/2010-0035653.
L’intervento si sofferma poi sulla
classificazione
secondo le modalità dell’ADR per la classe 9 – M6 e M7.
Si indica che l’ADR “prevede per le sostanze un
processo logico-decisionale basato su:
- Dati tossicologici eseguiti su 3 specie (pesci, daphnia, alga);
- Dati di Bioaccumulo;
- Dati di Biodegradabilità”.
Nell' Accordo
ADR “i test ecotossicologici risultano prioritari rispetto a qualsiasi
altra metodologia proposta. In assenza di test ecotossicologici il metodo della
somma sembra essere il più adatto alla classificazione dei rifiuti”.
Rimandando ad una lettura integrale del documento agli atti,
concludiamo segnalando che la relatrice riporta in conclusione anche alcune
problematiche aperte relative alla classificazione.
“ Rifiuti e caratteristica di pericolo H14 ecotossico”, a
cura del perito industriale Silvia Adani (CEPRA), intervento al convegno
“Trasporto su strada di merci pericolose: le norme ADR” (formato PDF, 1.4 MB).
Istituto Superiore di Sanità, “ Classificazione dei rifiuti ai fini dell'attribuzione della
caratteristica H14 Ecotossico”, parere 40832
in data 29/09/2011 (formato PDF, 465 kB).
Istituto Superiore di Sanità, “ Criteri di classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi.
Seconda integrazione parere ISS del 05/07/2006 n.036565”, Prot.
06/08/2010-0035653 (formato PDF, 1.07 MB).
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