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"Rifiuti pericolosi: la caratteristica di pericolo H14 (ecotossico)"

fonte www.puntosicuro.it / Ambiente

21/05/2013 - Con riferimento all’ accordo ADR relativo ai  trasporti di merci pericolose su strada è necessario segnalare che con il Decreto Legge 2/2012 (convertito nella Legge 28/2012), i criteri dell’Accordo ADR sono stati presi a riferimento in ordine all’attribuzione a rifiuti pericolosi della caratteristica di pericolo H14 (ecotossico).
 
Per fornire alle imprese un quadro d’insieme degli aspetti inerenti queste novità e degli obblighi e responsabilità nella filiera del trasporto si è tenuto a Rimini, il 28 Febbraio 2013, il convegno “ Trasporto su strada di merci pericolose: le norme ADR”, organizzato da  Confindustria Rimini, in collaborazione con  Assoservizi Rimini.
 
Nell’intervento “ Rifiuti e caratteristica di pericolo H14 ecotossico” - a cura del perito industriale Silvia Adani - si segnala che il D.Lgs. 205/2010 ha modificato la Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006, recependo la direttiva 98/2008/CE sui rifiuti. Queste alcune modifiche relative alle definizioni:
 
Art. 183 - Definizioni comma 1
a) "rifiuto": qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o abbia l'obbligo di disfarsi;
b) "rifiuto pericoloso": rifiuto che presenta una o più caratteristiche di cui all'allegato I della parte quarta del presente decreto

Con riferimento alla classificazione rifiuti si indica che è necessario identificare il processo che genera il rifiuto e “se un determinato rifiuto non è classificabile neppure mediante i codici del capitolo 16 (allegato D del D.Lgs. 152/2006, ndr) occorre utilizzare il codice 99 (rifiuti non altrimenti specificati) preceduto dalle cifre del capitolo che corrisponde all'attività di produzione”.
 
La relatrice riporta l’ultimo aggiornamento avvenuto con la Legge 25 marzo 2012, n. 28 “Conversione in legge, con codificazioni, del decreto legge 25 gennaio 2012, n.2 , recante misure straordinarie e urgenti in materia ambientale”.

All'allegato D alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006, il punto 5 e' sostituito dal seguente:  "5.  Se  un  rifiuto  e'  identificato  come  pericoloso mediante riferimento specifico o  generico  a  sostanze  pericolose,  esso  e' classificato  come  pericoloso  solo  se  le sostanze raggiungono determinate concentrazioni (ad esempio, percentuale in peso), tali da conferire al rifiuto in questione una o piu' delle proprietà di  cui all'allegato I. Per le caratteristiche da H3 a H8, H10 e H11, di  cui all'allegato I, si applica quanto previsto al punto 3.4 del  presente allegato.
Per le caratteristiche H1, H2, H9, H12, H13 e H14,  di  cui all'allegato I, la  decisione  2000/532/CE  non  prevede  al  momento alcuna specifica. Nelle more dell'adozione, da  parte  del  Ministero dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,  di  uno specifico  decreto  che stabilisca la procedura tecnica per l'attribuzione  della caratteristica H14, sentito il parere dell'ISPRA, tale caratteristica viene attribuita ai  rifiuti  secondo le modalita' dell'accordo ADR per la classe 9 - M6 e M7.

Si ricorda poi che è vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolo e “l’applicazione letterale del suddetto articolo comporterebbe in prima istanza una restrizione della possibilità di accorpare rifiuti con lo stesso CER (codice del Catalogo europeo dei rifiuti, ndr) aventi caratteristiche di pericolo diverse, a meno che non si sia in presenza di un’autorizzazione alla miscelazione in deroga”. 
Inoltre “in base a quanto stabilito dall’Allegato D alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., anche a seguito delle modifiche introdotte con il D.Lgs. 205/2010, la verifica della sussistenza delle caratteristiche di pericolo è richiesta solo per i rifiuti identificati dalle cosiddette ‘ voci specchio’. Nel caso di ‘voci specchio’, un rifiuto è classificato come pericoloso mediante riferimento specifico o generico al contenuto di sostanze pericolose e come non pericoloso in quanto ‘diverso’ da quello pericoloso. In questo caso la pericolosità è individuata solo se le sostanze raggiungono determinate concentrazionitali da conferire al rifiuto in questione di una o più delle proprietà di cui all’allegato I”.
E per quei rifiuti con voci a specchio “che – in base alle nuove disposizioni – possono essere classificati come pericolosi solo in ragione dell’ ecotossicità per l’ambiente acquatico è fondamentale effettuare le opportune verifiche per l’assegnazione della caratteristica H14. Se invece un rifiuto è già classificato come pericoloso per altre caratteristiche di pericolo (es. H6 – tossico), la corretta attribuzione anche della caratteristica di ‘ecotossico’ serve per adottare le eventuali opportune misure di gestione del rifiuto (es. rispetto del divieto di miscelare rifiuti con differenti caratteristiche di pericolo).
 
Dunque – continua l’intervento – “secondo tale disposizione, in linea teorica, per assegnare la caratteristica di pericolo ‘ecotossico H14’ ai rifiuti, sarebbe sufficiente verificare se ad essi, ai fini del trasporto secondo la normativa ADR vigente, è stata assegnata la caratteristica di ‘Pericoloso per l’ambiente acquatico’” e quindi il relativo pittogramma. 
 
L’intervento che si sofferma anche sugli obblighi per trasporto in regime ADR, sottolinea i   problemi applicativi pratici nella valutazione H14 ecotossico:
- “assimilare la classificazione di un rifiuto, col metodo dei valori soglia, secondo test utilizzati per i composti o preparati in miscela;
- la discrezionalità, appena citata dell’emanazione di specifiche norme tecniche in merito;
- l’assenza, per molti dei casi di specie, di valori limite nella norma citata;
- la necessità di caratterizzare, comunque, in maniera molto spinta, quindi onerosa, il rifiuto, prima della sua valutazione secondo norma”.
 
Si ricorda che l’attribuzione delle caratteristiche di pericolo “tossico”, “molto tossico”, “nocivo”, “corrosivo”, “irritante”, “cancerogeno”, “tossico per la riproduzione”, “mutageno” ed “ecotossico” è effettuata secondo i criteri stabiliti nell’All. VI della dir. 67/548/CEE del Consiglio, del 27/06/1967 e s.m.i., concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose. Inoltre ove pertinente si applicano i valori limite di cui agli allegati II e III della direttiva 1999/45/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 maggio 1999.
Tuttavia la “direttiva 67/548/Cee, direttiva 1999/45/Ce e il CLP non si applicano ai rifiuti! È la normativa sui rifiuti che per alcuni aspetti fa riferimento alle direttive sulle sostanze e ai preparati”.
 
In relazione alla attribuzione della caratteristica di pericolo H14 l’intervento riporta anche il parere 40832 dell’Istituto Superiore di Sanità in data 29/09/2011, dal titolo “Classificazione dei rifiuti ai fini dell'attribuzione della caratteristica H14 Ecotossico”.
Nel parere 40832 riguardo alla classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi e in relazione alla caratteristica H14, si indica la procedura riportata nel parere 36565 dell’Istituto Superiore di Sanità- Prot. 06/08/2010-0035653.
 
L’intervento si sofferma poi sulla classificazione secondo le modalità dell’ADR per la classe 9 – M6 e M7
Si indica che l’ADR “prevede per le sostanze un processo logico-decisionale basato su:
- Dati tossicologici eseguiti su 3 specie (pesci, daphnia, alga);
- Dati di Bioaccumulo;
- Dati di Biodegradabilità”.
Nell' Accordo ADR “i test ecotossicologici risultano prioritari rispetto a qualsiasi altra metodologia proposta. In assenza di test ecotossicologici il metodo della somma sembra essere il più adatto alla classificazione dei rifiuti”.
 
Rimandando ad una lettura integrale del documento agli atti, concludiamo segnalando che la relatrice riporta in conclusione anche alcune problematiche aperte relative alla classificazione.
 
 
Rifiuti e caratteristica di pericolo H14 ecotossico”, a cura del perito industriale Silvia Adani (CEPRA), intervento al convegno “Trasporto su strada di merci pericolose: le norme ADR” (formato PDF, 1.4 MB).
 
Istituto Superiore di Sanità, “ Classificazione dei rifiuti ai fini dell'attribuzione della caratteristica H14 Ecotossico”, parere 40832 in data 29/09/2011 (formato PDF, 465 kB).
 
Istituto Superiore di Sanità, “ Criteri di classificazione dei rifiuti contenenti idrocarburi. Seconda integrazione parere ISS del 05/07/2006 n.036565”, Prot. 06/08/2010-0035653 (formato PDF, 1.07 MB).
 




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