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"La riduzione dell’impatto acustico nei nuovi insediamenti produttivi"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio Rumore
28/05/2013 - Dando per acquisito che un’
azienda in progettazione si avvalga delle macchine, attrezzature e impianti che garantiscono i minori livelli di emissione sonora, la
riduzione dell’impatto acustico dell’insediamento
industriale sull’ambiente circostante richiede anche che vengano
affrontati con particolare attenzione alcuni problemi: l’ubicazione
dell’insediamento; la collocazione dello stabilimento, la logistica e la
disposizione delle sorgenti interne; la disposizione delle sorgenti
esterne; l’isolamento acustico.
A soffermarsi su questi temi è la “
Scheda 27 - Riduzione dell’impatto acustico di stabilimenti industriali”, una delle schede di approfondimento correlate
al
manuale operativo “ Metodologie e interventi tecnici per la riduzione del rumore negli ambienti di lavoro” approvato il 28 novembre 2012 dalla Commissione consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro.
In merito all’ubicazione
dell’insediamento e agli aspetti normativi correlati, la scheda ricorda che la “Legge
quadro sull’inquinamento acustico” n. 447 del 6 ottobre 1995, all’articolo 8 “ha
introdotto l’obbligo di predisporre una documentazione di impatto acustico e/o
una valutazione previsionale del clima acustico dei nuovi insediamenti
produttivi:
- la
documentazione di impatto acustico “deriva da una
relazione acustica di impatto acustico
prevista ai sensi del secondo comma dell’art. 8 della Legge 447/95. È un
documento tecnico preventivo è consiste nella previsione degli effetti ambientali
dal punto di vista acustico, in seguito alla realizzazione di interventi sul
territorio (quali: aeroporti; strade; discoteche; circoli privati e pubblici
esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; impianti sportivi
e ricreativi; ferrovie) al fine di
valutarne la compatibilità con la situazione acustica esistente;
- la
valutazione previsionale del clima acustico, “prevista ai sensi del
terzo comma dell’art. 8 della Legge 447/95, deriva da una relazione acustica di
clima acustico. È un documento tecnico preventivo atto a caratterizzare dal
punto di vista acustico un’area sulla quale si prevede di realizzare attività
suscettibili di particolare tutela, quali: scuole e asili nido, Ospedali, Case
di cura e riposo, Parchi pubblici”. O nuovi insediamenti residenziali “prossimi a aeroporti; strade; discoteche o circoli
privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi; impianti
sportivi e ricreativi; ferrovie”.
Dunque “
il primo aspetto da considerare a livello progettuale è
l’individuazione del clima acustico dell’area di insediamento e di quella
circostante al fine del rispetto dei valori limite assoluti di emissione
(misurati in prossimità delle sorgenti e in corrispondenza dei ricettori) e di
immissione (misurati in prossimità dei ricettori) prescritti dalla vigente
normativa”.
Nella scheda, che vi invitiamo a
leggere integralmente, sono riportati i valori limite assoluti di immissione
prescritti dall’art. 3 del D.P.C.M. 14/11/97.
Inoltre la
valutazione di compatibilità acustica dell’insediamento “dovrà fare
riferimento al piano di zonizzazione acustica adottato dal Comune. Qualora
questo piano non sia stato ancora approvato, si raccomanda di valutare la
probabile classificazione che verrà adottata per l’area di insediamento e per
le aree limitrofe, sulla base del piano regolatore comunale e della
destinazione d’uso delle aree stesse”.
La scheda sottolinea che “i
limiti provvisori assegnati a ‘tutto il territorio nazionale’, coincidendo con
i limiti della classe V ‘aree prevalentemente industriali’, risultano
incompatibili con quelli delle aree a carattere residenziale (classe II) e a
intensa attività umana (classe IV). Nella scheda una tabella opera il confronto
tra “classificazione acustica prescritta dalla vigente normativa e limiti
provvisori applicabili in attesa che i Comuni provvedano alla zonizzazione
acustica”.
In definitiva
l’area per l’insediamento va scelta
considerando:
a) “il piano di classificazione
acustica comunale (approvato o previsto);
b) i valori limite assoluti di
immissione (fissati o prevedibili) per detta area e per le aree limitrofe;
c) il rumore prodotto da
eventuali altri insediamenti caratterizzanti acusticamente l’area in esame”.
Il rumore emesso dallo
stabilimento in via di realizzazione dovrà poi rispettare i limiti riportati nella
vigente normativa (art. 2, D.P.C.M. 14/11/97) e detti limiti “si applicano a
tutte le aree del territorio circostanti l’insediamento in oggetto secondo la
loro classificazione acustica.
Per tutte le aree, ad eccezione di quelle
esclusivamente industriali, occorrerà inoltre prevedere il rispetto (nel
funzionamento a regime) dei valori limite differenziali, definiti dallo stesso
D.P.C.M. 14/11/97, che impongono che il rumore ambientale (complessivo) non superi
il rumore residuo (presente durante la disattivazione della sorgente
disturbante) di oltre 5 dB(A) in periodo diurno e di oltre 3 dB(A) in periodo
notturno”.
Riguardo alla
collocazione dello stabilimento e alla
disposizione delle sorgenti interne è
opportuno “allontanare il più possibile lo stabilimento dai ricettori sensibili
potenzialmente disturbati quali abitazioni, scuole, ospedali, altre aziende
ecc. Ad esempio, se è prevista una palazzina uffici annessa allo stabilimento,
questa può essere interposta tra lo stabilimento e i ricettori”. Inoltre la distribuzione
delle sorgenti all’interno dello stabilimento “è opportuno venga realizzata in
modo che l’ impatto
acustico verso i ricettori sia il più possibile contenuto: i reparti in cui
si svolgeranno le attività più disturbanti (es.: martellamento) o in cui
saranno installate le macchine più rumorose (es.: magli, presse, telai, …)
andranno più opportunamente collocati nella zona opposta a quella in cui si
affacciano i ricettori. Tutto ciò a maggior ragione se si pensa di operare
(anche parzialmente, nella stagione estiva o per la movimentazione dei
materiali) con i portoni dello stabilimento aperti”.
Inoltre per
minimizzare le emissioni sonore, particolare attenzione va posta
nella
disposizione delle sorgenti di
rumore all’esterno dello stabilimento. “Le sorgenti di tipo fisso (impianti
di trattamento dell’aria, compressori, pompe, torri evaporative ecc.) vanno
preferibilmente collocate il più lontano possibile dai ricettori prossimi” ed
il loro impatto acustico va valutato preventivamente sulla base di modelli
matematici. “Qualora queste previsioni evidenzino possibili superamenti dei
valori limite (di immissione, di emissione, differenziali) occorrerà
intervenire sulle sorgenti acquistando macchinari a bassa emissione sonora o
intervenendo con adeguate bonifiche (schermi o barriere, silenziatori, ecc.)”.
Senza dimenticare che oltre alle
sorgenti di tipo fisso, “nella localizzazione e nell’orientamento dello
stabilimento vanno considerate anche le attività svolte all’esterno che possono
rappresentare importanti fonti di
inquinamento acustico”.
Veniamo all’
isolamento acustico.
Generalmente (per “insediamenti
produttivi non eccessivamente rumorosi realizzati in lottizzazioni dedicate,
circondati da aree acusticamente omogenee, nel rispetto delle distanze dai
confini …”) l’isolamento acustico che deve essere fornito dagli involucri
dell’edificio “non dovrebbe presentare particolari esigenze progettuali”.
Laddove gli involucri siano
destinati ad ospitare lavorazioni molto rumorose e/o
ci si trovi di fronte a situazioni di prossimità con ricettori particolarmente
esigenti quanto a livelli di rumore, “il controllo del rumore prodotto
all’interno dell’ambiente di lavoro e immesso all’esterno richiede un’accurata
progettazione esecutiva del fabbricato.
Di seguito è riportata la metodologia
da seguire:
a) Identificazione dei valori
acustici da rispettare in corrispondenza del confine e dei ricettori; b) Stima,
mediante tecniche di previsione basate su calcolo numerico e modelli di
simulazione al computer, dei livelli di rumorosità massima che si possono
propagare dallo stabilimento;
c) Conoscenza dei livelli di emissione
dei macchinari installati;
d) Scelta delle caratteristiche
fonoisolanti e delle dimensioni dei materiali costruttivi e dei vari componenti
edilizi (coperture, tamponamenti, porte, portoni, serramenti, ecc.). Tale scelta dei componenti è effettuata sulla
base dei criteri di valutazione dell’isolamento acustico prescritti dalle norme
di buona tecnica (la norma UNI EN 12354- 4:2003, la UNI EN ISO 140-5:2000);
e) Progettazione tale da impedire
la creazione di ponti acustici e la trasmissione del suono per via solida verso
l’esterno causata da aperture nell’edificio o da intercapedini comunicanti
verso l’esterno o per inadeguatezza dei basamenti”.
E infine per chi si avvicini per
la prima volta al problema dell’isolamento acustico, “come
regole generali, va tenuto presente quanto segue:
a) l’isolamento del rumore
trasmesso per via aerea determinato da divisori a parete singola dipende
essenzialmente dalla loro massa; in genere un raddoppio della massa comporta un
incremento di isolamento di circa 6 dB;
b) a parità di massa, le pareti
doppie possono presentare, se adeguatamente progettate, un isolamento superiore
di circa 10 dB rispetto a quello delle pareti singole. A questo proposito va individuata la distanza
ottimale tra le due pareti, vanno evitati collegamenti rigidi tra le stesse e
vanno inseriti adeguati pannelli fonoassorbenti nell’intercapedine risultante;
c) rispetto alle pareti, le porte
e le finestre forniscono generalmente un minor isolamento
acustico;
d) nella stima dell’isolamento
acustico determinato dalle pareti si deve tenere conto del fatto che il
rendimento effettivo è quasi sempre inferiore al rendimento intrinseco delle
pareti utilizzate ricavato dai certificati di laboratorio, a causa della
trasmissione sonora laterale”.
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