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"Fasi di verifica e valutazione per asseverare i modelli organizzativi"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
17/06/2013 - PuntoSicuro si è soffermata più volte sul tema dell’asseverazione. L’
asseverazione dei modelli organizzativi è quel delicato processo con il quale un organismo paritetico dichiara
di aver esaminato la corretta adozione e l’efficace attuazione da
parte dell’impresa richiedente di un modello di organizzazione e
gestione della sicurezza, conforme ai requisiti dell'art. 30 del
Decreto legislativo 81/2008.
Per costruire procedure di asseverazione chiare e valide su tutto il territorio nazionale, l’ Ente Nazionale Italiano di Unificazione (UNI) – su richiesta della Commissione Nazionale dei Comitati Paritetici Territoriali (CNCPT) – ha elaborato la prassi di riferimento
UNI/PdR 2:2013, raccolta nel documento “ Indirizzi operativi per l’asseverazione nel settore delle costruzioni edili e di ingegneria civile”.
Tale prassi non è una norma tecnica, ma introduce prescrizioni tecniche
per un tempo limitato, non superiore a 5 anni. Entro i cinque anni le
prescrizioni possono essere trasformate in un documento normativo (UNI,
UNI/TS, UNI/TR) o ritirate.
PuntoSicuro, in un precedente articolo di presentazione della prassi,
ha descritto i compiti degli organismi paritetici, ha presentato il
processo di asseverazione e si è soffermato sulla sua prima fase: la
fase istruttoria in
cui avviene la richiesta di asseverazione da parte dell'impresa edile e
di ingegneria civile e la verifica dei pre-requisiti.
Tuttavia il processo di asseverazione – come descritto nella prassi di riferimento - è caratterizzato da altre due fasi:
verifica del modello e
fase valutativa.
Fase 2 – Verifica
attuazione del modello
La
fase di verifica attuazione del modello è caratterizzata in realtà da diverse
attività di verifica e analisi.
Innanzitutto
la
verifica e analisi obblighi
documentali relativi all'adozione da parte dell'impresa richiedente del modello
di organizzazione e di gestione della salute e sicurezza sul lavoro
(pre-verifica).
Ad
esempio sono oggetto di analisi e verifica da parte di GDV (gruppo di verifica,
formato da uno o più tecnici verificatori):
-
“la documentazione inerente il modello organizzativo e di gestione: manuale,
procedure, modulistica per le registrazioni, sistema disciplinare e
sanzionatorio, sistema di
controllo,
articolazione delle funzioni con le relative idonee competenze tecniche;
-
la documentazione inerente la sicurezza obbligatoria per legge” (riportata
nell'Appendice C alla prassi);
-
“l'applicazione della normativa pertinente (leggi, regolamenti e norme,
protocolli e contrattazione collettiva);
-
le informazioni sui processi produttivi e relative istruzioni operative, e gli
schemi organizzativi”.
Una
seconda tipologia di verifica è la
verifica
documentale dell'impresa richiedente l'asseverazione (verifica documentale)
che consiste “nel valutare la congruenza della documentazione del modello di
organizzazione e gestione della sicurezza, cioè del manuale, delle procedure e
della modulistica per le registrazioni, con le attività effettivamente svolte
dall'impresa richiedente, nonché l’effettuazione degli audit interni e del
riesame del modello da parte della direzione”. Al termine della verifica documentale sono
individuati i luoghi di lavoro in cui si svolgerà la verifica tecnica.
La
verifica tecnica e comportamentale è
la
verifica nel/nei cantiere/i e altri
luoghi di lavoro dell'impresa richiedente e consiste:
-
“nello stabilire il grado della reale adozione del modello di
organizzazione
e di gestione della salute e sicurezza nelle sedi individuate nel corso della
verifica documentale;
-
nel raccogliere direttamente dati ed informazioni riguardo ai processi e alle
attività rientranti nello scopo del modello di organizzazione e gestione della
salute e sicurezza, considerando gli aspetti connessi con il rispetto di leggi
e norme applicabili;
-
nel verificare i documenti che non erano presenti al momento della verifica
documentale presso la sede dell'impresa richiedente”.
In
particolare la verifica tecnica è finalizzata all'accertamento dei seguenti
obblighi giuridici:
- al rispetto degli standard
tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di
lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
-
alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di
prevenzione e protezione conseguenti;
-
alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso,
gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei
rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
-
alle attività di sorveglianza sanitaria;
-
alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
-
alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle
istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
-
alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
-
alle periodiche verifiche dell’applicazione e dell’efficacia delle procedure
adottate;
-
alla validità dei sistemi di registrazione dell’avvenuta effettuazione delle
attività di cui all'art.
30, comma 1, del D.Lgs 81/08 e s.m.i.;
-
alla previsione di un’articolazione di funzioni che assicuri le competenze
tecniche ed i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e
controllo del rischio;
-
alla idoneità a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello di
organizzazione
attraverso un adeguato sistema disciplinare;
-
alla presenza nel modello organizzativo di un idoneo sistema di controllo
sull’attuazione del modello stesso e sul suo mantenimento nel tempo”.
Ricordiamo
che per le
imprese richiedenti in
possesso di Sistemi di Gestione della Sicurezza sul Lavoro (SGSL)
“certificati da un organismo di certificazione accreditato da Accredia, la Fase
2 è effettuata per le parti di cui all'art. 30, D.Lgs 81/08 non oggetto della
certificazione e per eventuali significativi luoghi di lavoro non considerati
durante il processo di certificazione”.
Segnaliamo
inoltre che al termine del processo di verifica documentale e tecnica il GDV,
coordinato da RGV (responsabile del gruppo di verifica), “redige un rapporto,
che viene inviato alla Commissione Paritetica tecnicamente competente, nel
quale viene documentato lo svolgimento delle attività di verifica e viene data
evidenza delle risultanze degli accertamenti, e ne rilascia copia all’impresa
edile richiedente”.
In
particolare i rilievi effettuati sono riportati nel
rapporto di verifica utilizzando le seguenti modalità di
classificazione:
non conformità
(“evidenziano il mancato soddisfacimento oggettivo o potenziale di un requisito
specificato o una deviazione rispetto a procedure, pratiche o norme
giuridiche”);
raccomandazioni (“sono
segnalazioni finalizzate al miglioramento del modello organizzativo e/o della
sua applicazione”). Contestualmente all'invio del rapporto di verifica alla
Commissione Paritetica tecnicamente competente, “GDV esprime un parere motivato
relativamente al rilascio o al diniego del documento di asseverazione”.
Fase 3 – Valutativa
La
fase valutativa è caratterizzata dalla
valutazione
del rapporto di verifica.
Infatti
la Commissione Paritetica tecnicamente competente “valuta opportunamente il
rapporto del gruppo di verifica e conseguentemente delibera il rilascio o il
diniego del documento di asseverazione della adozione e della efficace
attuazione dei modelli di organizzazione e gestione della
sicurezza. Tale valutazione si svolge attraverso l’applicazione dei seguenti
criteri:
-
nessun rilievo: la Commissione
Paritetica tecnicamente competente rilascia il documento di asseverazione.
-
presenza di sole raccomandazioni: la
Commissione Paritetica tecnicamente competente rilascia il documento di
asseverazione; all'attestato è allegato l'elenco delle raccomandazioni,
l'applicazione delle quali è oggetto di esame nel corso della verifica di
mantenimento;
-
presenza di non conformità: la
Commissione Paritetica non rilascia il documento di asseverazione”; alla
comunicazione viene allegato un modulo da restituire al CPT in cui l’impresa
richiedente possa dichiarare tempi e modalità per il trattamento dei rilievi
(“la restituzione del modulo e il trattamento dei rilievi devono essere
eseguiti entro le scadenze stabilite dal CPT”); “a seguito di una comunicazione
da parte dell’impresa richiedente dell’avvenuto trattamento viene pianificata
una nuova verifica, documentale e/o tecnica, per l'eventuale rilascio del
documento di asseverazione”.
Il
riconoscimento asseverativo “verrà
pubblicato su un apposito sito web gestito a livello nazionale dalla
Commissione Nazionale dei CPT (CNCPT), affinché anche gli organi di vigilanza
ne possano prendere atto (ai sensi del D.Lgs. 81/08 art. 51 comma 3 bis). È altresì facoltà di ogni
singolo CPT pubblicare sul proprio sito l'elenco delle imprese asseverate nel
proprio territorio”.
Concludiamo
sottolineando che “la
validità
dell'attestazione di asseverazione è stabilita in
36 mesi, nel corso dei quali sono previste due verifiche di
mantenimento”.
Durante
le
verifiche di mantenimento sono
eseguite “la verifica documentale e la verifica dei luoghi di lavoro; il
conseguente rapporto di verifica è valutato dalla Commissione Paritetica
tecnicamente competente per confermare o sospendere o revocare l’attestato di
asseverazione. L’eventuale sospensione o revoca dell’asseverazione verrà
tempestivamente comunicata all’impresa richiedente, ne verrà rimossa la
pubblicazione dal sito web e verranno attivate adeguate procedure finalizzate
alla risoluzione della sospensione”.
In
caso di imprese richiedenti in possesso di Sistemi di Gestione
della Sicurezza sul Lavoro (SGSL) certificati da un organismo di certificazione
accreditato da Accredia, anche le verifiche di mantenimento sono effettuata per
le parti “di cui all'art. 30, D.Lgs 81/08 non oggetto della certificazione e
per eventuali significativi luoghi di lavoro non considerati durante il
processo di certificazione”. Per tali imprese l'asseverazione “decade alla data
di cessazione della validità della certificazione dell'SGSL”.
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