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"Commissione consultiva: le criticità nelle aziende del settore pirotecnico"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
21/06/2013 - Non sono pochi gli incidenti e gli infortuni mortali che avvengono
nel comparto pirotecnico. Alcuni dati – riferiti ai soli infortuni
indennizzati dall’INAIL – indicano per il comparto un numero di 36 morti
in Italia dal 2000 al 2010. E non si possono dimenticare incidenti come
quello avvenuto nel 2008 a Orvieto: 4 persone, un’intera famiglia, sono
morte a causa di un’esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio.
A seguito degli incidenti mortali che si sono verificati in alcune
aziende del settore pirotecnico e
per verificare la sussistenza di eventuali criticità ed incongruenze
tra le previsioni normative contenute nel D.Lgs 81/2008 e s.m.i. e
quelle riportate nella normativa specifica di settore, la
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro ha recentemente approvato il documento “
Articoli pirotecnici. Impianti di produzione e deposito” elaborato dal Comitato n. 9 della Commissione.
Il Comitato ha valutato i
dati statistici di fonte INAIL -
Consulenza Statistico Attuariale relativi all’andamento infortunistico
del settore “pirotecnia” corrispondente alla voce di tariffa 0570
“Pirotecnia: produzione di fuochi artificiali, allestimento e conduzione
di spettacoli pirotecnici” (
Allegato n. 1).
Come già anticipato i dati, aggiornati al 31 ottobre 2011, “si
riferiscono ai casi indennizzati dall’Istituto Assicuratore e sono
distinti per gestione (Industria e Artigianato)”.
È
stata inoltre esaminata la “
Terza
relazione intermedia dell'attività” della
Commissione Parlamentare di inchiesta sul fenomeno degli infortuni sul
lavoro, riguardante i problemi della sicurezza sul lavoro nel settore delle
attività pirotecniche (cap. 3, par. 3.2 della Relazione), che è allegata al
documento (
Allegato n. 2).
Nella
relazione sono evidenziati aspetti critici, comuni alle esplosioni degli
opifici pirotecnici presi in esame, e
segnatamente:
- “condizioni inadeguate degli ambienti di
lavoro e lavorazioni svolte in condizioni climatiche inadeguate
(temperatura, umidità, ventilazione);
-
mancata osservanza delle disposizioni che vietano l’accesso ai non addetti ai
lavori in determinati punti dell’opificio;
-
difformità nelle modalità di accertamento delle capacità tecniche del personale
civile rispetto alla formazione prevista per gli artificieri delle Forze
Armate;
-
irregolarità amministrative (rilascio delle licenze di esercizio dell’attività
di produzione);
-
inadeguata preparazione delle maestranze utilizzate”.
La
Commissione evidenzia quelle che considera “
le
preoccupanti lacune esistenti nella normativa del settore delle attività
pirotecniche" che riguarderebbero i seguenti aspetti:
-
“l’accertamento dell’ idoneità
tecnica degli operatori ed il relativo regime di autorizzazione;
-
forme obbligatorie di formazione professionale e di aggiornamento;
-
qualità della attività ispettiva;
-
sicurezza dei luoghi e degli ambienti di lavoro;
-
iscrizione degli impianti per la produzione di fuochi d’artificio in una
adeguata categoria di rischio;
-
l’osservanza del divieto di accesso agli impianti per i non addetti ai lavori;
-
svolgimento di controlli periodici degli stabilimenti più severi e
approfonditi”.
Nell’
allegato 3 al documento è proposto un
elenco della
regolamentazione
applicabile agli articoli pirotecnici, unitamente alle parti del Decreto
legislativo 81/2008 applicabili al settore.
Riprendiamo
alcune delle considerazioni che emergono dall’analisi della normativa:
- “una
difformità
nella terminologia, nelle classificazioni e nelle prescrizioni della
normativa che disciplina tali attività. Le difformità sono probabilmente legate
sia al periodo storico di emanazione delle prime normative specifiche”, sia al
successivo “miglioramento tecnologico e classificatorio, intercorso negli
ultimi quaranta anni;
- per quanto attiene all’ idoneità tecnica
dei soggetti operanti nelle fabbriche, si evidenzia che con D.Lgs. del
25.09.2012, n. 176 di modifica del D.Lgs. n. 58/2010, sono stati previsti
‘corsi
di formazione, iniziale e
periodica con programmi differenziati, riservati ai direttori di fabbriche e
stabilimenti di fuochi artificiali e agli altri operatori’. La definizione
delle modalità di attuazione dei corsi di formazione sono demandate ad un
emanando decreto del Ministro dell’Interno”;
- il
T.U.L.P.S. (Regio Decreto del 18/6/1931 n° 773, ndr) prevede “che, per operare
nel settore, venga rilasciata una specifica
licenza, le cui procedure e competenze variano a seconda della
classificazione del materiale esplodente”;
- il
D.Lgs. 81/2008 prevede, per queste attività, “l’istituzione di un servizio di
prevenzione e protezione interno all’azienda e del relativo responsabile
(art. 31, commi 6 e 7) e sono escluse dalla possibilità prevista per le micro
imprese di optare per la valutazione dei rischi sulla base delle procedure
standardizzate. Nella valutazione dei rischi aziendali, il datore di lavoro
deve valutare, fra l’altro, il rischio da esposizione ad agenti chimici
pericolosi (art. 223 del Titolo IX , Capo I - Protezione da agenti chimici)”. A
tale scopo il il Datore di Lavoro deve tenere conto della classificazione delle
sostanze e delle miscele manipolate o prodotte (l’
Allegato 4 al documento contiene l’elenco degli
agenti chimici maggiormente utilizzati
per la fabbricazione di articoli pirotecnici e, “dall’analisi di tale allegato,
si può osservare la presenza di sostanze pericolose classificate come
esplosive, infiammabili, tossiche ed irritanti”);
- i
“criteri di classificazione degli esplosivi utilizzati dal Regolamento CLP sono
diversi da quelli utilizzati dal T.U.L.P.S.”.
- si
evidenzia come “mentre sono applicabili le disposizioni contenute nel Titolo IX
del D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i., non si applicano, per
espressa previsione normativa, le disposizioni del Titolo XI “ Protezione
da atmosfere esplosive” (Art. 287, comma 3, lettera c.); il rischio
esplosione, per tali attività, e regolamentato dal T.U.L.P.S.”.
Rimandando
i lettori alle parti del documento relative al trasporto degli articoli
pirotecnici e alla normativa che disciplina il rischio di
incidenti rilevanti (D.Lgs. n. 334/99 e s.m.i.), la Commissione Consultiva
si sofferma sulle criticità della
formazione.
Ad
esempio con riferimento al fatto che sia da un punto di vista terminologico,
che di responsabilità, sino in uso
differenti
dizioni nelle diverse normative: “ad esempio, gestore, titolare della
licenza, datore di lavoro e titolare dell’attività.
Una ulteriore problematica emersa è quella
relativa alla dispersione di varie competenze distribuite su organi
istituzionali diversi, sia centrali, che periferici. La scarsa comunicazione
tra tali soggetti coinvolti in processi autorizzativi specifici e di controllo
delle attività pirotecniche rappresenta un ostacolo alla conoscenza del tessuto
produttivo del territorio, comportando un mancato coordinamento istituzionale”.
In
conclusione, il sottogruppo della
Commissione, ha evidenziato “che
la
normativa sui prodotti classificati esplosivi è estremamente complessa”: si
associano “leggi di molti anni fa, come il ‘Testo Unico delle Leggi di Pubblica
Sicurezza (T.U.L.P.S - Regio Decreto del 18/6/1931 n° 773)’ ed il ‘Regolamento
di esecuzione del Testo Unico di Leggi di Pubblica Sicurezza (R.E.T.U.L.P.S. –
Regio Decreto 6/5/1940 n. 635)", a leggi più recenti (es.: D.Lgs. n.
334/99 e s.m.i.) che si sovrappongono tra loro con difficoltà applicative per
le aziende”.
In
particolare casi evidenti di sovrapposizione si riscontrano “sui differenti
criteri di classificazione delle sostanze/miscele/articoli, nella diversa
normativa inerente la realizzazione di impianti/opifici e nella determinazione
delle distanze interne all’opificio e quelle esterne”.
In
relazione a tutto ciò il sottogruppo ha maturato il
convincimento che:
-
“l’adeguamento e la coerenza delle varie normative di sicurezza e prevenzione
che regolano questo settore (non solo in riferimento ai pirotecnici, ma anche
agli esplosivi
in generale), particolarmente esposto a gravi rischi, è probabilmente uno
dei fattori decisivi per il miglioramento degli ambienti di lavoro e per dare
regole certe ai datori di lavoro;
- sarebbe auspicabile che le Amministrazioni
Interno, Lavoro e Ambiente, si coordinassero al fine di eliminare le difformità
nella terminologia, nelle classificazioni e nelle prescrizioni della normativa
che disciplina tali attività;
-
sarebbe opportuno dare maggiore risalto, nell’ambito delle attività di
formazione previste dalle varie normative specifiche, per gestori, direttori di
fabbrica, operatori, alle indicazioni da fornire in relazione ai rischi
specifici derivanti dall’utilizzo delle sostanze pericolose” (misure di
prevenzione e di protezione, dispositivi di protezione collettiva ed individuale,
scelta di prodotti chimici, ...).
Sarebbe,
inoltre,
auspicabile:
-
“limitare al massimo i tempi dei depositi giudiziari e fornire alle imprese
tutte le necessarie informazioni sulle caratteristiche del materiale
depositato, al fine di permettere un corretto deposito ed una corretta
valutazione dei rischi;
-
sottolineare, per quanto riguarda gli aspetti autorizzativi e di controllo, per
il settore pirotecnico, l’importanza che riveste il coordinamento tra i
Ministeri competenti e le Regioni;
-
intervenire sulla normativa specifica, sia tecnica che legislativa relativa
alle attrezzature utilizzate nella lavorazione degli esplosivi, per eliminare
le carenze e per aggiornarla”.
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