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"Sulla contestazione dei carabinieri di violazioni antinfortunistiche"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
24/06/2013 - In questa breve sentenza la Corte di Cassazione con riferimento ad una
istanza presentata da un datore di lavoro finalizzata a far annullare la
contestazione fatta da parte dei carabinieri per alcune violazioni in
materia di sicurezza sul lavoro perché ritenuta la contestazione stessa
da parte del ricorrente di competenza dell’ispettorato del lavoro e non
dei carabinieri, ha avuto modo di mettere in evidenza e precisare che
anche i carabinieri, nella loro qualità di organi di polizia
giudiziaria, possono procedere a contestare al datore di lavoro le
violazioni commesse alle disposizioni di legge poste a tutela della
salute e della sicurezza dei lavoratori.
La contestazione,
il ricorso e le decisioni della suprema Corte
Il Tribunale ha
dichiarato l’amministratore unico di una società colpevole di diverse
violazioni alle norme in materia antinfortunistica e di sicurezza sul lavoro e
lo ha condannato alla complessiva pena di euro 6.000,00 di ammenda.
L'imputato ha
proposto ricorso per cassazione sostenendo la propria estraneità rispetto ai
fatti contestati ed evidenziando, altresì, una erronea indicazione nel capo di
imputazione della data di commissione del reato diversa da quella emergente
dagli atti.
La Corte di
Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso ed ha confermata la condanna
dell’imputato. La stessa infatti, in merito alla data errata della
contestazione, dopo aver messo in evidenza che tale osservazione non era stata
fatta davanti al giudice di merito e che pertanto non poteva essere esaminata
dalla Corte stessa, ha fatto presente che trattandosi di reati permanenti le
date della informativa e del verbale di identificazione richiamate dal
ricorrente sono irrilevanti e che quand'anche i reati fossero risultati
commessi in data diversa comunque non sarebbero stati ancora prescritti.
Per quanto riguarda
la estraneità rispetto ai fatti contestati e la ritenuta non competenza dei
carabinieri per la contestazione delle violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro la Sez. III ha precisato che l’imputato era stato
condannato nella sua qualità di amministratore unico della società e che era
irrilevante il soggetto che stava eseguendo i lavori al momento
dell’accertamento e che, infine, “è di tutta evidenza che l'accertamento dei reati
ben poteva (e doveva) essere compiuto anche dai carabinieri, quali organi di
polizia giudiziaria”.
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