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"Edilizia: il coordinatore deve controllare la formazione del personale?"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
25/06/2013 -
Nel mese di gennaio Puntosicuro ha pubblicato l’articolo di Pietro Ferrari “ Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori”,
in cui si stabiliva, senza ombra di dubbio, l'obbligo del CSE al
controllo della formazione degli addetti delle varie imprese, ai fini
della loro ammissibilità in cantiere.
Tale posizione non ha trovato concorde il Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri della Provincia di Udine ( CISC), che ha chiesto ed ottenuto un confronto con gli organi di controllo regionali, al fine di dirimere la questione.
Ne è risultato un incontro, di cui alleghiamo nel seguito il
verbale, nel corso del quale anche gli organi di controllo regionali
hanno concordato con la CISC,
che l'obbligo della formazione e della relativa attestazione e controllo è a carico del datore di lavoro della singola impresa.
Verbale
dell'incontro per la discussione sul ruolo del CSE nell'ambito del controllo
dell’avvenuta corretta e compiuta formazione degli addetti nell’ambito del
cantiere edile o di ingegneria civile, relativamente a tutte le professionalità
coinvolte.
La posizione dei
partecipanti all'incontro è quindi, concordemente, la seguente:
premesso che:
-gli accordi
stato-regione in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, sia essa
generale, specifica, o sull'uso di attrezzature, non costituiscono accordo tra
le parti sociali, oggetto dell'attività di verifica del coordinatore per la
sicurezza ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 81/08.
Altrettanto dicasi per le attività formative in materia di primo soccorso ed
antincendio, o di formazione sul montaggio di ponteggi, ecc., definite da norme
di legge specifiche;
poichè
- compito del coordinatore per
l'esecuzione
è la verifica dell'idoneità del POS, nel quale deve essere presente anche
"documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai
lavoratori occupati in cantiere";
- in nessun punto
della norma è stabilito in quale forma questa deve essere documentata nel POS;
- il datore di
lavoro dell'impresa, affidataria od esecutrice, ha l'onere specifico della
somministrazione delle corretta e completa formazione ed informazione ai
lavoratori, e ne risponde penalmente;
- gli organi di
controllo dispongono di documentazioni e modalità di reperimento delle stesse
che consentono una rapida ed efficace verifica di un tanto;
si conclude che:
- il controllo
sulle attività formative non può essere richiesto al coordinatore per
l'esecuzione, in virtù dei disposti dell'articolo 92, comma 1, lett. d) del
D.Lgs. 81/08 in quanto i contenuti della formazione non sono definiti da “accordi
tra le parti sociali ”;
- il datore di
lavoro è unico responsabile della corretta e compiuta formazione e informazione
del personale, nel rispetto dei tempi e dei contenuti previsti dalle norme
vigenti, con attenzione anche agli aggiornamenti periodici delle attività
formative ed informative stesse;
- il coordinatore
per l'esecuzione, con riferimento a quanto previsto dal combinato disposto
dell’art. 92 co. 1 lett. “b” e all. XV del D.Lgs. 81/2008 verifica
l’informazione e formazione dei lavoratori occupati in cantieri in coerenza con
le lavorazioni svolte ed attrezzature utilizzate;
- Tale riscontro
può essere effettuato anche mediante dichiarazione del datore di lavoro, sotto
forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui lo stesso dichiari i
fatti ed elenchi i dati necessari al fine di soddisfare alla richiesta di legge
(nei limiti di quanto autocertificabile ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 47)
in rapporto ai lavoratori e alla relativa attività formativa ed informativa
somministrata. Tale atto dev’essere dettagliato e riportare quantomeno l’entità
e data della formazione impartita nonché l’ente di somministrazione. Si
concorda che il tutto potrebbe essere esposto in una tabella, che si propone di
condividere con le organizzazioni dei datori di lavoro, al fine di
standardizzarla per una semplificazione dell'adempimento;
- il coordinatore per l'esecuzione
ha il dovere di verificare, nel corso dei sopralluoghi, l'operatività dei
singoli addetti; operatività che può dar adito a dubbi sull'effettiva e
compiuta erogazione delle attività informative e formative previste per legge;
- in caso di dubbi
(ad es. scarsa conoscenza della lingua italiana, effettiva comprensione dei
contenuti della formazione, ecc.), il coordinatore per l'esecuzione può
adottare tutti i provvedimenti che ritiene opportuni, nei limiti delle proprie
competenze, come definite dal D.Lgs. 81 (richiesta di informazioni specifiche
al lavoratore, richiesta di informazioni specifiche al datore di lavoro,
verifica di ulteriore documentazione, segnalazioni al committente, ecc.);
Nel corso
dell'incontro si è discusso anche della problematica della richiesta e verifica
delle documentazioni di legge alle ditte straniere, aventi sede all'estero.
Premesso che tutte
le ditte che operano nel territorio nazionale, indipendentemente dalla
nazionalità del datore di lavoro o della sede legale, sottostanno alle medesime
leggi, si stabilisce che:
- i documenti per
la verifica
dell'idoneità tecnico professionale da parte del committente devono essere
trasmessi in lingua originale con traduzione attestata dal relativo
consolato/ambasciata, o in italiano; il consolato/ambasciata deve attestare la
corrispondenza tra gli organismi italiani citati nelle norme e i corrispondenti
organismi dello stato straniero (ad es. iscrizione alla C.C.I.A.A.);
- la formazione,
informazione, addestramento dei lavoratori, preposti, dirigenti, ecc., devono
essere erogate con i medesimi tempi, modalità e contenuti previsti dalle norme
italiane (per la documentazione, vedi sopra - a meno che tali attività non
siano svolte in Italia, per cui la documentazione è rilasciata da strutture
formative italiane, che ne rispondono);
- il POS deve
essere redatto in italiano e corrispondere ai contenuti minimi richiesti per
legge;
- tutte le restanti
disposizioni sono identiche a quelle valide per le ditte aventi sede in Italia.
I partecipanti si
impegnano a condividere con tutti i rispettivi colleghi il contenuto del
presente documento, ai fini dell'assunzione di posizioni quanto più possibile
unitarie in materia.
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