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"Edilizia: il coordinatore deve controllare la formazione del personale?"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza

25/06/2013 -
Nel mese di gennaio Puntosicuro ha pubblicato l’articolo di Pietro Ferrari “ Il Coordinatore per l'esecuzione dei lavori”, in cui si stabiliva, senza ombra di dubbio, l'obbligo del CSE al controllo della formazione degli addetti delle varie imprese, ai fini della loro ammissibilità in cantiere.
 
Tale posizione non ha trovato concorde il Comitato Interprofessionale Sicurezza Cantieri della Provincia di Udine ( CISC), che ha chiesto ed ottenuto un confronto con gli organi di controllo regionali, al fine di dirimere la questione.
 
Ne è risultato un incontro, di cui alleghiamo nel seguito il verbale, nel corso del quale anche gli organi di controllo regionali hanno concordato con la CISC,  che l'obbligo della formazione e della relativa attestazione e controllo è a carico del datore di lavoro della singola impresa.
Verbale dell'incontro per la discussione sul ruolo del CSE nell'ambito del controllo dell’avvenuta corretta e compiuta formazione degli addetti nell’ambito del cantiere edile o di ingegneria civile, relativamente a tutte le professionalità coinvolte.
La posizione dei partecipanti all'incontro è quindi, concordemente, la seguente:
premesso che:
-gli accordi stato-regione in materia di formazione ed informazione dei lavoratori, sia essa generale, specifica, o sull'uso di attrezzature, non costituiscono accordo tra le parti sociali, oggetto dell'attività di verifica del coordinatore per la sicurezza ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 81/08. Altrettanto dicasi per le attività formative in materia di primo soccorso ed antincendio, o di formazione sul montaggio di ponteggi, ecc., definite da norme di legge specifiche;
poichè
- compito del coordinatore per l'esecuzione è la verifica dell'idoneità del POS, nel quale deve essere presente anche "documentazione in merito all’informazione ed alla formazione fornite ai lavoratori occupati in cantiere";
- in nessun punto della norma è stabilito in quale forma questa deve essere documentata nel POS;
- il datore di lavoro dell'impresa, affidataria od esecutrice, ha l'onere specifico della somministrazione delle corretta e completa formazione ed informazione ai lavoratori, e ne risponde penalmente;
- gli organi di controllo dispongono di documentazioni e modalità di reperimento delle stesse che consentono una rapida ed efficace verifica di un tanto;
si conclude che:
- il controllo sulle attività formative non può essere richiesto al coordinatore per l'esecuzione, in virtù dei disposti dell'articolo 92, comma 1, lett. d) del D.Lgs. 81/08 in quanto i contenuti della formazione non sono definiti da “accordi tra le parti sociali ”;
- il datore di lavoro è unico responsabile della corretta e compiuta formazione e informazione del personale, nel rispetto dei tempi e dei contenuti previsti dalle norme vigenti, con attenzione anche agli aggiornamenti periodici delle attività formative ed informative stesse;
- il coordinatore per l'esecuzione, con riferimento a quanto previsto dal combinato disposto dell’art. 92 co. 1 lett. “b” e all. XV del D.Lgs. 81/2008 verifica l’informazione e formazione dei lavoratori occupati in cantieri in coerenza con le lavorazioni svolte ed attrezzature utilizzate;
- Tale riscontro può essere effettuato anche mediante dichiarazione del datore di lavoro, sotto forma di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, in cui lo stesso dichiari i fatti ed elenchi i dati necessari al fine di soddisfare alla richiesta di legge (nei limiti di quanto autocertificabile ai sensi del D.P.R. 445/2000, art. 47) in rapporto ai lavoratori e alla relativa attività formativa ed informativa somministrata. Tale atto dev’essere dettagliato e riportare quantomeno l’entità e data della formazione impartita nonché l’ente di somministrazione. Si concorda che il tutto potrebbe essere esposto in una tabella, che si propone di condividere con le organizzazioni dei datori di lavoro, al fine di standardizzarla per una semplificazione dell'adempimento;
- il coordinatore per l'esecuzione ha il dovere di verificare, nel corso dei sopralluoghi, l'operatività dei singoli addetti; operatività che può dar adito a dubbi sull'effettiva e compiuta erogazione delle attività informative e formative previste per legge;
- in caso di dubbi (ad es. scarsa conoscenza della lingua italiana, effettiva comprensione dei contenuti della formazione, ecc.), il coordinatore per l'esecuzione può adottare tutti i provvedimenti che ritiene opportuni, nei limiti delle proprie competenze, come definite dal D.Lgs. 81 (richiesta di informazioni specifiche al lavoratore, richiesta di informazioni specifiche al datore di lavoro, verifica di ulteriore documentazione, segnalazioni al committente, ecc.);
 
Nel corso dell'incontro si è discusso anche della problematica della richiesta e verifica delle documentazioni di legge alle ditte straniere, aventi sede all'estero.
Premesso che tutte le ditte che operano nel territorio nazionale, indipendentemente dalla nazionalità del datore di lavoro o della sede legale, sottostanno alle medesime leggi, si stabilisce che:
- i documenti per la verifica dell'idoneità tecnico professionale da parte del committente devono essere trasmessi in lingua originale con traduzione attestata dal relativo consolato/ambasciata, o in italiano; il consolato/ambasciata deve attestare la corrispondenza tra gli organismi italiani citati nelle norme e i corrispondenti organismi dello stato straniero (ad es. iscrizione alla C.C.I.A.A.);
- la formazione, informazione, addestramento dei lavoratori, preposti, dirigenti, ecc., devono essere erogate con i medesimi tempi, modalità e contenuti previsti dalle norme italiane (per la documentazione, vedi sopra - a meno che tali attività non siano svolte in Italia, per cui la documentazione è rilasciata da strutture formative italiane, che ne rispondono);
- il POS deve essere redatto in italiano e corrispondere ai contenuti minimi richiesti per legge;
- tutte le restanti disposizioni sono identiche a quelle valide per le ditte aventi sede in Italia.
 
I partecipanti si impegnano a condividere con tutti i rispettivi colleghi il contenuto del presente documento, ai fini dell'assunzione di posizioni quanto più possibile unitarie in materia.
 
 
 

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