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"DUVRI: le modifiche nella valutazione dei rischi interferenti"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
26/06/2013 - La pubblicazione del
decreto legge n. 69 del 21 giugno 2013, il cosiddetto “
decreto del fare” o “
decreto fare”,
porta con sé tali modifiche e variazioni sugli adempimenti in materia
di sicurezza che è bene cominciare a soffermarsi su qualche aspetto
specifico e offrire qualche informazione più dettagliata ai nostri
lettori.
Ci soffermiamo oggi in particolare su quanto indicato nell’articolo 32 del DL 69/2013 in merito al Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (
DUVRI).
Ricordiamo a questo proposito che il
DUVRI – con riferimento all’
articolo 26 (Obblighi
connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione) del
Testo Unico - è lo strumento con cui il datore di lavoro committente
individua e valuta i rischi generati all’interno dei suoi ambienti
lavorativi dalla contemporanea esecuzione di lavori ad opera di
appaltatori. E si parla di interferenza nella circostanza in cui si può
verificare un “
contatto rischioso” tra il personale del
datore di lavoro committente e il personale dell’appaltatore o tra il
personale di imprese diverse che operano nello stesso luogo di lavoro
con contratti differenti.
Dunque lo scopo del DUVRI è quello di garantire nei luoghi di
lavoro la cooperazione e il coordinamento dei lavori, riducendo il rischio interferenziale.
Il documento elaborato deve essere allegato al contratto di appalto o
di opera e deve essere adeguato all’evoluzione dei lavori, servizi e
forniture.
Veniamo ora alle novità, alle “ semplificazioni” indotte dal decreto legge “del fare”.
Veniamo ora alle novità, alle “ semplificazioni” indotte dal decreto legge “del fare”.
Principalmente sono
due:
- la cooperazione e
il coordinamento tra committente, appaltatori e subappaltatori, con riferimento
all’ elaborazione del
DUVRI,
possono essere attuati nei
settori di
attività a basso rischio infortunistico con l'individuazione di un
incaricato in possesso di adeguati requisiti;
- la tipologia di
lavori o servizi per i quali non è considerata obbligatoria la redazione del
documento unico di valutazione delle interferenze è estesa ai lavori o servizi
la cui durata non sia superiore a
dieci
uomini-giorno.
Innanzitutto
vediamo come viene cambiato il comma 3 e 3bis dell’articolo 26 del D.Lgs.
81/2008 dal DL 69/2013:
Al decreto
legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti
modificazioni:
a) all'articolo
26, i commi 3 e 3-bis sono sostituiti dai seguenti:
«3. Il datore di
lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al
comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi
le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al
minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio
infortunistico di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento all'attività
del datore di lavoro committente, un proprio incaricato, in possesso di
formazione, esperienza e competenza professionali, tipiche di un preposto,
nonché di periodico aggiornamento
e di conoscenza
diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione
e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al
contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione
dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Dell'individuazione dell'incaricato di cui
al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza
nel contratto di appalto o di opera.
Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi
specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli
lavoratori autonomi. Nell'ambito di
applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento e' redatto, ai fini
dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale
e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
3-bis. Ferme
restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3
non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di
materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è
superiore ai dieci uomini-giorno, sempre che essi non
comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici,
atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui
all'allegato XI.
Ai fini del
presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori,
servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro
necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con
riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.»;
b) all'articolo
29:
(...)
«6-ter. Con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare,
sentita la Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul
lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo
Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati settori di attività a basso rischio infortunistico, sulla base di
criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici di settore
dell'INAIL (...).
(...) |
Dunque si rimanda
al
futuro decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali (6-ter) la definizione dei settori a basso
rischio infortunistico con riferimento agli indici infortunistici di settore
dell'INAIL.
Nella miriade di appalti e
subappalti delle attività lavorative in Italia non sarà tuttavia difficile
avere una presenza contemporanea di attività a “basso rischio” e di attività ad
“alto rischio” eseguite da ditte diverse. Come tutelare i lavoratori impegnati
in attività a “basso rischio” che possono “interferire” con concomitanti
attività ad “alto rischio”? Non sarebbe auspicabile per la loro tutela un documento specifico, il DUVRI, per valutare i rischi da interferenze?
È evidente poi che
le interferenze tra molte attività a “basso rischio” non comportano
necessariamente un basso livello di
rischio complessivo.
Se riguardo ai
settori a basso rischio infortunistico si attende il futuro "decreto attuativo",
sono
pienamente vigenti le modifiche
apportate dal decreto legge al
comma
3-bis dell’articolo 26 del Testo Unico.
Il comma 3-bis era
stato introdotto dal D.Lgs. 106/2009 e prevedeva che l’obbligo di cui al comma
3 dell’articolo 26 non si applicava
ai
servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o
attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due
giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di
agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi
particolari di cui all’allegato XI.
Con il DL 69/2013
l’esclusione dall’ obbligo di elaborazione del DUVRI è stata estesa dai
lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni – due giorni in
cui potevano essere impegnati anche decine di lavoratori – ai lavori o servizi
la cui durata non è superiore ai dieci uomini-giorno (ad esempio non superiore
a cinque giorni lavorativi per due lavoratori).
Sono moltissimi i
lavori che possono rimanere
sotto la
soglia dei dieci uomini-giorno senza comportare i rischi derivanti da agenti cancerogeni, biologici,
atmosfere esplosive o dalla presenza degli altri rischi particolari indicati
nell’allegato XI del D.Lgs. 81/2008.
ALLEGATO XI
Elenco dei lavori
comportanti rischi particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori
1. Lavori che
espongono i lavoratori a rischi di seppellimento o di sprofondamento a
profondità superiore a m 1,5 o di caduta dall'alto da altezza superiore a m
2, se particolarmente aggravati dalla natura dell'attività o dei procedimenti
attuati oppure dalle condizioni ambientali del posto di lavoro o dell'opera.
2. Lavori che
espongono i lavoratori a sostanze chimiche o biologiche che presentano rischi
particolari per la sicurezza e la salute dei lavoratori oppure comportano
un'esigenza legale di sorveglianza sanitaria.
3. Lavori con
radiazioni ionizzanti che esigono la designazione di zone controllate o
sorvegliate, quali definite dalla vigente normativa in materia di protezione
dei lavoratori dalle radiazioni ionizzanti.
4. Lavori in
prossimità di linee elettriche aree a conduttori nudi in tensione.
5. Lavori che
espongono ad un rischio di annegamento.
6. Lavori in
pozzi, sterri sotterranei e gallerie.
7. Lavori
subacquei con respiratori.
8. Lavori in
cassoni ad aria compressa.
9. Lavori
comportanti l'impiego di esplosivi.
10. Lavori di
montaggio o smontaggio di elementi prefabbricati pesanti. |
È sicuro tuttavia
che non vi siano altri rischi presenti in molte “brevi” attività in appalto che
avrebbero necessitato dell’elaborazione di un DUVRI?
Infatti, concludendo questa breve rassegna attorno alle modifiche al DUVRI, il rischio
derivante da interferenze appare ben più proporzionale agli specifici fattori di
rischio delle attività svolte che alla loro durata.
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