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"D.Lgs. 231/2001: i requisiti dell'Organismo di Vigilanza"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
27/06/2013 - Le linee Guida Confindustria del 2008 hanno precisato alcuni aspetti specifici dell’
Organismo di Vigilanza relativi
a poteri e requisiti, autonomia ed indipendenza e professionalità e
continuità d'azione, che vengono qui di seguito testualmente riprodotte.
Per poter svolgere in modo efficace i propri compiti l’organismo di
controllo deve essere dotato delle caratteristiche essenziali di “
autonomia ed indipendenza,
professionalità e continuità di azione”, mancando le quali, come afferma la sentenza Thyssen, l'intero modello 231 viene vanificato nei fatti.
Quanto all’
autonomia dell’organismo di controllo rispetto
ai soggetti controllati, essa può essere conseguita sottraendo chi
effettua i controlli alla gerarchia aziendale e ponendolo in una
posizione di riporto diretto rispetto al vertice aziendale, il quale è,
in ultima analisi, responsabile nei confronti del
C.d.A. che lo ha nominato e dei soci per l’adozione, l’efficace attuazione ed il funzionamento del modello.
Il
requisito della professionalità comporta la
presenza in capo ai soggetti responsabili dei controlli delle competenze
e tecniche professionali necessarie per l’efficace svolgimento delle
attività richieste (es. tecniche di campionamento statistico, di analisi
e valutazione dei rischi, metodologie per l’individuazione di frodi,
ecc.).
Infine, la
continuità di azione, cioè il fatto che l’ organismo di controllo debba
dedicarsi a tempo pieno allo svolgimento dei controlli, è necessaria
per assicurare che non si verifichino falle nel sistema, determinate da
controlli carenti, suscettibili di inficiare il modello.
L’
articolazione e la
composizione dell’organismo di vigilanza (monosoggettivo o
plurisoggettivo) è direttamente correlata alla complessità strutturale
dell’impresa (dimensioni, articolazione interna, dislocazione sul territorio,
presenza su determinati mercati particolarmente a rischio, ecc.). In effetti
non è possibile fissare limiti quantitativi, né in termini di fatturato, né di
numero di dipendenti dell’impresa interessata,
la complessità dell’organismo di controllo va infatti valutata caso per
caso a seconda dei risultati dell’analisi dei rischi, dalla quale emergano
quante aree, processi, funzioni devono essere assoggettate a controllo.
In
linea generale, anche sulla base dell'esperienza applicativa finora maturata, è
stato rilevato che le società di medio-grandi dimensioni si orientano
generalmente verso organismi plurisoggettivi, mentre realtà di più piccole
dimensioni tendono ad optare per organismi monosoggettivi.
Il tipo di
composizione, mono o plurisoggettiva, anche in relazione alle dimensioni
aziendali
Nelle
realtà di piccole dimensioni che non si avvalgano della facoltà di cui al comma
4 dell'art. 6 [la norma consente che i compiti di cui alla lett. b) dell'art.
6, comma 2, siano assolti dall'organo dirigente, il quale tenuto conto delle molteplici
responsabilità ed attività su cui quotidianamente deve applicarsi, potrà
avvalersi di professionisti esterni cui affidare l'incarico di svolgere
verifiche sul rispetto e l'efficacia del modello] del D.Lgs. 231/2001, la composizione monocratica ben
potrebbe garantire le funzioni demandate all'ODV.
In quelle di
dimensioni medio grandi sarebbe preferibile una composizione di tipo collegiale, che, nelle maggiori imprese
italiane, risulta quello privilegiato, con ricorso a professionisti esterni di
un certo “spessore”, affiancati a personale interno qualificato “
ratione materiae”, non operativo, in
modo tale da garantire autonomia e professionalità.
Non
prevedendo la normativa in commento alcuna definizione di “
enti di piccole dimensioni”, si ritiene possibile ricorrere alla definizione
comunitaria di cui alla
raccomandazione
della Commissione europea n. 2003/361/Ce in data 06.05.2003, ratificata con
D.M. 18.04.2005, che all'art. 2, comma 2, prevede che appartengono a tale
categoria quegli enti che presentano contemporaneamente le seguenti due
condizioni:
1-
un numero di occupati non superiore alle 49 unità, intendendo per tali, ai
sensi del successivo comma 5, lett. c), i dipendenti dell'impresa a tempo
determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell'impresa e legati
all'impresa da forme contrattuali che precedono il vincolo di dipendenza, fatta
eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;
2-
un totale di bilancio annuo o un fatturato annuo, quali risultanti dall'ultimo
esercizio contabile chiuso ed approvato, non superiore ai 10 milioni di euro,
intendendo, rispettivamente, ai sensi del successivo comma 5, lett. b) ed a):
-
per totale di bilancio il totale dell'attivo patrimoniale;
-
per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo
le vigenti norme del codice civile, l'importo netto del volume d'affari che
comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione
di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli
sconti concessi sulle vendite nonché dell'imposta sul valore aggiunto e delle
altre imposte direttamente connesse con il volume d'affari, e ricorrendo, per
le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla
redazione del bilancio, alle informazioni desumibili, per quanto riguarda il
fatturato dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata e, per quanto
riguarda l'attivo patrimoniale dal prospetto delle attività e delle passività
redatto con i criteri del D.P.R. n. 689/1974, ed in conformità agli articoli
2423 e seguenti del codice civile”.
Compiti, requisiti e
poteri dell'organismo di vigilanza
Quanto
ai compiti, requisiti e poteri dell' organismo
di vigilanza, le
linee guida di Confindustria
sottolineano che "l’estensione dell’applicazione del decreto 231 ai
delitti colposi pone un problema di rapporti tra il piano della sicurezza e
quello del modello organizzativo, nonché tra le attività dei soggetti
responsabili dei controlli in materia di salute e sicurezza sul lavoro e
l’organismo di vigilanza. L’autonomia di funzioni proprie di questi organi non
consente di ravvisare una
sovrapposizione
dei compiti di controllo, che sarebbe quindi tanto inutile quanto
inefficace. Deve essere chiaro pertanto, così come specificato nella apposita
parte del Case Study, che i
diversi
soggetti deputati al controllo svolgono i propri compiti su piani differenti".
Con
riferimento all'autonomia ed indipendenza, si ribadisce che "conformemente
alle prime indicazioni giurisprudenziali, i
componenti interni dell’Odv non dovrebbero svolgere [...]
funzioni operative". La sentenza Thyssen citata conferma questa corretta impostazione.
Per
quanto concerne le
professionalità
necessarie per la gestione delle tematiche di tutela della salute e
sicurezza sul lavoro, l’Odv dovrà avvalersi di tutte le risorse attivate per la
gestione dei relativi aspetti (Responsabile del Servizio di Prevenzione e
Protezione, Addetti al Servizio di Prevenzione e Protezione, Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza, Medico Competente, addetti primo soccorso, addetto
emergenze in caso d’incendio), comprese quelle previste dalle normative di
settore quali, ad esempio, "quelle relative alla sicurezza nei cantieri”.
Quanto
alla scelta tra "utilizzo di strutture aziendali di controllo esistenti o
costituzione di un organismo (di vigilanza) ad hoc", Confindustria ritiene
"da
escludere, relativamente alla
prevenzione dei reati di omicidio colposo e lesioni personali colpose commessi
con violazione delle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro, la
conferibilità del ruolo di Organismo di
controllo al responsabile del servizio di prevenzione e protezione di cui
al D. Lgs."n. 81/2008. Difatti “tale figura, sia essa interna o esterna
(consulente) all’organizzazione aziendale, è dotata di autonomi poteri di
iniziativa e controllo che esplica, con continuità di azione, nel modo di volta
in volta ritenuto più opportuno attraverso ispezioni, richieste di chiarimenti,
controlli in loco, verifiche delle procedure di sicurezza e/o aggiornamenti
delle stesse, ecc., avvalendosi di un appropriato bagaglio di strumenti e
tecniche specialistiche (professionalità). È, però, indubbio come lo stesso
soggetto svolga un ruolo operativo e sia quasi sempre inserito all’interno di
precise gerarchie aziendali dalle quali dipende o, quando esterno all’azienda,
vincolato da rapporti contrattuali con esponenti delle predette gerarchie
aventi ad oggetto le attività di controllo in parola”.
Gli
"obblighi di informazione dell’ organismo di vigilanza" sono estesi prevedendo che
"l’organismo di vigilanza dovrebbe altresì ricevere copia della
reportistica periodica in materia di salute e sicurezza sul lavoro".
Con
riferimento, infine, all’eventuale
insorgere
di una responsabilità penale in capo all’Organismo in caso di commissione
di illeciti da parte dell’ente a seguito del mancato esercizio del potere di
vigilanza sull’attuazione e sul funzionamento del Modello, Confindustria si
esprime in senso negativo: "tale situazione non muta con riferimento ai
delitti colposi realizzati con violazione delle norme in materia di salute e
sicurezza sul lavoro. Anche in questo caso
l’Organismo
di vigilanza non ha obblighi di controllo dell’attività, ma doveri di verifica
della idoneità e sufficienza dei modelli organizzativi a prevenire i reati".
A
parte il fatto che non si capisce bene il senso di questa distinzione, anche i
doveri di verifica, se omessi, rappresentano una posizione impeditiva di
garanzia non adempiuta e capace di prevenire l'evento illecito, ma questa posizione è in contrasto con gli
articoli 40 e 43 c.p. che prevedono la
responsabilità
penale colposa di chi possiede poteri impeditivi dell'illecito penale
(reato presupposto), e la funzione di
vigilanza dell'odv rappresenta una funzione impeditiva, in quanto le
segnalazioni che esso è obbligato a inviare all'organismo dirigente aziendale
in caso di in osservanza del modello organizzativo sono idonee e finalizzate
proprio a prevenire i reati.
Il
ragionamento a tal riguardo si desume dalle seguenti sentenze, relative anche
alla posizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione,
figura per molti versi analoga a quella dell'OdV 231.
I
titolari della posizione di garanzia [ovvero i soggetti imputabili penalmente
per avere omesso di eserciate il proprio potere di impedire i reati, anche in
modo indiretto artt. 43 e 40 c.p.] devono essere forniti dei necessari poteri
impeditivi degli eventi dannosi.
Il
che non significa che dei poteri impeditivi debba essere direttamente fornito
il garante, è sufficiente che gli siano riservati mezzi idonei a sollecitare
gli interventi necessari per evitare che l'evento dannoso venga cagionato, per
la operatività di altri elementi condizionanti di natura dinamica.
In
conclusione può affermarsi che un
soggetto è titolare di una posizione di garanzia, se ha la possibilità, con la
sua condotta attiva di influenzare il decorso degli eventi indirizzandoli verso
uno sviluppo atto ad impedire la lesione del bene giuridico da lui preso in
carico [ Cassazione Penale, Sez. 4, 04
novembre 2010, n. 38991 (Montefibre)].
Secondo
la
Cassazione “…«occorre distinguere
nettamente il piano delle responsabilità prevenzionali, derivanti dalla
violazione di norme di puro pericolo, da quello delle responsabilità per reati
colposi di evento, quando, cioè, si siano verificati infortuni sul lavoro o
tecnopatie» [Cassazione Penale, Sez. 4, 31 marzo 2006, n. 11351]. Ne consegue che
il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione qualora,
agendo con imperizia, negligenza, imprudenza o inosservanza di leggi e
discipline, abbia dato un suggerimento sbagliato, o abbia trascurato di
segnalare una situazione di rischio, inducendo, così, il datore di lavoro ad
omettere l’adozione di una doverosa misura prevenzionale, risponderà insieme a
questi dell’evento dannoso derivatone, essendo a lui ascrivibile un titolo di
colpa professionale che può assumere anche un carattere addirittura esclusivo”.
Peraltro, “il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione è …
esente da responsabilità prevenzionali, derivanti dalla violazione delle norme
di puro pericolo, qualora agisca come tale, ma non se il datore di lavoro lo
investa di delega, ne faccia, ai fini prevenzionali o a determinati fini
prevenzionali, il proprio alter ego, assumendo il delegato, in questo caso, gli
stessi oneri del datore di lavoro e, quindi, le stesse, eventuali,
responsabilità”…“con tutte le conseguenze in tema di procedibilità di ufficio”
[Cassazione Penale, Sez. 4, 31 marzo 2006, n. 11351].
La
legge “prevede la necessità in capo alla figura del responsabile del servizio
di prevenzione e protezione di una qualifica specifica. La ... normativa ...
comporta ... che il soggetto designato responsabile
del servizio di prevenzione e protezione, pur rimanendo ferma la posizione di
garanzia del datore di lavoro, possa, ancorché sia privo di poteri decisionali
e di spesa, essere ritenuto corresponsabile del verificarsi di un infortunio,
ogni qual volta questo sia oggettivamente
riconducibile ad una situazione pericolosa che egli avrebbe avuto l'obbligo di
conoscere e segnalare, dovendosi presumere, nel sistema elaborato dal
legislatore, che alla segnalazione avrebbe fatto seguito l'adozione, da parte
del datore di lavoro, delle necessarie iniziative idonee a neutralizzare detta
situazione [ Cassazione – Sezione quarta penale –
sentenza 6 dicembre 2007 – 8 febbraio 2008, n. 6277 Presidente Morgigni – Relatore
Licari Pm Febbraro – conforme – Ricorrente Pubblico Ministero presso il
Tribunale di Bolzano].
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