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"Cosa deve essere sempre presente nel DVR?"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
04/07/2013 -
Dal 01.06.2013 in ogni ambiente di lavoro deve essere disponibile
il DVR in cui il DdL ha descritto l'azienda, individuati i rischi di
infortunio e di malattie correlate al lavoro, le misure di prevenzione
predisposte per prevenire i danni alla salute.
Il Decreto del 30.11.2012 a firma dei Ministri di Lavoro, Salute e
Interno descrive in dettaglio i contenuti che ogni DVR deve avere.
Si tratta di un Modello Semplificato, destinato ai DdL delle
aziende con numero ridotto di lavoratori, a quei DdL che fino al
31.05.2013 erano comunque obbligati a valutare e gestire i rischi del
proprio ambienti di lavoro, ma potevano evitare di produrre un DVR
scritto o comunque registrato su un supporto trasferibile.
Da sabato 01.06 2013 tutti i DdL hanno uguali obblighi per la
sicurezza e in particolare per quanto contenuto negli art.li 17, 28 e 29
DL 81.
Per quelli che dirigono aziende con meno di 10 Dipendenti i tre Ministeri hanno predisposto il Modello Semplificato che dovrebbe facilitare il loro compito.
Vediamo cosa, secondo questo Decreto, deve essere sempre presente
in ogni DVR semplificato e quindi anche in quelli che "semplificati" non
sono.
4.1- 1°Passo Descrizione generale dell'Azienda:(pag.7 Decreto)
4.1- 1°Passo Descrizione generale dell'Azienda:(pag.7 Decreto)
I dati Anagrafici previsti sono scontati, molto
meno lo è quanto indicato a pag 9 a conclusione del paragrafo:
E' utile allegare al modulo, ove presente la planimetria
degli ambienti di lavoro e dei locali di servizio con la disposizione delle
attrezzature.
Da questa frase risulta che in ogni DVR come
elemento preliminare e indispensabile per la descrizione dell'Azienda deve
essere presente una
pianta di tutta l'area su cui si svolge
il lavoro, cioè l'edificio destinato alle lavorazioni e tutto il terreno
circostante in uso al sito produttivo, dato che anche
questa area è un luogo di lavoro.
La descrizione grafica deve essere completa con
il rilievo di eventuali impianti e attrezzature esistenti sul terreno, o sopra
di esso ( linee elettriche) o sotto di esse: linee
elettriche sotterranee, tubazioni, condotte, ecc.
La mappa deve essere completata con le macchine e
gli impianti usati nel ciclo produttivo.
Interpretiamo questo contenuto prima di tutto
come una indicazione di evidente buona tecnica e quindi in prima istanza
pensiamo che ogni DdL non abbia bisogno di alcun obbligo per decidere di fare
secondo le regole di buona tecnica...
Si rimanda a quanto indicato nel Semplificato a
pag. 8
Descrizione delle Lavorazioni Aziendali
e Identificazione delle Mansioni. Sembra
francamente impossibile descrivere con sintesi e precisione quanto richiesto
nel Decreti Interministeriale senza usare riferimenti ad una mappa con lay out.
Tuttavia per chi pensa più convincente il ricorso
all'obbligo e relativa sanzione, ricordiamo che anche se nel modello
semplificato si scrive....
E' utile
allegare... , riteniamo che la rappresentazione grafica dei
luoghi di lavoro,(non solo in pianta anche i prospetti!)..., sia un obbligo che
è possibile ricavare come combinato disposto prodotto da molti punti del DL 81
p.e. da tutte le prescrizioni del Titolo III°.
Descrizione delle Lavorazioni Aziendali e
Identificazione delle Mansioni
Facendo riferimento alla mappa/lay-out si devono
descrivere tutti i cicli lavorativi ATTENZIONE: generalmente i cicli produttivi
iniziano con l'ingresso delle materie prime e finiscono con l'invio dei
prodotti finiti al destinatario esterno all'area dell' unità produttiva.
Da qui deriva la necessità di descrivere e
gestire i rischi dovuti p.e ai veicoli che entrano ed escono nell'area del sito
e relativa movimentazione delle merci caricate, con relativi rischi per scarico
e carico, movimentazione successiva dei materiali,
carrelli, gru, gestione degli autisti esterni, ecc. ecc. ecc.
Per la rappresentazione delle diverse fasi del
ciclo produttivo è raccomandabile l'uso di Schemi a blocchi. Probabilmente è
indispensabile! Può evitare errori di rilevazione delle fasi, eccessiva sintesi
nella descrizione del ciclo. Dimenticare fasi di lavoro importanti causerebbe
una carenza che potrebbe compromettere la rispondenza ai criteri minimi di
legge del DVR nel suo complesso.
Descritte le fasi del ciclo di lavoro dovrebbe
essere facile elencare TUTTE le macchine usate + TUTTE le sostanze pericolose coinvolte
come materie prime, intermedi, prodotto finale della fase.
A conclusione di questo processo avremo la
descrizione sintetica di tutte le fasi di lavoro insieme a tutte le macchine e
le sostanze coinvolto nelle varie e fasi.
Si ricorda che nell'elenco delle macchine si
devono inserire anche tutti gli utensili manuali dotati di energia nonché tutte
le vetture e gli altri veicoli di pertinenza del sito produttivo usati sulle
strade pubbliche (auto, autotreni, ecc.).
Per evitare equivoci: l'elenco delle macchine
deve consentire di individuarle tutte, non è sufficiente indicare p.e. 3
presse, 3 trapani, ecc. Anche per le macchine bisogna registrare nomi e
cognomi!
L'elenco di tutti i Lavoratori
La nota a piè di pag. 8 finalmente cancella ogni
dubbio, non sono più possibili equivoci: secondo la Legge ogni DVR deve
contenere l'elenco dei nomi e cognomi di tutti i Lavoratori, compresi
interinali, ecc., secondo la Definizione in art 2.
Si sottolinea : di tutti, anche di quelli
eventualmente classificati non esposti ad alcun rischio.
Altra sottolineatura: bisogna registrali con i
loro nomi e cognomi, meglio anche data di nascita. Bisogna aggiornarli in tempo
reale il primo giorno che entrano escono, come immagino si faccia con le paghe,
i contributi, i cartellini segnatempo ecc. ecc.ecc.......!
Sono, da sempre, indispensabili per consentire di
verificare se il DVR è coerente con i criteri minimi obbligatori per la Legge!
Naturalmente il DVR semplificato deve contenere
tante altre cose e quindi il Decreto dei tre Ministeri deve essere letto tutto
intero, tuttavia per lo scopo di questo scritto ci basta richiamare
l'attenzione di tutti gli interessati, Datori di Lavoro e loro Consulenti, che
senza dubbio alcuno
ogni DVR esistente
da subito deve contenere:
1- La pianta di tutto il sito produttivo, edifici
e terreni circostanti, con recinzioni portoni ecc, completa di tutti gli
eventuali impianti sovrastanti o sotto il suolo. In questa pianto si dovrebbe
disegnare la posizione delle macchine, degli impianti le destinazioni d'uso dei
locali. (lay-out)
2- descrizione di tutte le fasi di lavoro
preferibilmente con Schema a Blocchi o analogo
3- elenco di tutte le macchine e gli impianti
usati in ogni fase.
4- elenco di tutte le sostanze pericolose
presenti nel ciclo: materie prime, intermedi, prodotti finali, suddivisi fase
per fase
5- nomi e cognomi di tutti Lavoratori. Associati
ai punti precedenti, completati dei rischi più significativi, sarà l'Elenco
degli Esposti. Ad ogni nome e cognome sarà possibile associare i rischi
principali.
6- Le misure di prevenzione predisposte per
gestire la sicurezza di tutti i lavoratori esposti ai rischi di lesioni acute
(infortunio) o croniche (malattie correlate al lavoro) prodotti dai cicli
lavorativi eseguiti nello specifico luogo i di lavoro. Tra queste misure di
prevenzione è compreso il protocollo sanitario.
DVR privi di uno solo di questi elementi sono
gravemente incompleti rispetto ai criteri minimi previsti dal DL 81/08.
Un DVR con gravi carenze in occasione di
verifiche potrebbe essere ritenuto come non redatto con conseguenti sanzioni a
carico del DdL, come previsto dall'art 55 comma 4 in quanto il DdL ha redatto
un Documento non conforme alle caratteristiche previste dall'art 28 comma 2
lettera a , primo periodo e lettera f)
Vedi anche quanto prevede l'all. I
Mancata elaborazione del DVR!!.
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