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"Decreto 81: le modifiche per i cantieri temporanei o mobili"
fonte www.puntosicuri.it / Normativa
09/07/2013 - La pubblicazione del “
Decreto del Fare”, ovvero del Decreto Legge 21 giugno 2013, n. 69 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia”, comporta alcune modifiche al Titolo IV Capo I del D.Lgs. 81/2008 e. s.m.i., ovvero il titolo che disciplina i
cantieri temporanei o mobili.
In particolare le modifiche riguardano l’articolo 88 (Campo di
Applicazione) e l’introduzione di un nuovo articolo 104-bis denominato
Misure di semplificazione nei cantieri temporanei e mobili. Vi è poi la
modifica del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture), articolo
131, comma 2 con riferimento all’introduzione di modelli semplificati
per la redazione del piano di sicurezza sostitutivo (PSS).
Prima di cercar di capire cosa comporteranno queste modifiche, vediamole nel dettaglio:
Prima di cercar di capire cosa comporteranno queste modifiche, vediamole nel dettaglio:
art. 32 (Semplificazione di adempimenti
formali in materia di lavoro)
Al
decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sono apportate le seguenti
modificazioni:
[…]
g) all’articolo 88, comma 2, lettera g-bis,
dopo le parole <<
condizionamento
e riscaldamento >> sono inserite le seguenti: <<
nonché ai piccoli lavori la cui durata
presunta non è superiore ai dieci uomini giorno, finalizzati alla
realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi >>.
h) al capo I del titolo IV, è aggiunto, in fine,
il seguente articolo:
<< Art. 104-bis. - (Misure di
semplificazione nei cantieri temporanei e mobili).
1. Con decreto del Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, da adottare sentita la Commissione consultiva permanente per
la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i rapporti
tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono
individuati modelli semplificati per la redazione del
piano operativo di sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1,
lettera h), del
piano di sicurezza e
di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, e del
fascicolo dell'opera di cui
all'articolo 91, comma 1, lettera b), fermi restando i relativi obblighi.
[…]
2. I decreti di cui agli articoli 29, comma
6-ter e 104-bis , del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, introdotti
dal comma 1, lettere b), ed h), del presente articolo sono adottati,
rispettivamente, entro novanta giorni e sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto.
3. Dall’attuazione della disposizione di cui al
comma 1, lett. f), del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori
oneri per la finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate adempiono ai
compiti derivanti dalla medesima disposizione con le risorse umane,
strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
4. Dopo il comma 2 dell'articolo 131 del codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è inserito il seguente:
«2-bis. Con decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delle
infrastrutture e dei trasporti, sentita la Commissione consultiva permanente
per la salute e sicurezza sul lavoro e la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di
Bolzano, sono individuati modelli semplificati per la
redazione del piano di
sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e coordinamento di cui
al comma 2, lettera b), fermi restando i relativi obblighi».
5. Il decreto previsto dal comma 4 è adottato
entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.
Visto l’impianto
normativo, analizziamo ora le singole modifiche apportate.
L’
articolo 88 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
riguarda il campo di applicazione del Titolo IV, e precisa - al comma 2 - le
tipologie di lavoro per le quali non viene applicata la disciplina per la
tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori nei cantieri temporanei o
mobili quali definiti all'articolo 89, comma 1, lettera a). In particolare il
comma 2 era già stato oggetto di modifica con l’introduzione delle lettere
g-bis e g-ter dal D.Lgs. 106 del 2009. E proprio il comma 2, lettera g-bis
viene di nuovo modificato con la riduzione degli adempimenti per i
piccoli
lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno,
finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi.
Il comma 2 lettera
g-bis è ora il seguente:
2. Le disposizioni
del presente capo non si applicano:
g-bis)
ai lavori relativi a impianti elettrici,
reti informatiche, gas, acqua, condizionamento e riscaldamento nonché ai
piccoli lavori la cui durata presunta non è superiore ai dieci uomini giorno,
finalizzati alla realizzazione o manutenzione delle infrastrutture per servizi,
che non comportino lavori edili o di ingegneria civile di cui all’allegato X.
Certamente questo
inserimento, va nella direzione di quanto già introdotto precedentemente nella
norma, con l’ottica di ridurre gli adempimenti a carico delle società che
lavorano nell’ambito delle reti infrastrutturali (ricordiamo ad esempio l’art.
100 comma 6 che nella modifica introdotta dal D.Lgs. 106/2009 prevedeva la non
applicabilità del Piano di Sicurezza
e Coordinamento
nelle situazioni ove sia necessario garantire la continuità in condizioni di
emergenza nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali
corrente elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione. Scelta sottolineata
recentemente - risposta interpello nr.
03/2013 - dalla Commissione per gli interpelli prevista dall’articolo 12 comma
2 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza nel lavoro nella risposta ad
un quesito proprio in merito alla non applicazione dell’articolo 100 in
condizioni di emergenza).
L’effettiva portata
di questa modifica non è facilmente ipotizzabile, in quanto la definizione di “
piccoli lavori” non è oggettivamente
quantificabile: ad esempio uno scavo della profondità di ml. 5,00-6,00 e
lunghezza ml. 250,00 eseguito per la manutenzione di un cavidotto o di una
fognatura e con tempi di lavoro inferiori a dieci uomini giorno è da
considerarsi piccolo lavoro? Probabilmente il rimando – così come avviene in
altre parti del decreto – alla presenza/assenza dei rischi particolari di cui
all’allegato XI avrebbe meglio giovato alla sicurezza dei lavoratori addetti a
tali lavorazioni.
Fermo restando che,
non avendo idea di come potrebbero essere i “
modelli semplificati” che entro 60 (sessanta) giorni dalla data di
entrata in vigore del decreto (ovvero entro il 20 agosto 2013) verranno
adottati, veniamo ora a trattare i contenuti dell’articolo 104-bis relativo al
piano di sicurezza e di coordinamento
(P.S.C.), al
piano operativo di
sicurezza (P.O.S.) ed al
fascicolo
dell'opera (F.d.O.), ampliando il discorso anche al
Piano Sostitutivo di Sicurezza (P.S.S.).
Un breve excursus
si rende però obbligatorio per meglio capire come – attualmente – vengono
predisposti/utilizzati i suddetti documenti.
Parto dal
POS (ma il ragionamento vale anche per
gli altri documenti).
Il POS è un
documento la cui redazione è sempre obbligatoria per tutte le imprese,
indipendentemente dal tipo e dimensioni di cantiere, dalla presenza o meno del coordinatore per la
sicurezza
(si applica infatti anche per i cantieri con unica impresa), dalla durata dei
lavori. I datori di lavoro redigono il POS, che, limitatamente al singolo cantiere
interessato, costituisce adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17
comma 1, lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3, e 5, e
all’articolo 29, comma 3 (DVR, DUVRI, ecc.).
L’esperienza
professionale in qualità di coordinatore per la sicurezza (in fase progettuale
e/o esecutiva), di consulente di imprese rientranti nell’ambito cantieri e di
responsabile dei lavori, nonché di formatore in corsi di aggiornamento per
coordinatori, mi ha portato a visionare/verificare centinaia di POS e devo dire
che essi si possono suddividere
in varie
categorie:
- POS specifico del
singolo cantiere, che prevede una parte comune con i dati aziendali, le
indicazioni relative ai lavoratori, alla loro formazione, ecc. ed una parte più
particolare con la valutazione del rischio, le attrezzature di lavoro, le
procedure di lavoro, le protezioni/prevenzioni, dello specifico cantiere e
dell’attività svolta;
- POS generico che
redatto una volta viene fotocopiato identico per tutti i cantieri
indipendentemente dal tipo di intervento che verrà eseguito;
- POS sintetico,
ovvero un Piano Operativo che contiene esclusivamente i dati generali (e
generalmente incompleti) della ditta esecutrice e privo di ogni elemento
caratteristico delle attività svolte in cantiere;
- POS indefinito,
ovvero un documento che non ha assolutamente alcun contenuto riguardante il POS
ed assomiglia più ad un’autocertificazione del datore di lavoro di aver
ottemperato a tutti i dettami normativi (generalmente i pochi richiami presenti
sono alla 626/94 ed a norme precedenti).
Se i Piani
Operativi rientranti nella prima categoria sono quelli che generalmente non
abbisognano di troppe integrazioni, quelli delle altre categorie – molto più
diffusi – rendono necessari ulteriori interventi di integrazione di dati,
informazioni, procedure, ecc. che comportano da parte di tutti i soggetti
(Datori di Lavoro, Coordinatori, Responsabili Lavori, Committenti) un dispendio
di energie e tempistiche certamente eccessive.
I contenuti del Piano Operativo di Sicurezza sono ben
dettagliati nell’allegato XV del D.Lgs. 81/2008 (che in questo caso riprende
quasi pedissequamente il D.P.R. 222 del 2003), ma a tutt’oggi si assiste alla
produzione di POS totalmente privi dei requisiti necessari.
Si potrebbero
citare decine di esempi partendo dalla mancata (od errata) indicazione dei dati
del cantiere oggetto dei lavori, alla mancata individuazione delle misure
preventive e protettive adottate in relazione ai rischi connessi alle proprie
lavorazioni in cantiere, al mancato inserimento della documentazione della
formazione dei lavoratori, alla totale assenza di tutti gli aspetti legati a
ponteggi, ponti su ruote, macchine ed impianti utilizzati nello specifico
cantiere.
Sinteticamente –
per il singolo cantiere - la
funzione
del POS è quella di
- illustrare
l’organizzazione aziendale,
- indicare la
tipologia di macchine ed attrezzature utilizzate,
- prevedere le
modalità di gestione delle procedure riguardanti l’emergenza ed i soggetti
coinvolti,
- esplicitare la
specifica attività e le singole lavorazioni svolte in cantiere, descrivendo
anche le modalità organizzative adottate,
- individuare le
misure preventive e protettive che verranno adottate in relazione ai rischi
connessi alle proprie lavorazioni in cantiere, comprese le indicazioni relative
all’utilizzo dei DPI, macchine, attrezzature ed opere provvisionali,
- riportare la
documentazione in merito all'informazione ed alla formazione fornite ai
lavoratori occupati in cantiere.
L’
obiettivo della redazione del POS (così
come degli altri documenti della sicurezza) non dovrebbe essere quella di un
mero adempimento normativo o ancor peggio come molte volte ci sentiamo ripetere
“il POS non serve a nulla, dovrebbero eliminare tutta la carta che nessuno
legge e non serve a niente”, ma dovrebbe essere – assieme al PSC – il
progetto della sicurezza di cantiere.
Permettetemi una
digressione.
Cosa succederebbe
se per la realizzazione di una casa si procedesse senza un
progetto dell’opera, senza calcoli statici, senza disegni
costruttivi, senza schemi degli impianti, limitando il passaggio di idee ed
informazioni ad una mera comunicazione verbale tra progettista/direttore dei
lavori, datore di lavoro delle imprese, capocantiere e lavoratori?
Probabilmente
l’edificio verrebbe costruito ugualmente, ma altrettanto probabilmente esso non
corrisponderebbe all’idea che si era fatto il progettista ed alle esigenze del
Committente e quasi sicuramente esso non risponderebbe nemmeno ai requisiti
normativi relativi agli aspetti urbanistici, strutturali, impiantistici, ecc.
Analogo
ragionamento lo dobbiamo effettuare per i documenti della sicurezza. Il PSC, il
POS (il pimus, ecc.) sono il
progetto
della sicurezza, nel quale il coordinatore per la sicurezza ed i datori di
lavoro, inseriscono gli elementi progettuali, gli impianti e le attrezzature,
nonché tutti gli altri elementi utili/fondamentali per determinare le
corrispondenti misure preventive e protettive necessarie per la realizzazione
in sicurezza.
Se la redazione dei documenti viene effettuata
con questa logica, in cantiere allora arriveremo con un progetto della
sicurezza concreto, utilizzabile, funzionale, adeguato, certamente suscettibile
di modifiche e miglioramenti, ma che già nella sua fase iniziale tiene conto di
tutti gli aspetti necessari alla sicurezza dei lavoratori.
Purtroppo – lo
sappiamo – la logica è generalmente differente. Un vecchio capocantiere
(vecchio di esperienza e non di età), qualche anno fa - durante una riunione
preliminare all’inizio del cantiere – a me (che avevo in mano il PSC) ed al suo
datore di lavoro (che aveva in mano il POS), disse: “Ma che mi portate? Mattoni
di carta? Guardate che con la carta non si fanno le case!”.
Il rischio è
proprio questo: creare mattoni di carta che non servono a niente, anziché un
progetto della sicurezza, comprensibile ed utilizzabile.
Pensiamo a cosa
potrebbe succedere (e purtroppo succede – le cronache lo testimoniano),
evitando il passaggio relativo al progetto della sicurezza, ma per contro
guardiamo anche come vengono – mediamente – gestiti ed utilizzati i documenti
redatti.
Ecco allora che su
alcuni aspetti la semplificazione nei documenti può essere vista con interesse,
riducendo i tempi di redazione e controllo di parte dei contenuti dei
documenti, ma nel contempo
tale
semplificazione non può e non deve essere estesa agli aspetti legati
all’individuazione delle misure preventive e protettive che verranno
adottate in relazione ai rischi connessi alle lavorazioni in cantiere, alle
indicazioni relative all’utilizzo dei DPI, macchine, attrezzature ed opere
provvisionali.
Un altro aspetto è
legato alle
attività ripetitive o di
breve durata o con rischi ridotti.
Come accennato
precedentemente, il POS deve essere redatto per ogni attività lavorativa
connessa al cantiere e di conseguenza vige l’obbligo di redazione
indipendentemente dalla tipologia di lavoro e dalla sua durata. Il POS va poi inviato al Coordinatore per la
Sicurezza (ove presente – ovvero nei cantieri con due o più imprese) che ne
verificherà l’idoneità.
In questo caso –
identificando correttamente e dettagliatamente le tipologie di lavoro, le
situazioni di rischio, la durata dei lavori – si potrebbe optare per un POS
semplificato e procedure standardizzate utilizzabili dalle ditte esecutrici di
detti lavori.
Un esempio può
certamente rendere meglio il senso del mio discorso: consideriamo una ditta che
nella propria attività effettua esclusivamente la posa di piastrelle e lavora
generalmente in subappalto. Fermo restando che tutti gli elementi necessari a
garantire la sicurezza dei lavoratori (opere provvisionali, movimentazione dei
materiali in cantiere, ecc.) siano realizzati e mantenuti dall’impresa
affidataria. Per tale ditta esecutrice si potrebbe prevedere un POS
semplificato con procedure
standardizzate.
Chiaramente se le condizioni di lavoro risultano differenti (esempio:
rivestimento in piastrelle di pareti ad altezza di posa superiore ai ml. 3.00 o
di rivestimenti rampe scale) si dovrà optare per procedure specifiche
integrative che tengano conto delle reali situazione di cantiere.
Certamente
differente è la realtà per le imprese affidatarie, dove la peculiarità del
cantiere cambia per ogni realizzazione e di conseguenza l’utilizzo di documenti
semplificati rischierebbe di svilire o sottovalutare gli aspetti legati alla
sicurezza dei lavoratori.
Per quanto attiene
il Piano di Sicurezza
e Coordinamento
(e di conseguenza PSS), un modello semplificato potrebbe essere interessante
per cantieri di ridotte dimensioni e rischi ridotti. Per tutti gli altri
cantieri, anziché di modello semplificato, vedrei molto di più la
messa a disposizione di una traccia
utilizzabile dai Coordinatori.
Riguardo a ciò,
l’esperienza maturata mi porta ad una riflessione: durante i corsi per coordinatori
(120 ore o aggiornamento), forniamo ai partecipanti delle tracce (potremmo
impropriamente chiamarli facsimile) che possono essere utilizzate dai
coordinatori nella redazione del PSC. Con soddisfazione abbiamo notato che
molti professionisti hanno iniziato ad utilizzarli (in alcuni casi anche
migliorandoli) e generalmente (vi sono poi come sempre le eccezioni) con buoni
risultati.
Ecco allora la mia
idea in merito: se parlando di PSC semplificato si intende la
messa a disposizione di un documento guida,
facilmente utilizzabile e comprensibile, che oltre a guidare il coordinatore
alla sua compilazione ed a una valutazione completa dei rischi presenti nello
specifico cantiere, lo porta ad una corretta stesura di quanto normativamente
previsto (scelte progettuali ed organizzative, procedure, le misure preventive
e protettive, prescrizioni operative,
ecc.), ben venga il semplificato. Se invece si tratta di un documento nel quale
mettere alcune crocette l’idea è certamente negativa.
Per quanto riguarda
gli aspetti legati al
fascicolo con le
caratteristiche dell'opera, già l’allegato XVI ne dettagliava i contenuti
con schede facilmente utilizzabili, non si capisce in cosa consisterà
l’eventuale semplificazione se non una sottovalutazione di un documento già –
da molti – bistrattato.
In generale - in
analogia a quanto indicato per i DVR standardizzati - sarà comunque
necessario che venga chiarito se i soggetti che redigono i documenti
(coordinatori sicurezza e datori di lavoro) possano avvalersi della possibilità
di elaborare PSC, POS, ecc. senza utilizzare obbligatoriamente i modelli
semplificati.
Visto che si parla
di semplificazione, a mio avviso, un
aspetto
da considerare poteva essere:
- una
miglior definizione di quanto previsto
nell’articolo 90, dove si sovrappongono obblighi che spaziano tra i “200
uomini giorno” (comma 9) ed i “100.000 euro” (comma 11), tra la valutazione
dell’ idoneità tecnico
professionale
delle imprese secondo l’allegato XVII e le varie
dichiarazioni/autocertificazioni da richiedere alle imprese (comma 9), una
specie di babele che comporta la necessità di continue e dispersive analisi
delle procedure amministrative e conseguenti documentazioni da
produrre/recepire/controllare;
- una
rimodulazione dell’articolo 100 comma 1
(Piano di sicurezza e di coordinamento) e del punto 2 dell’allegato XV (piano
di sicurezza e di coordinamento), che in alcuni punti si sovrappongono ed in
altri sono lacunose.
Un’ultima
osservazione il titolo dell’art. 104-bis è: Misure di semplificazione nei
cantieri temporanei
e mobili.
Riteniamo che la congiunzione
e
(posta tra temporanei / mobili ) sia un refuso e debba essere sostituita da
temporanei
o mobili, altrimenti i
ragionamenti sopra effettuati si applicherebbero esclusivamente nel caso si
rientri contemporaneamente in entrambe le tipologie di cantiere.
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