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"Interpello: l’esonero dal PSC in caso di incidenti imminenti e emergenze"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
09/07/2013 - Come interpretare correttamente
l'art. 100 (Piano di sicurezza e di coordinamento), comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni?
Tale comma prevede che le disposizioni sul Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC), ove previsto,
non
si applicano ai lavori la cui esecuzione immediata é necessaria per
prevenire incidenti imminenti o per organizzare urgenti misure di
salvataggio o per garantire la continuità in condizioni di emergenza
nell'erogazione di servizi essenziali per la popolazione quali corrente
elettrica, acqua, gas, reti di comunicazione.
A sollevare un quesito sull’interpretazione del suddetto sesto comma dell’articolo 100 è la Federutility (Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche) che ha chiesto un pronunciamento della Commissione per gli Interpelli (art. 12, D.Lgs. 81/2008).
Infatti la
Federutility ha evidenziato che:
- “le
aziende
multiutility
(aziende di servizi pubblici locali che operano nei settori dell'energia
elettrica, del gas, dell'acqua e dei servizi funerari) che si occupano della
erogazione di servizi ‘a rete’ sul territorio, provvedono anche al pronto
intervento per garantire la continuità nell'erogazione dei servizi e per
garantire la sicurezza delle persone;
- in territori
anche ampi (si pensi ad una Provincia) é possibile che simili interventi siano
anche migliaia in un anno;
- i lavori di
pronto intervento sono caratterizzati da una grande ripetitività consistendo
spesso
in attività di
poche ore e di limitata entità (anche in termini di uomini-giorno);
- a titolo
esemplificativo, i lavori di pronto intervento sono relativi ai seguenti
servizi: acqua potabile; acque reflue; gas (metano e GPL); teleriscaldamento;
energia elettrica; telecomunicazioni; reti informatiche;
- i suddetti lavori
di pronto intervento tesi a garantire la continuità dei servizi essenziali per
la popolazione si compongono di attività sequenziali quali: ricerca ed
individuazione del guasto; apertura e/o sezionamento tratto guasto;
alimentazione di emergenza; accesso e scavo; riparazione e sostituzione del
tratto di rete; ripristino normale configurazione di rete; ripristino e
collaudo di reti di comunicazione;
- in relazione a
tali lavori le aziende
multiutility
sono solite predisporre singole procedure operative per ogni tipologia di
lavori, che comprendono la redazione di PSC per ogni singola
tipologia di attività, e applicano tutte le disposizioni di cui al Titolo IV
del d.lgs. n. 81/2008 (quali, ad esempio, quelle relative alla notifica
preliminare di cui all'articolo 99 del d.lgs. n. 81/2008, e alla verifica della
redazione del Piano Operativo di Sicurezza, di seguito POS,
di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), del d.lgs. n. 81/2008, da parte
dei datori di lavoro delle imprese affidatarie ed esecutrici)”.
Federutility
evidenzia inoltre che la formulazione dell’articolo 100 - risultante dalla
modifica introdotta dal D.lgs. 106/2009 – risponde a quanto indicato in sede di
Relazione illustrativa del decreto c.d. "correttivo" (D.lgs.
106/2009): "
L 'articolo 100 viene
modificato in modo che non sia necessaria la redazione del piano di sicurezza e
coordinamento (P.S.C.) quando sia necessario garantire la continuità nella
fruizione di servizi essenziali per la popolazione".
Riguardo
all’interpretazione del sesto comma dell’articolo 100 e con riferimento a
quanto riportato dal richiedente, la
Commissione Interpelli si è espressa con il parere fornito il 2 maggio
2013 nell’
Interpello n. 3/2013
avente per oggetto “
Art. 12, D.Lgs. n.
81/2008 e successive modifiche ed integrazioni — risposta al quesito relativo
all'applicazione dell'art. 100, comma 6, del D.Lgs. n. 81/2008 e successive
modifiche e integrazioni”.
Nella risposta la
Commissione “ritiene opportuno rimarcare come la previsione del comma 6
dell'articolo 100 del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni
si riferisca anche ad ipotesi nelle quali è necessario contemperare tra loro
esigenze di livello costituzionale, quali la tutela della salute e sicurezza
sul lavoro e l'erogazione (o la continuità nella erogazione) di servizi
pubblici essenziali per la popolazione. In simili situazioni, il Legislatore ha
ritenuto opportuno favorire la rapidità nello svolgimento dei lavori prevedendo
che i medesimi lavori si possano svolgere anche senza la redazione di un PSC. Ciò, beninteso,
ferma restando la necessità di applicare, senza altre eccezioni, ogni altra
disposizione del D.Lgs. n. 81/2008 e successive modifiche e integrazioni (e, in
particolare, del Titolo IV, che regolamenta i lavori nei "cantieri
temporanei e mobili" del medesimo decreto legislativo)”.
Con riferimento
dunque a tale regolamentazione legislativa, la Commissione ritiene in
conclusione che i “lavori necessari a garantire la continuità nell'erogazione
di servizi essenziali per la popolazione (quali, ed esempio, quelli relativi
alla erogazione di acqua, energia elettrica, gas o alla funzionalità delle reti
informatiche)
possano essere effettuati
senza necessità di redazione del PSC a condizione che essi siano lavori
necessari a fronteggiare una emergenza nella erogazione o comunque garantire la
continuità della erogazione dei servizi essenziali per la popolazione, la cui
interruzione determina in ogni caso l' insorgere di
un'emergenza”.
In questo senso – continua la Commissione – l’art. 100, comma 6 del D.Lgs. n.
81/2008 “prevede che il PSC possa non essere redatto per quei lavori la cui
esecuzione immediata è necessaria per
prevenire incidenti imminenti”.
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