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"I quesiti sul decreto 81: l’effettiva autonomia dei lavoratori autonomi"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
10/07/2013 -
Quesito
Un ispettore del lavoro ha contestato ad un lavoratore autonomo trovato
ad operare in un cantiere di essere datore di lavoro di un altro
lavoratore autonomo che lo coadiuvava e lo ha obbligato quindi ad
assumerlo come dipendente. E’ normale che un lavoratore autonomo possa
essere considerato datore di lavoro di un altro lavoratore autonomo dato
che entrambi sono iscritti regolarmente come tali alla Camera di
Commercio?
Risposta
Il lavoratore autonomo è definito nel D. Lgs. n.
81/2008 con l’art. 89 comma 1 lettera d), contenuto nel Titolo IV relativo ai
cantieri temporanei o mobili, come la
“persona
fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera
senza vincolo di subordinazione” e ad esso lo stesso D. Lgs. n. 81/2008 ha
destinato uno specifico articolo, il 21, con il quale ha stabilito che i lavoratori autonomi, che comunque
compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, hanno
l’obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni
di cui al titolo III dello stesso decreto legislativo, nonché di munirsi di
dispositivi di protezione individuale e di utilizzarli conformemente alle
disposizioni di cui allo stesso titolo III e di munirsi ancora di apposita
tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie
generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel
quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. Lo stesso
articolo 21 con il comma 2 ha anche fissata, per quanto riguarda i rischi
propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, la facoltà di
beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui
all'articolo 41 e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di
salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività
svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli
obblighi previsti da norme speciali.
Gli obblighi e le facoltà sopraindicate
sono posti a carico dei lavoratori autonomi allorquando questi prestino la loro
attività nell’ambito della propria organizzazione mentre quando gli stessi
devono operare nell’ambito di un appalto o subappalto in un cantiere temporaneo
o mobile, essendo posto a carico del committente l’obbligo di verificare anche
la loro idoneità tecnico professionale, sono tenuti a documentare il possesso
dei requisiti indicati nell’allegato XVII. Secondo tale Allegato, infatti, i
lavoratori autonomi dovranno esibire al committente o al responsabile dei
lavori la documentazione di cui al punto 2 dello stesso Allegato,
documentazione consistente nella:
“a) iscrizione alla
camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla
tipologia dell’appalto
b) specifica
documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente
decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
c) elenco dei
dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) attestati
inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove
espressamente previsti dal presente decreto legislativo
e) documento unico
di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007”.
Nel caso segnalato nel quesito che si riscontra sembra
evidente che l’ispettore che ha provveduto a contestare a uno dei due
lavoratori autonomi la mancata applicazione degli obblighi propri di un datore
di lavoro nei confronti dell’altro più che una vera e propria autonomia di uno
dall’altro avrà riscontrato, al di là della documentazione attestante la loro
iscrizione alla Camera di Commercio, degli elementi comprovanti una effettiva
condizione di subordinazione fra gli stessi quali ad esempio l’inesistenza di
una effettiva autonomia organizzativa ed operativa, lo svolgimento dell’attività
di uno sotto la direzione dell’altro, l’assenza di proprie attrezzature di
lavoro
da parte di quello che è stato considerato subordinato, le disposizioni
impartite da uno nei confronti dell’altro, l’orario di lavoro imposto per lo
svolgimento dell’attività da svolgere in cantiere, ecc. Elementi tutti questi
che hanno portato l’ispettore ad individuare una posizione fittizia di uno di
essi quale lavoratore autonomo e la sua posizione invece effettiva di
prestatore d’opera e quindi ad adottare di conseguenza i provvedimenti di
propria competenza. L’ispettore, in altre parole, non avrà riscontrato in
sostanza quell’elemento fondamentale che caratterizza il lavoratore autonomo,
così come definito all’art. 89 comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 81/2008, e
cioè “
l’assenza del vincolo di
subordinazione”.
Per meglio inquadrare il caso sottoposto all’esame si
richiama, infine, quanto disposto dell’art. 299 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81,
riguardante l’esercizio dei poteri direttivi, secondo il quale:
“le posizioni di
garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) (datore di
lavoro)
, d) (dirigente)
ed e) (preposto),
gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare
investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei
soggetti ivi definiti”,
articolo in base al quale i soggetti che esercitino
in
concreto
i poteri
giuridici propri dei datori di lavoro, dirigenti e preposti assumono di fatto a
proprio carico, ai fini dell’applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, gli obblighi
di legge del datore di lavoro e la posizione di garanzia nei confronti dei
lavoratori che fa capo allo stesso.
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