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"I quesiti sul decreto 81: l’effettiva autonomia dei lavoratori autonomi"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

10/07/2013 -
Quesito
Un ispettore del lavoro ha contestato ad un  lavoratore autonomo trovato ad operare in un cantiere di essere datore di lavoro di un altro lavoratore autonomo che lo coadiuvava e lo ha obbligato quindi ad assumerlo come dipendente. E’ normale che un lavoratore autonomo possa essere considerato datore di lavoro di un altro lavoratore autonomo dato che entrambi sono iscritti regolarmente come tali alla Camera di Commercio?

Risposta
Il lavoratore autonomo è definito nel D. Lgs. n. 81/2008 con l’art. 89 comma 1 lettera d), contenuto nel Titolo IV relativo ai cantieri temporanei o mobili, come la “persona fisica la cui attività professionale contribuisce alla realizzazione dell'opera senza vincolo di subordinazione” e ad esso lo stesso D. Lgs. n. 81/2008 ha destinato uno specifico articolo, il 21, con il quale ha stabilito che i lavoratori autonomi, che comunque compiono opere o servizi ai sensi dell’art. 2222 del codice civile, hanno l’obbligo di utilizzare attrezzature di lavoro in conformità alle disposizioni di cui al titolo III dello stesso decreto legislativo, nonché di munirsi di dispositivi di protezione individuale e di utilizzarli conformemente alle disposizioni di cui allo stesso titolo III e di munirsi ancora di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le proprie generalità, qualora effettuino la loro prestazione in un luogo di lavoro nel quale si svolgano attività in regime di appalto o subappalto. Lo stesso articolo 21 con il comma 2 ha anche fissata, per quanto riguarda i rischi propri delle attività svolte e con oneri a proprio carico, la facoltà di beneficiare della sorveglianza sanitaria secondo le previsioni di cui all'articolo 41 e di partecipare a corsi di formazione specifici in materia di salute e sicurezza sul lavoro, incentrati sui rischi propri delle attività svolte, secondo le previsioni di cui all'articolo 37, fermi restando gli obblighi previsti da norme speciali.
 
Gli obblighi e le facoltà sopraindicate sono posti a carico dei lavoratori autonomi allorquando questi prestino la loro attività nell’ambito della propria organizzazione mentre quando gli stessi devono operare nell’ambito di un appalto o subappalto in un cantiere temporaneo o mobile, essendo posto a carico del committente l’obbligo di verificare anche la loro idoneità tecnico professionale, sono tenuti a documentare il possesso dei requisiti indicati nell’allegato XVII. Secondo tale Allegato, infatti, i lavoratori autonomi dovranno esibire al committente o al responsabile dei lavori la documentazione di cui al punto 2 dello stesso Allegato, documentazione consistente nella:
 
“a) iscrizione alla camera di commercio, industria ed artigianato con oggetto sociale inerente alla tipologia dell’appalto
b) specifica documentazione attestante la conformità alle disposizioni di cui al presente decreto legislativo di macchine, attrezzature e opere provvisionali
c) elenco dei dispositivi di protezione individuali in dotazione
d) attestati inerenti la propria formazione e la relativa idoneità sanitaria ove espressamente previsti dal presente decreto legislativo
e) documento unico di regolarità contributiva di cui al Decreto Ministeriale 24 ottobre 2007”.
 
Nel caso segnalato nel quesito che si riscontra sembra evidente che l’ispettore che ha provveduto a contestare a uno dei due lavoratori autonomi la mancata applicazione degli obblighi propri di un datore di lavoro nei confronti dell’altro più che una vera e propria autonomia di uno dall’altro avrà riscontrato, al di là della documentazione attestante la loro iscrizione alla Camera di Commercio, degli elementi comprovanti una effettiva condizione di subordinazione fra gli stessi quali ad esempio l’inesistenza di una effettiva autonomia organizzativa ed operativa,  lo svolgimento dell’attività di uno sotto la direzione dell’altro, l’assenza di proprie attrezzature di lavoro da parte di quello che è stato considerato subordinato, le disposizioni impartite da uno nei confronti dell’altro, l’orario di lavoro imposto per lo svolgimento dell’attività da svolgere in cantiere, ecc. Elementi tutti questi che hanno portato l’ispettore ad individuare una posizione fittizia di uno di essi quale lavoratore autonomo e la sua posizione invece effettiva di prestatore d’opera e quindi ad adottare di conseguenza i provvedimenti di propria competenza. L’ispettore, in altre parole, non avrà riscontrato in sostanza quell’elemento fondamentale che caratterizza il lavoratore autonomo, così come definito all’art. 89 comma 1 lettera d) del D. Lgs. n. 81/2008, e cioè “ l’assenza del vincolo di subordinazione”.
 
Per meglio inquadrare il caso sottoposto all’esame si richiama, infine, quanto disposto dell’art. 299 del D. Lgs. 9/4/2008 n. 81, riguardante l’esercizio dei poteri direttivi, secondo il quale:
 
“le posizioni di garanzia relative ai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) (datore di lavoro) , d) (dirigente) ed e) (preposto), gravano altresì su colui il quale, pur sprovvisto di regolare investitura, eserciti in concreto i poteri giuridici riferiti a ciascuno dei soggetti ivi definiti”,
 
articolo in base al quale i soggetti che esercitino in concreto  i poteri giuridici propri dei datori di lavoro, dirigenti e preposti assumono di fatto a proprio carico, ai fini dell’applicazione del D. Lgs. n. 81/2008, gli obblighi di legge del datore di lavoro e la posizione di garanzia nei confronti dei lavoratori che fa capo allo stesso.

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