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"Impianti termici, in vigore il nuovo Regolamento sulla manutenzione"
fonte www.edilportale.ocm / Sicurezza
12/07/2013 - Entra in vigore oggi il Regolamento sulla manutenzione degli impianti termici negli edifici (
Dpr 74/2013).
Il nuovo Regolamento adegua alle norme europee la disciplina italiana sull’ispezione e manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per gli esperti e gli organismi cui affidare i compiti di ispezione, nell’edilizia pubblica e privata.
Il provvedimento semplifica le procedure per gli impianti con una potenza minore di 100 Kw, che rappresentano il 90% del totale, prevedendo che i controlli su questi impianti non siano più annuali, ma biennali o quadriennali a seconda della potenza e del tipo di alimentazione.
Vengono fissati i valori massimi della temperatura degli ambienti: per il riscaldamento, 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici a destinazione industriale o artigianale e 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici; per la climatizzazione estiva, 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici. Gli impianti di riscaldamento potranno restare accesi per un numero massimo di mesi all’anno e di ore giornaliere, differenziati per zona climatica, derogabili dai Comuni.
Il Regolamento definisce i requisiti dei responsabili dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva: il responsabile dell’impianto risponde del mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente. Il responsabile dell’impianto deve essere soggetto diverso dal venditore di energia per l’impianto stesso.
Per gli impianti termici di potenza superiore a 350 kWm il responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa alla gestione e manutenzione degli impianti termici, o di apposita attestazione. Le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del DM 37/2008 “Impianti negli edifici”.
In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti termici, va effettuato anche un controllo dell’efficienza energetica e redatto apposito Rapporto che va trasmesso al Catasto degli impianti termici.
Le autorità competenti effettuano accertamenti e ispezioni per verificare l’osservanza delle norme sul contenimento dei consumi di energia degli impianti termici. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale sopra i 10 kW e di climatizzazione estiva sopra i 12 kW.
Per gli impianti di climatizzazione invernale tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl, e per gli impianti di climatizzazione estiva tra 12 kW e 100 kW, il controllo di efficienza energetica effettuato dal manutentore o dal responsabile sostituisce l’ispezione.
Il Regolamento si applica nelle Regioni e Province autonome che non abbiano già recepito la Direttiva 2002/91/CE. quelle che l’hanno recepita devono assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con il Regolamento.
Oggi entra in vigore anche il Regolamento sull’accreditamento dei certificatori energetici ( Dpr 75/2013) ( leggi tutto).
Con i due provvedimenti l’Italia completa, in ampio ritardo, il recepimento della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, Direttiva da poco sostituita dalla 2010/31/UE, mettendo fine ad una lunga serie di richiami della Commissione europea, deferimenti alla Corte di Giustizia e rischio di nuove condanne da parte della Corte di Giustizia.
Il nuovo Regolamento adegua alle norme europee la disciplina italiana sull’ispezione e manutenzione degli impianti per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici, e definisce i requisiti professionali e i criteri di accreditamento per gli esperti e gli organismi cui affidare i compiti di ispezione, nell’edilizia pubblica e privata.
Il provvedimento semplifica le procedure per gli impianti con una potenza minore di 100 Kw, che rappresentano il 90% del totale, prevedendo che i controlli su questi impianti non siano più annuali, ma biennali o quadriennali a seconda della potenza e del tipo di alimentazione.
Vengono fissati i valori massimi della temperatura degli ambienti: per il riscaldamento, 18°C + 2°C di tolleranza per gli edifici a destinazione industriale o artigianale e 20°C + 2°C di tolleranza per tutti gli altri edifici; per la climatizzazione estiva, 26°C - 2°C di tolleranza per tutti gli edifici. Gli impianti di riscaldamento potranno restare accesi per un numero massimo di mesi all’anno e di ore giornaliere, differenziati per zona climatica, derogabili dai Comuni.
Il Regolamento definisce i requisiti dei responsabili dell’esercizio, della conduzione, del controllo e della manutenzione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva: il responsabile dell’impianto risponde del mancato rispetto delle norme in materia di sicurezza e di tutela dell’ambiente. Il responsabile dell’impianto deve essere soggetto diverso dal venditore di energia per l’impianto stesso.
Per gli impianti termici di potenza superiore a 350 kWm il responsabile deve essere in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001 relativa alla gestione e manutenzione degli impianti termici, o di apposita attestazione. Le operazioni di controllo e manutenzione degli impianti devono essere eseguite da ditte abilitate ai sensi del DM 37/2008 “Impianti negli edifici”.
In occasione degli interventi di controllo ed eventuale manutenzione degli impianti termici, va effettuato anche un controllo dell’efficienza energetica e redatto apposito Rapporto che va trasmesso al Catasto degli impianti termici.
Le autorità competenti effettuano accertamenti e ispezioni per verificare l’osservanza delle norme sul contenimento dei consumi di energia degli impianti termici. Le ispezioni si effettuano su impianti di climatizzazione invernale sopra i 10 kW e di climatizzazione estiva sopra i 12 kW.
Per gli impianti di climatizzazione invernale tra 10 kW e 100 kW, alimentati a gas, metano o gpl, e per gli impianti di climatizzazione estiva tra 12 kW e 100 kW, il controllo di efficienza energetica effettuato dal manutentore o dal responsabile sostituisce l’ispezione.
Il Regolamento si applica nelle Regioni e Province autonome che non abbiano già recepito la Direttiva 2002/91/CE. quelle che l’hanno recepita devono assicurata la coerenza dei loro provvedimenti con il Regolamento.
Oggi entra in vigore anche il Regolamento sull’accreditamento dei certificatori energetici ( Dpr 75/2013) ( leggi tutto).
Con i due provvedimenti l’Italia completa, in ampio ritardo, il recepimento della Direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico nell’edilizia, Direttiva da poco sostituita dalla 2010/31/UE, mettendo fine ad una lunga serie di richiami della Commissione europea, deferimenti alla Corte di Giustizia e rischio di nuove condanne da parte della Corte di Giustizia.
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