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"Compenso professionale, valida la clausola che condiziona il pagamento della parcella ad un evento futuro e incerto"
fonte www.lavoripubblici.it / Normativa
12/07/2013 - La clausola che
condiziona il compenso del professionista ingegnere o architetto ad un
evento futuro e incerto non è affetta da nullità anche se la prestazione
professionale è resa ad un soggetto privato.
Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 15786 del 24 giugno scorso che ha seguito i principi espressi dalla stessa Corte a Sezioni unite (Cass. SS.UU. 19/9/2005 n. 18450), che, pur applicati in una fattispecie nella quale il committente era una pubblica amministrazione, sono pienamente applicabili anche nel caso in cui il committente sia un soggetto privato.
Va preliminarmente osservato che la fattispecie analizzata dalla Suprema Corte è datata 1994 quando ancora esistevano le tariffe professionali e riguarda 3 professionisti architetti che non si erano visti riconoscere il compenso per una prestazione professionale che non si era conclusa con il rilascio della concessione edilizia.
In particolare, il richiamato precedente della Corte a sezioni unite, con riferimento alla specifica problematica della condizione sospensiva che condiziona il diritto al compenso del professionista, ha affermato i seguenti principi:
In conclusione, dal principio di inderogabilità della tariffa professionale non deriva la nullità (non prevista) della clausola, liberamente pattuita, che condiziona il pagamento al verificarsi di una condizione. Gli ermellini hanno ricordato i principi ribaditi sempre in cassazione con la sentenza n. 21235 del 05/10/2009 con la quale si è affermato che "il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 cod. civ. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, primo comma, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato".
In definitiva, la violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari non importa la nullità, ex art. 1418, primo comma, cod. civ., del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale.
Lo ha affermato la Suprema Corte di Cassazione con la sentenza n. 15786 del 24 giugno scorso che ha seguito i principi espressi dalla stessa Corte a Sezioni unite (Cass. SS.UU. 19/9/2005 n. 18450), che, pur applicati in una fattispecie nella quale il committente era una pubblica amministrazione, sono pienamente applicabili anche nel caso in cui il committente sia un soggetto privato.
Va preliminarmente osservato che la fattispecie analizzata dalla Suprema Corte è datata 1994 quando ancora esistevano le tariffe professionali e riguarda 3 professionisti architetti che non si erano visti riconoscere il compenso per una prestazione professionale che non si era conclusa con il rilascio della concessione edilizia.
In particolare, il richiamato precedente della Corte a sezioni unite, con riferimento alla specifica problematica della condizione sospensiva che condiziona il diritto al compenso del professionista, ha affermato i seguenti principi:
- a) le parti di un rapporto contrattuale ben possono prevedere, nell'esercizio dell'autonomia privata, che l'efficacia di un'obbligazione nascente dal contratto resti condizionata, in senso sospensivo o risolutivo, ad un evento futuro ed incerto (artt. 1322 - 1353 c.c.).
- b) tale principio deve trovare applicazione anche con riguardo alla specifica clausola contrattuale volta a condizionare il diritto al compenso, spettante al professionista (nella specie era condizionato al finanziamento di un'opera pubblica);
- c) nella disciplina delle professioni intellettuali il contratto costituisce la fonte principale per la determinazione del compenso, mentre la relativa tariffa rappresenta una fonte sussidiaria e suppletiva, alla quale è dato ricorrere, ai sensi dell'art. 2233 c.c. soltanto in assenza di pattuizioni al riguardo e pertanto le limitazioni al potere di autonomia delle parti e la prevalenza della liquidazione in base a tariffa possono derivare soltanto da leggi formali o da altri atti aventi forza di legge riguardanti gli ordinamenti professionali;
- d) il primato della fonte contrattuale impone di ritenere che il compenso spettante al professionista, ancorché elemento naturale del contratto di prestazione d'opera intellettuale, sia liberamente determinabile dalle parti e possa anche formare oggetto di rinuncia da parte del professionista, salva resistenza di specifiche norme proibitive che, limitando il potere di autonomia delle parti, rendano indisponibile il diritto al compenso per la prestazione professionale e vincolante la determinazione del compenso stesso in base a tariffe;
- e) nella normativa concernente le professioni di ingegnere ed architetto manca una disposizione espressa diretta a sanzionare con la nullità eventuali clausole in deroga alle tariffe e, sul piano logico, le norme sull'inderogabilità dei minimi tariffari sono contemplate non a tutela di un interesse generale della collettività ma di un interesse di categoria, onde per una clausola che si discosti da tale principio non è configurabile - in difetto di un'espressa previsione normativa in tal senso - il ricorso alla sanzione della nullità, dettata per tutelare la violazione d'interessi generali;
- f) il principio d'inderogabilità è diretto ad evitare che il professionista possa essere indotto a prestare la propria opera a condizioni lesive della dignità della professione (sicché la sua violazione, in determinate circostanze, può assumere rilievo sul piano disciplinare), ma non si traduce in una norma imperativa idonea a rendere invalida qualsiasi pattuizione in deroga, allorché questa sia stata valutata dalle parti nel quadro di una libera ponderazione dei rispettivi interessi;
- g) queste considerazioni risultano ancor più valide quando il diritto al compenso vantato dal professionista non forma oggetto di una rinunzia espressa già in sede di stipula del contratto col quale l'incarico professionale è affidato, ma con apposita clausola viene condizionato inserendosi quindi nel complessivo assetto d'interessi perseguito dalle parti col negozio posto in essere;
- h) in tali casi non può neppure affermarsi che le parti abbiano voluto un negozio a titolo gratuito. Il contratto d'opera professionale resta (normalmente) oneroso, ma in esso è introdotto per volontà dei contraenti un elemento ulteriore, cioè un evento che condiziona il pagamento del compenso al finanziamento dell'opera, in assenza del quale quest'ultima non può essere eseguita.
In conclusione, dal principio di inderogabilità della tariffa professionale non deriva la nullità (non prevista) della clausola, liberamente pattuita, che condiziona il pagamento al verificarsi di una condizione. Gli ermellini hanno ricordato i principi ribaditi sempre in cassazione con la sentenza n. 21235 del 05/10/2009 con la quale si è affermato che "il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art. 2233 cod. civ. pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta fra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe e agli usi e, infine, alla determinazione del giudice, mentre non operano i criteri di cui all'art. 36, primo comma, Cost., applicabili solo ai rapporti di lavoro subordinato".
In definitiva, la violazione dei precetti normativi che impongono l'inderogabilità dei minimi tariffari non importa la nullità, ex art. 1418, primo comma, cod. civ., del patto in deroga, in quanto trattasi di precetti non riferibili ad un interesse generale, cioè dell'intera collettività, ma solo ad un interesse della categoria professionale.
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