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"La responsabilità del committente per violazioni commesse dall’appaltatore"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
22/07/2013 -
Viene affrontato in questa interessante sentenza della Corte di
Cassazione penale l’importante tema della individuazione delle
responsabilità in materia di salute e sicurezza sul lavoro nel caso di
appalti e subappalti ed in particolare della individuazione della
responsabilità del committente anche per quanto riguarda un eventuale
infortunio accaduto ad un dipendente dell’impresa appaltatrice. La Corte
suprema fa riferimento in particolare al principio di effettività in
base al quale il committente viene
ritenuto responsabile per le eventuali violazioni ed inosservanze
commesse dall’appaltatore in materia di salute e sicurezza sul lavoro se
lo stesso si ingerisce di fatto nella organizzazione della ditta
appaltatrice e nell’esecuzione dell’opera appaltata e nel caso in cui
sia riscontrabile un suo materiale coinvolgimento ed una sua concreta
ingerenza nella realizzazione dell’opera stessa, dando ordini e
disposizioni in merito alla sua esecuzione, gestendo altresì la
effettiva organizzazione dell’impresa appaltatrice e facendo così venire
meno di fatto il requisito principale di un appalto “
genuino” e cioè l’autonomia dell’appaltatore.
Il fatto
La Corte d'Appello ha confermata la sentenza di condanna
emessa dal Tribunale nei confronti dell’amministratore di una società, in
qualità di proprietaria di un edificio industriale e committente dei lavori
appaltati per la ricostruzione dell’immobile medesimo, in ordine al delitto di
cui all'art. 589, 2^ comma cod. pen. aggravato dalla violazione delle norme antinfortunistiche.
Presso il cantiere edile installato per la ricostruzione, a causa del crollo di
una porzione di cornicione di un fabbricato, un operaio, mentre era intento
insieme ad altri alla demolizione e taglio di muri dell’edificio industriale, veniva
investito da pietre e calcinacci riportando lesioni che ne cagionavano il
decesso. La ricostruzione dell'intero immobile era stata affidata, a mezzo di
contratto di appalto, ad una società immobiliare di cui l’imputato era socio
accomandatario e legale rappresentante, la quale aveva a sua volta sottoscritto
dei contratti di subappalto con società ed imprese terze tra le quali la ditta
alle cui dipendenze lavorava la vittima dell’infortunio.
L’imputato è stato ritenuto dal Tribunale responsabile
del delitto ascritto in quanto titolare di una posizione di garanzia, essendo
stato delegato in materia di sicurezza e prevenzione sui luoghi di lavoro della
società di cui era anche legale rappresentante, nonché direttore del cantiere e
di soggetto che di fatto gestiva e sovrintendeva l'esecuzione dei lavori,
avendo, nel caso specifico, disposto le demolizioni che
avevano determinato il crollo che aveva travolto l'operaio e dando altresì
direttive per la loro esecuzione. La Corte d'Appello, nel far proprio l'iter
motivazionale della sentenza di primo grado, nel confutarle aveva ritenute
infondate le ragioni poste a base del gravame proposto dal ricorrente.
Il
ricorso in Cassazione e le motivazioni
L’imputato ha fatto ricorso in Cassazione adducendo
diverse motivazioni. Con riferimento alla delega alla quale aveva fatto
riferimento la Corte di Appello lo stesso ha sostenuto che a seguito della
stessa non derivava alcuna posizione di garanzia nel cantiere atteso che essa
risultava generica e sfornita di una specificazione del necessario relativo
potere di spesa trattandosi quindi di un'attribuzione di potere senza però
avere di fatto la disponibilità di autonomia finanziaria per poter garantire la
corretta esecuzione della delega stessa. Per altro, ha sostenuto il ricorrente,
l'intera opera di recupero dell'immobile, teatro dell'infortunio, era stato
appaltata ad un’impresa appaltatrice il cui legale rappresentante era stato
ritenuto colpevole, essendo lo stesso gravato dalla posizione di responsabile
in materia di prevenzione all'interno del cantiere avendone la gestione, il
quale, a sua volta, aveva stipulato contratti di subappalto con altre imprese
per l'esecuzione di opere frazionate. Pertanto, secondo il ricorrente, non era
lui a dover assicurare il coordinamento tra le maestranze presenti in cantiere,
bensì il legale rappresentante della impresa aggiudicataria della realizzazione
di tutte le opere. Ha sostenuto altresì il ricorrente di non aver rivestito in
cantiere un ruolo sovraordinato che lo poneva in condizioni di effettuare
concreti interventi a tutela della incolumità dei lavoratori e che comunque non
vi era stata l’asserita ingerenza nell'esecuzione dei lavori.
È pur vero, ha aggiunto il ricorrente, che anche il
committente può essere destinatario delle norme antinfortunistiche, ma solo
quando riduca l'autonomia dell'appaltatore e si ingerisca nell'esecuzione delle
opere, circostanza questa non verificatasi nel caso in esame.
Le
decisioni della suprema Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il
ricorso ritenendo le motivazioni manifestamente infondate. La questione portata
al vaglio della Corte d’Appello, ha precisato la suprema Corte, prospettata
come violazione di legge, non ha riguarda la carenza dei presidi
antinfortunistici che hanno determinato la morte dell'operaio ma la sussistenza
in capo all’imputato della posizione di garanzia. La Sez. IV ha rilevato che
dall’istruttoria svolta era emerso che il ricorrente rivestisse non solo la
qualità di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della società
proprietaria complesso immobiliare oggetto della ristrutturazione, committente
dei lavori, con specifica delega in materia di sicurezza e prevenzione sui
luoghi di lavoro e di direttore di cantiere ma, soprattutto, che lo stesso di
fatto gestiva e sovrintendeva l'esecuzione delle opere edili e che inoltre, nel
caso specifico, aveva disposto le demolizioni che avevano determinato il crollo
del cornicione che aveva travolto la vittima dando altresì direttive in merito.
La Sez. IV ha posto in evidenza, altresì, che i giudici
di appello avevano innanzitutto affermato la sussistenza del nesso di causalità
tra la morte dell'operaio e la violazione di norme antinfortunistiche,
inosservanze peraltro non contestate dal ricorrente, e che inoltre era emerso
chiaramente da prove e testimonianza che il committente aveva avuto un
effettivo potere di ingerenza nel processo lavorativo in corso nel cantiere.
Nel porre, infine, in evidenza che era comunque emerso il mantenimento da parte
dell'imputato dei poteri direttivi generali in ordine all'organizzazione del
cantiere la Sez, IV ha così concluso affermando che “
secondo l'insegnamento della suprema Corte in punto di responsabilità
per ingerenza il committente risponde penalmente degli eventi dannosi comunque
determinatisi, in ragione dell'attività di esecuzione svolta dal
subappaltatore, quando si sia ingerito nell'esecuzione dell'opera mediante una
condotta che abbia determinato o concorso a determinare l'inosservanza di norme
di legge, regolamento o prudenziali, poste a tutela dell'altrui incolumità”.
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