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"Procedure per la valutazione dei rischi nelle imprese edili"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza sul lavoro
23/07/2013 - Esistono per le
imprese edili dei
modelli di riferimento per
effettuare la valutazione dei rischi,
individuare adeguatamente le misure di prevenzione/protezione e
elaborare un programma atto a garantire il miglioramento nel tempo dei
livelli di sicurezza?
Fornire un modello di riferimento per il comparto edile è lo scopo del documento “
Procedura per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nelle imprese edili - Artt. 17, 28, 29 D. Lgs. n. 81/08” elaborato dall’Associazione Nazionale Costruttori Edili ( ANCE) e di cui PuntoSicuro presenta una versione aggiornata al mese di maggio 2013.
La procedura fornisce utili istruzioni operative per redigere il
documento di valutazione del rischio (DVR), documento che è riportato nella sezione II della pubblicazione dell’Ance insieme ad altri modelli di allegati del DVR.
A questo proposito l’Ance sottolinea che:
- l’indicazione dei criteri seguiti per la valutazione dei rischi
“è impostata sulla base di quanto contenuto nelle ricerche condotte dal
C.P.T. di Torino riguardanti la valutazione dei rischi durante il lavoro
nelle attività edili e riportate nel manuale “ La valutazione dei rischi nelle costruzioni edili”, realizzato in collaborazione con INAIL Piemonte”;
- al di là della procedura “in ogni caso ciascuna impresa deve
effettuare la propria valutazione sulla base della realtà aziendale”.
Riguardo
al
campo di applicazione si segnala
che la procedura “è applicabile a tutte le tipologie di imprese che effettuano
lavori edili o di ingegneria civile il cui elenco è riportato nell’allegato X
del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. L’applicazione della metodologia consente di
assolvere agli obblighi di cui agli articoli 17, 28 e 29 del D. Lgs. n.81/08”.
In
particolare nel documento “sono evidenziati parte dei
contenuti minimi per la redazione del
piano operativo di sicurezza, come definito all’art. 89
comma 1 lettera h) del D. Lgs. n. 81/08 e s.m.i.. Tali contenuti devono essere
ripresi ed integrati con gli altri elementi elencati al punto 3.2.
dell’allegato XV al fine di adempiere all’obbligo di cui all’articolo 96, comma
1, lettera g)”.
Rimandandovi
alla lettura integrale del documento dell’Ance, riportiamo brevemente alcune
istruzioni relative alle
indicazioni da
seguire per effettuare la valutazione dei rischi secondo il modello di DVR
allegato.
Lo
schema della procedura proposta prevede
cinque
passi.
1° passo: Identificazione dell’azienda
Nella
prima parte del DVR è necessario inserire i
dati identificativi dell’azienda, le “informazioni ritenute utili
ad identificare con chiarezza la tipologia, le caratteristiche, la
localizzazione geografica dell’impresa e la sua posizione assicurativo-previdenziale”.
È necessario inoltre indicare “il settore produttivo in generale”, le eventuali
“certificazioni in possesso dell’impresa e altre eventuali informazioni utili a
qualificare l’impresa esecutrice (qualità, SGSL, asseverazione, SGA,
certificazioni, ecc.)”. Possono inoltre essere inserite (nel campo NOTE)
eventuali ulteriori informazioni che caratterizzano l’azienda.
In
questa fase è necessario dare anche informazioni relative all’
individuazione delle figure aziendali,
inserendo i nominativi delle figure “che ricoprono ruoli significativi
all’interno dell’impresa”.
Nel
documento Ance è presente un elenco, a titolo esemplificativo, dei ruoli
significativi nelle: imprese fino a 10 lavoratori; imprese fino a 50 lavoratori;
imprese oltre 50 lavoratori.
L’Ance
segnala che “per l’attività di cantiere la figura di dirigente è il direttore
di cantiere, quale soggetto che ‘
attua
le direttive del datore di lavoro organizzando l’attività lavorativa e
vigilando su di essa’. Alla posizione
tipica del preposto si riconducono le figure del capocantiere,
dell’assistente e del caposquadra”.
2° passo: relazione sulla valutazione dei
rischi
La
valutazione dei rischi, come richiesto dal D.Lgs. 81/08, “deve essere
effettuata dal datore di lavoro in collaborazione con il Responsabile del
Servizio di Prevenzione e Protezione, il medico competente, previa consultazione
del Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza”.
La valutazione
deve riguardare “sia le attività fisse dell’impresa (uffici, eventuali
magazzini, officina, ecc.) sia quelle di cantiere”.
Nella
seconda sezione del DVR allegato “possono essere richiamate le relazioni tecniche
delle eventuali misurazioni relative ad esempio al rischio rumore, al rischio
vibrazioni e al rischio chimico”. Sono inoltre da “indicare i metodi di
coinvolgimento dei lavoratori o altre osservazioni sulle modalità di
effettuazione della valutazione”.
Riguardo
ai
criteri adottati per la valutazione
dei rischi, “il metodo utilizzato per la redazione del DVR si basa sulla:
- definizione
di apposite
schede bibliografiche di
riferimento che contengono le indicazioni utili per l’applicazione delle
strategie di prevenzione e protezione;
- elaborazione
delle
schede di gruppo omogeneo con
le diverse tipologie di rischio e le relative misure tecniche di prevenzione”.
Nella
pubblicazione sono riportati i modelli per l’elaborazione delle schede: l’impresa
“può utilizzare i modelli di scheda proposti, compilandoli ed adattandoli alle
proprie caratteristiche operative”.
È
evidente che se i criteri seguiti per la valutazione dei rischi si dovessero differenziare
in tutto o in parte da quelli descritti nella presente pubblicazione, occorrerà
specificarli espressamente nel DVR.
3°
passo: analisi e valutazione dei rischi
In questa fase avviene la
descrizione delle attività/lavorazioni
nei luoghi di lavoro.
Ad
esempio gli ambienti di lavoro possono essere schematizzati nel modo seguente:
- “Ufficio: attività di segreteria,
disegno, archiviazione;
- Magazzino: carico/scarico
materiali, deposito materiali;
- Officina: riparazione/riparazione di macchine,
impianti ed attrezzature;
- Cantiere: lavorazioni svolte in cantiere
(ad esempio, fondazioni, strutture, intonaci)”.
Un
elenco delle attività/lavorazioni è riportato nell’allegato “
Albero delle
attività”.
Dall’analisi dell’albero delle attività
emergono le
principal
i tipologie di rischio riscontrabili nel
settore delle costruzioni: “ cadute
dall'alto; seppellimento, sprofondamento; urti, colpi, impatti,
compressioni; punture, tagli, abrasioni; vibrazioni; scivolamenti, cadute a
livello; calore, fiamme; freddo; elettrici; radiazioni non ionizzanti; rumore; cesoiamento,
stritolamento; caduta materiale dall'alto; annegamento; investimento; movimentazione
manuale dei carichi; polveri, fibre; fumi; nebbie; getti, schizzi; gas, vapori;
bitume; amianto; infezioni da microrganismi”.
Ad
ognuno dei rischi presenti nei diversi rami dell’albero delle attività è stato “attribuito
un indice di attenzione, scalato da 1 a 5, in funzione della probabilità che si
verifichi l’evento lesivo e dalla gravita dell’evento lesivo, qualora si
verificasse”.
In
particolare la valutazione dei rischi e la conseguente individuazione delle
misure di prevenzione e protezione “sono realizzati attraverso la compilazione
delle schede bibliografiche di riferimento e delle schede di gruppo omogeneo;
tali schede costituiscono pertanto la parte fondamentale del Documento di
Valutazione dei Rischi. È quindi compito dell’impresa elaborare le proprie
schede di gruppo omogeneo e le schede bibliografiche di riferimento, da
riportare all’interno del Documento di valutazione dei rischi”.
Si
ricorda che per “
gruppo omogeneo” si
intendono i lavoratori “che svolgono le medesime attività, con le medesime
attrezzature, per lo stesso periodo di tempo e, conseguentemente, con l’esposizione
agli stessi rischi, nei confronti dei quali e stata pertanto sviluppata la
medesima attività di prevenzione e protezione”.
È importante
– sottolinea l’Ance – “che ad ogni gruppo omogeneo corrisponda, anche
attraverso documentazione esterna al DVR, (ad es. specifico allegato, libro
unico del lavoro, ecc), il nominativo dei lavoratori operanti nell’impresa”.
Per valutare
i rischi e determinare le misure di sicurezza da adottare per i lavoratori dell’impresa
devono essere analizzate tutte le
mansioni
da essi svolte. Tale analisi “ha portato alle stesura delle
schede di gruppo omogeneo dei
lavoratori che sintetizzano i risultati della valutazione”.
In
particolare esse contengono:
- le
specifiche attività svolte e la relativa percentuale di tempo di esposizione;
- i
rischi ai quali il gruppo omogeneo è esposto;
- l’indice
di attenzione per ogni rischio”;
- la
sorveglianza sanitaria;
- l’informazione,
la formazione e l’addestramento da attuare;
- la
documentazione di informazione a corredo per la mansione svolta, costituita
dalla scheda di gruppo omogeneo di appartenenza, dalle schede bibliografiche di
riferimento e da eventuali altri documenti inerenti la prevenzione e la
protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori”.
È
compito dell’impresa costruire le schede di gruppo omogeneo sulla base delle
istruzioni riportate nell’allegato “Guida alla compilazione delle schede di
gruppo omogeneo”.
Dopo
aver ricordato che le schede bibliografiche di riferimento sono schede di
analisi, valutazione e successiva individuazione delle misure di prevenzione e
protezione, la pubblicazione riporta indicazioni relative a specifici
rapporti di valutazione (movimentazione manuale dei carichi, rumore,
vibrazioni, radiazioni ottiche, agenti chimici, ...), a
gruppi di lavoratori esposti a rischi
particolari (stress lavoro
correlato, stato di gravidanza, ...) e a
mansioni
che
espongono a rischi
specifici (sono “quelle che richiedono una riconosciuta capacità
professionale, una specifica esperienza, un’adeguata formazione e addestramento”,
ad esempio quelle relative a lavorazioni per le quali la normativa vigente
prevede la frequenza di un particolare corso di formazione, quelle che
richiedono l’uso di DPI
di terza categoria o quelle che prevedono l’esposizione a sostanze
cancerogene).
4° passo: programma delle misure per il
miglioramento dei livelli di sicurezza
Per
programma di miglioramento “si intende il programma delle misure atte a
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di salute e sicurezza (fra le
quali ad esempio il controllo delle misure di sicurezza attuate per verificarne
lo stato di efficienza e di funzionalità). Da un punto di vista metodologico,
ai fini della gestione dei rischi, è utile suddividere le misure di prevenzione
e protezione previste per il piano di miglioramento, tra quelle tecniche,
organizzative/procedurali, dispositivi di protezione individuali,
formazione/addestramento, informazione, sorveglianza sanitaria. Le misure
ritenute opportune per il miglioramento della tutela della salute e sicurezza
dei lavoratori dovranno essere indicate”.
Devono
anche essere indicati “i dati relativi all’incaricato/i della realizzazione
(che può essere lo stesso datore di lavoro), delle misure di miglioramento e la
data di attuazione delle stesse”.
5° passo: approvazione e comunicazione del
documento
Concludiamo
questa brevissima presentazione delle procedure ricordando che il documento di
valutazione dei rischi “deve essere munito di data attestata dalla
sottoscrizione del documento da parte di: datore di lavoro; responsabile
del servizio di prevenzione di protezione; rappresentante dei lavoratori
per la sicurezza; medico competente”.
L’Ance
ricorda alcune delle modalità con cui si può scegliere di munire il documento
di
data certa:
-
“apposizione presso un ufficio postale del timbro direttamente sul documento;
-PEC;
-
marca temporale;
-
spedizione a mezzo raccomandata allo stesso mittente del documento con
l'apposizione del timbro postale”.
Associazione
Nazionale Costruttori Edili, “ Procedura
per la valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute nelle imprese edili
- Artt. 17, 28, 29 D. Lgs. n. 81/08”, Rev. 2 dell’8 maggio 2013 (formato PDF, 646 kB).
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