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"Il percorso più semplice per la valutazione del rischio chimico"
fonte www.puntosicuro.it / Salute
25/07/2013 - Con riferimento a quanto richiesto dalla normativa vigente, per facilitare idonee
valutazioni del rischio chimico è stato approvato già nel 2003 - dai gruppi tecnici delle Regioni Emilia-Romagna, Toscana e Lombardia - il Modello di Valutazione del Rischio Chimico, denominato con l’acronimo " MoVaRisCh".
Il modello è stato approvato – e successivamente più volte aggiornato -
in applicazione alle Linee Guida del Titolo VII-bis D.Lgs. 626/94, ora
Titolo IX Capo I Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, proposte dal
Coordinamento Tecnico per la Sicurezza nei luoghi di lavoro delle
Regioni e delle Province autonome.
Sul sito dell’ Azienda Unità Sanitaria Locale di Modena viene ora presentato un
aggiornamento del 16 gennaio 2013 al regolamento CLP – aggiornamento ancora in versione “bozza” – del documento “
Modello
di valutazione del rischio da agenti chimici pericolosi per la salute
ad uso delle piccole e medie imprese (Titolo IX Capo I - D.Lgs. 81/08)” di presentazione del MoVaRisCh.
Ricordiamo che il metodo è una modalità di analisi che attraverso un “
percorso informatico semplice consente di effettuare la valutazione del rischio chimico per la salute dei lavoratori secondo quanto previsto dall'articolo 223 del D.Lgs. 81/08”. Il modello va inteso come un
percorso di "facilitazione" che
“rende possibile classificare ogni lavoratore esposto ad agenti chimici
pericolosi in rischio irrilevante per la salute o non irrilevante per
la salute in considerazione agli adempimenti del Titolo IX Capo I D.Lgs.
81/08”.
In
particolare il modello individua “un percorso semplice, il più semplice
possibile, per effettuare la valutazione del rischio da parte delle piccole
imprese Artigiane, Industriali, del Commercio e dei Servizi senza dover
accedere, almeno in questa fase, a valutazioni con misurazione dell’agente
chimico”.
Occorre
tuttavia “ribadire che le misure di prevenzione e protezione di carattere
generale, quali quelle previste dall’Allegato IV D.Lgs.81/08 Punti 2. (Presenza
nei luoghi di lavoro di agenti nocivi), 3. (Vasche, Canalizzazioni, Tubazioni,
Serbatoi, Recipienti, Silos) e 4. (Misure contro l’incendio e l’esplosione) e
dall’articolo 224 comma 1. del D.Lgs.81/08, devono essere adottate prima di
eseguire la valutazione
del rischio”.
Nella
premessa del documento aggiornato si sottolinea che
in alternativa alla misurazione dell’agente chimico “è possibile, e
largamente praticato, l’
uso di sistemi
di valutazione del rischio basati su relazioni matematiche (o su modelli
grafici) denominati
algoritmi
(letteralmente: procedure di calcolo). Gli algoritmi (o i modelli) sono
procedure che assegnano un valore numerico ad una serie di fattori o parametri
che intervengono nella determinazione del rischio pesando, per ognuno di essi
in modo diverso, l’importanza assoluta e reciproca sul risultato valutativo
finale”.
Un algoritmo
(e dunque un modello) risulta “tanto più efficiente quanto più i fattori
individuati e il loro ‘peso’ sono pertinenti alla tipologia di rischio
trattato. I fattori individuati vengono quindi inseriti in una relazione
matematica semplice (o in un modello grafico) la quale fornisce un indice
numerico che assegna, non tanto un valore assoluto del rischio, quanto permette
di inserire il valore trovato in una ‘scala numerica del rischio’ individuando,
per la situazione analizzata una graduazione dell’importanza del valore
dell’indice calcolato”.
Dunque
per la
costruzione di un algoritmo assume
importanza:
- “l’individuazione
puntuale dei parametri che determinano il rischio;
- l’individuazione
del ‘peso’ dei fattori di compensazione nei confronti del rischio;
- l’individuazione
della relazione numerica che lega i parametri fra di loro (fattori additivi,
moltiplicativi, esponenziali, … );
- l’individuazione
della scala dei valori dell’indice in relazione al rischio (per esempio: molto
basso, basso, medio, medio-alto, alto …)”.
A
questo proposito si indica che il
rischio
R per le valutazioni del rischio “derivanti dall’esposizione ad agenti chimici
pericolosi è il prodotto del
pericolo
P per l’
esposizione E (Hazard x
Exposure)”. E il pericolo P “rappresenta l’indice di pericolosità intrinseca di
una sostanza o di una miscela che nell’applicazione di questo modello viene
identificato con le frasi o indicazioni di pericolo H che sono utilizzate nella
classificazione secondo i criteri dell’Allegato I del Regolamento (CE)
1272/2008 e successive modificazioni (Regolamento CLP)”.
In
particolare ad ogni
Hazard Statement
(Frase o Codice di pericolo H) “è stato assegnato un punteggio (
score) tenendo conto del significato
delle disposizioni relative alla classificazione e all’etichettatura delle
sostanze e delle miscele pericolose di cui all’Allegato I del Regolamento (CE)
1272/2008 e successive modificazioni. Il pericolo P rappresenta quindi la
potenziale pericolosità di una sostanza indipendentemente dai livelli a cui le
persone sono esposte (pericolosità intrinseca)”.
La
metodologia proposta “deve essere in grado di valutare il rischio chimico in
relazione alla valutazione dei pericoli per la salute dei lavoratori e cioè
sulla base della conoscenza delle proprietà tossicologiche intrinseche a breve,
a medio e a lungo termine degli agenti
chimici pericolosi impiegati o che si liberano nel luogo di lavoro in
funzione dell’esposizione dei lavoratori, la quale a sua volta dipenderà dalle
quantità dell’agente chimico impiegato o prodotto, dalle modalità d’impiego e
dalla frequenza dell’esposizione”. Nel metodo indicizzato proposto “le
proprietà tossicologiche degli agenti chimici presenti nelle attività
produttive vengono valutate e studiate al fine di attribuire ad ogni proprietà,
singola o combinata, una graduazione del pericolo e di conseguenza un punteggio
espresso in numeri da 1 a 10 (
score)
che rappresentano il pericolo P. In altre parole
l’indice di pericolo P ha l’obiettivo di sintetizzare in un numero i
pericoli per la salute di un agente chimico”.
Si
precisa tuttavia “che fra le proprietà tossicologiche valutate non vi sono le proprietà
cancerogene e/o mutagene, le quali vengono considerate esclusivamente nel
Titolo IX Capo II D.Lgs.81/08; infatti, giuridicamente, per gli agenti
cancerogeni e/o mutageni non è possibile individuare una soglia del rischio al
di sotto della quale il rischio risulta IRRILEVANTE PER LA SALUTE”.
Invitando
i nostri lettori ad una lettura integrale del documento, riportiamo alcune
indicazioni per l’uso del modello:
- “il
rischio R deve essere calcolato per ogni posto di lavoro e per ogni sostanza e
preparato pericoloso utilizzato;
- la
classificazione in rischio moderato ovvero in superiore a moderato deve essere
effettuata tramite il valore del rischio R che è risultato più elevato;
- quando
una sostanza o preparato presentano più frasi R per l’individuazione del
punteggio P da introdurre nella formula deve essere utilizzato il valore più
elevato fra quelli identificati”;
- “la
classificazione del posto di lavoro avverrà mediante il confronto del rischio R
risultato più alto, con il criterio proposto da questo modello, se questo
supera la soglia del rischio irrilevante per la salute;
- tuttavia
nel caso di attività lavorative che comportano l’
esposizione a più agenti chimici pericolosi, il rischio R per ogni
lavoratore esposto ai singoli agenti chimici pericolosi è comunque valutato in
base al rischio che comporta la combinazione di tutti gli agenti chimici
secondo il criterio proposto dal modello e nel rispetto dell’art.223 comma 3.
D.Lgs. 81/08”.
Infine
una
raccomandazione generale per
l’utilizzo del modello.
Lo
sforzo compiuto per semplificare il processo di valutazione “consente di
calcolare velocemente il rischio R per un numero anche alto di posti di lavoro
e di sostanze e preparati”.
Questa
possibilità
non deve tuttavia “far
cadere in un’applicazione meccanica del modello, ma si devono sempre e
comunque, dietro al calcolo del rischio R, effettuare un’attenta analisi dei
cicli e delle attività lavorative, una valutazione dei tempi di esposizione
legati alle attività svolte dagli esposti, all’uso e alla classificazione di
pericolo delle sostanze, in modo tale da far corrispondere, ad ogni rischio R
calcolato, un preciso ed effettivo processo di valutazione del rischio”.
Regione Toscana, Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, “ Modello di Valutazione del Rischio da Agenti Chimici pericolosi
per la salute ad uso delle piccole e medie imprese (Titolo IX Capo I- D.Lgs
81/08)”, versione definitiva aggiornata al 9 ottobre 2008 (formato PDF, 311
kB).
Regione Toscana, Regione Emilia-Romagna, Regione Lombardia, “ Modello di Valutazione del Rischio da Agenti Chimici pericolosi
per la salute ad uso delle piccole e medie imprese (Titolo IX Capo I- D.Lgs
81/08)”, versione in bozza aggiornata al 16 gennaio 2013 (formato PDF, 342
kB).
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