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"Segnaletica di sicurezza e Testo Unico: una circolare di chiarimento"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
25/07/2013 - Come riportato in un precedente articolo da PuntoSicuro, il 18 ottobre 2012 è entrata in vigore la norma UNI EN ISO 7010:2012, una norma che contiene una raccolta di
simboli armonizzati e prescrive i segnali di sicurezza da utilizzare nella prevenzione degli infortuni, nella protezione dal fuoco, per l'informazione sui pericoli alla salute e nelle evacuazioni di emergenza.
Come prevedibile, alla pubblicazione della norma tecnica sono
seguiti dubbi interpretativi e richieste di chiarimenti in relazione ai
diversi segnali già contenuti nel Decreto legislativo 81/2008.
E per fare chiarezza in questo ambito - con riferimento alla
corrispondenza tra nuova norma tecnica e D.Lgs. 81/2008 – il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali ha emanato la
Circolare n. 30 del 16 luglio 2013.
La circolare, che ha per oggetto “
Segnaletica di sicurezza -
D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., Allegato XXV - Prescrizioni generali. Uso e
rispondenza dei pittogrammi con la norma UNI EN ISO 7010:2012 –
Chiarimenti”, risponde circa il corretto uso dei segnali di
sicurezza (con riferimento all’Allegato XXV del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i.) e la loro rispondenza con quelli previsti dalla
norma tecnica UNI EN ISO 7010:2012.
La
circolare precisa che l'Allegato XXV, richiamato dal Titolo V del D.Lgs. n.
81/2008, di recepimento della Direttiva 92/58/CEE, prevede, al punto I, punto
1.3, che "
I pittogrammi utilizzati
potranno differire leggermente dalle figure riportate al punto 3 o presentare
rispetto ad esse un maggior numero di particolari, purché il significato sia
equivalente e non sia reso equivoco da alcuno degli adattamenti o delle
modifiche apportati”.
Dunque
“rispetto al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., la
norma UNI EN ISO 7010:2012, "Segni grafici - Colori e segnali
di sicurezza - Segnali di sicurezza registrati" presenta alcune differenti
rappresentazioni grafiche. In tal senso, si richiama l'attenzione sul loro
significato equivalente, oltreché sulla loro valenza in rapporto proprio con i
pittogrammi presenti nel citato Allegato XXV del D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e
nella Direttiva 92/58/CEE”.
Dal
confronto “emerge chiaramente che
la
differenza fra i simboli utilizzati dalla norma UNI EN ISO 7010:2012 e quelli
previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. non equivocano il significato, rendendo
equivalenti, al fine del loro utilizzo in ambito nazionale, i simboli”.
E in
conseguenza di quanto indicato “si ritiene che l'uso della segnaletica di
sicurezza, prevista dalla norma UNI EN ISO 7010:2012, non sia in contrasto con
quanto previsto dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.”.
Inoltre
nel caso di segnali previsti dalla norma UNI EN ISO 7010:2012 e, viceversa, non
previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., - “alla luce delle valutazioni di cui
sopra” e in considerazione del comma 2 dell'art. 163 del D.Lgs. n. 81/2008 e
s.m.i. (Obblighi del datore di lavoro) - si ritiene di “poter affermare che è
idonea l'adozione della
segnaletica di sicurezza prevista dalla norma
UNI EN ISO 7010:2012, così come l'adozione della segnaletica di sicurezza
prevista dalle altre vigenti norme
UNI”.
In
conclusione riportiamo integralmente l’articolo 163, Capo I, Titolo V
(Segnaletica di salute e sicurezza sul lavoro) del D.Lgs. 81/2008:
Articolo 163 - Obblighi del datore di
lavoro
1. Quando, anche a seguito della
valutazione effettuata in conformità all'articolo 28, risultano rischi che
non possono essere evitati o sufficientemente limitati con misure, metodi,
ovvero sistemi di organizzazione del lavoro, o con mezzi tecnici di protezione
collettiva, il datore di lavoro fa ricorso alla segnaletica di sicurezza,
conformemente alle prescrizioni di cui agli allegati da ALLEGATO XXIV a
ALLEGATO XXXII.
2. Qualora sia necessario fornire
mediante la segnaletica di sicurezza indicazioni relative a situazioni di
rischio non considerate negli allegati XXIV a XXXII, il datore di lavoro,
anche in riferimento alle norme di buona tecnica, adotta le misure
necessarie, secondo le particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica.
3. Il datore di lavoro, per regolare
il traffico all'interno dell'impresa o dell'unita' produttiva, fa ricorso, se
del caso, alla segnaletica prevista dalla legislazione vigente relativa al
traffico stradale, ferroviario, fluviale, marittimo o aereo, fatto salvo
quanto previsto nell' ALLEGATO XXVIII. |
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