"Durc, le novità nella L. 98/2013"
fonte www.quotidianosicurezza.it / Normativa
L’articolo 31 della L. 98/2013, di conversione del DL 69/2013 “Del fare”, titola Semplificazioni in materia di Durc.
Al comma 1- bis si prevede che “in caso di lavori privati di manutenzione in edilizia, realizzati senza ricorso a imprese direttamente in economia dal proprietario dell’immobile, non sussiste l’obbligo della richiesta del Documento…agli istituti o agli enti abilitati al rilascio”.
Contratti pubblici.
Per effetto del comma 2-a dello stesso art. 31 e con riferimento al
Codice di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (DLgs 163/ 2006), “resta fermo per le stazioni appaltanti e per gli enti aggiudicatori l’obbligo di
acquisire d’ufficio il documento…”.
Nel comma 2- b, sempre con riguardo al Codice degli appalti pubblici, “ Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all’affidatario e a tutti i subappaltatori”.
Al comma 3 si ipotizza che il Durc segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto: in questo caso le amministrazioni aggiudicatrici “trattengono dal certificato di pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza”. “Il pagamento… è disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, e… la Cassa edile”.
Nel comma 4 si legge che le amministrazioni aggiudicatrici acquisiscono il DURC d’ufficio:
a) per la
verifica della dichiarazione sostitutiva
di non aver commesso violazioni gravi… alle norme in materia di
contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione
italiana o dello Stato in cui sono stabiliti (art. 38, c.1, lett. 1 del
già citato Codice);
b) per l’
aggiudicazione definitiva (art. 11, c. 8 del Codice);
c) per la
stipula del contratto;
d) per il
pagamento degli stati di avanzamento dei lavori o delle prestazioni relative a servizi e forniture;
e) per il certificato di
collaudo, il certificato di
regolare esecuzione, il certificato di
verifica di conformità, l’attestazione di
regolare esecuzione, e il
pagamento del saldo finale.
Il Durc rilasciato per i contratti pubblici di lavori, servizi e forniture:
- ha validità di centoventi giorni (era di 90) dalla data del rilascio;
- non deve più essere richiesto per ciascuna fase della procedura di aggiudicazione e stipula;
- può essere utilizzato anche per contratti pubblici diversi da quelli per cui è stato richiesto.
Il Documento è utile anche in funzione:
- delle agevolazioni normative e contributive sul lavoro, sulla legislazione sociale;
- per i finanziamenti regionali, statali e comunitari.
Fino al 31 dicembre 2014 la disposizione sulla validità di 120 giorni si applica anche ai lavori edili per i soggetti privati.
Continua martedì 27 agosto…
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