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"Modifiche al D.Lgs. 81: i volontari, l’incaricato e l’esonero dal DUVRI"

fonte www.puntosicuro.it / Normativa

04/09/2013 - Presentiamo la seconda parte dell’approfondimento dell’avvocato Rolando Dubini relativa all’analisi delle novità in materia di sicurezza, igiene e antincendio prodotte dalla conversione in legge ordinaria, con modificazioni, del decreto legge 69/2013. Dopo aver presentato nella prima parte le semplificazioni del quadro amministrativo e normativo, l’articolo approfondisce alcuni temi.

1. Volontari
L'articolo 3 al comma 12-bis del D. Lgs. n. 81/2008 a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 106/2009, prevedeva, in tema di volontariato ed in modo quantomeno laconico, quanto segue:
 
Articolo 3 - Campo di applicazione
(...)
12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 21. Con accordi tra il volontario e l’associazione di volontariato o l’ente di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.
(...)
 
Ora il Decreto del Fare-Legge n. 98/2013 definisce in modo più particolareggiato e dettagliato le caratteristiche dei soggetti rientranti nel campo di applicazione del volontariato e soggetti ai soli obblighi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 81/2008. Si badi bene che le “facilitazioni” degli adempimenti di sicurezza (di fatto ogni volontario è responsabile di quel che fa, in quanto equiparato ad un lavoratore autonomo), non si applicano affatto in modo generalizzato a tutti quei soggetti che prestano la propria attività “in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 17 dicembre 2002, n. 289”, ma solo a quelli tra questi soggetti che anche “ prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese”.
Quindi nessuna facilitazione per chi presta la propria attività con contratto e con retribuzione, essendo questi sportivi, ad esempio, lavoratori dipendenti a tutti gli effetti. Peraltro qualora questi volontari (“prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese”) operino in luoghi ove vi sia un datore di lavoro (o più di uno) con propria organizzazione lavorativa, subentrerà a carico di detto datore di lavoro il rigoroso obbligo di trasferire ad ognuno di loro una dettagliata e specifica informazione suoi rischi specifici e sulla misure di prevenzione ed emergenza adottate in tali ambiti lavorativi.
 
Ecco il testo del nuovo articolo 3 comma 12 bis del D.Lgs. n. 81/2008:
 
Articolo 3 - Campo di applicazione
«12-bis. Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1o agosto 1991, n. 266, dei volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 17 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21 del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o, ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della medesima organizzazione».
 
2. L'Incaricato a Sovraintendere la cooperazione e il coordinamento tra imprese negli affidamenti di lavori, servizi e forniture
La modifica prevista all’art.26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, prevede per alcune tipologie di committenti che svolgono attività a basso rischio lavorativo (non considerando il rischio igienico-sanitario) la possibilità (non l'obbligo si badi bene) di sostituire la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), che è obbligo del Datore di lavoro e/o del Dirigente (art. 18 comma p del D.Lgs. n. 81/2008) e non del preposto o altro soggetto, con l’individuazione di un «incaricato»; “ un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta”.
Sarebbe stato utile che la norma definisse un periodo di tempo minimo di tale esperienza, ad esempio i tre anni previsti dal D.p.r. n. 177/2012 per il preposto degli ambienti confinati.
 
Come detto la possibilità di scelta tra il DUVRI e l’«incaricato» riguarda i soli casi in cui l’attività del committente risulti a basso rischio per la sicurezza e per la salute dei lavoratori impegnati: il tutto però resta in sospeso ad affidato a quanto definirà uno specifico decreto applicativo. Al momento, mancando il decreto applicativo, non è possibile ricorrere all'incaricato in sostituzione della elaborazione del DUVRI.
 
Viene dunque introdotta (però solo a partire dal momento in cui entrerà in vigore il relativo Decreto applicativo) una significativa innovazione all'articolo 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, per alcune tipologie di committenti che svolgono attività a basso rischio sia per quel che riguarda il rischio lavorativo-antinfortunistico sia (simultaneamente) per quanto attiene il rischio igienico-sanitario-malattie professionali: la possibilità, in termini giuridici la “facoltà”, (non l'obbligo, si badi bene) di sostituire la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenza), che è obbligo del Datore di lavoro e/o del Dirigente (art. 18 comma p del D.Lgs. n. 81/2008) e non del preposto o altro soggetto, con l’individuazione di un proprio “Incaricato a Sovraintendere la cooperazione e il coordinamento (ISCC, o Sovraintendente alla Cooperazione e Coordinamento - SCC) tra imprese negli affidamenti di lavori, servizi e forniture”.
L'Incaricato dovrà ovviamente essere individuato, quanto meno a fini probatori, per iscritto, e sempre a fini probatori, con data certa, e con accettazione scritta dell'incarico (accettazione che, sempre a fini probatori, dovrà risultare munita di data certa). Il tutto può farsi anche con i sistemi informatici di posta certificata e firma digitale, oppure con l'autoprestazione postale.
 
Dunque si lascia al committente datore di lavoro la facoltà di non elaborare il Duvri a condizione di individuare il proprio “Incaricato a Sovraintendere la cooperazione e il coordinamento (ISCC, o Sovraintendente alla Cooperazione e Coordinamento - SCC)”.
 
L’articolo 26 del D.Lgs. 81/2008 è dunque così modificato:
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.
 
L'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede la seguente opportuna precisazione, logica e di buon senso: “ dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera”: occorre dunque dare piena evidenza nel contratto di affidamento di lavori e/o servizi e/o forniture della esplicita individuazione di tale figura. Va aggiunto poi che l'individuazione di cui sopra non è una mera attività formale, ma si sostanzia di precisi contenuti, e quindi tale individuazione è valida se tiene conto da un lato del fatto che l'incaricato possiede i requisiti previsti dalla norma e dall'altro del contenuto dettagliato dell'incarico “per sovrintendere a tali cooperazione e coordinamento”. Perciò il contratto dovrebbe attribuire a tale incaricato espliciti e ampi poteri di coordinamento per la sicurezza poteri quali, ad esempio, quelli che seguono (in analogia col Coordinatore di cantiere per l'esecuzione dei lavori CSE, che concettualmente coincide con la nuova figura dell'incaricato di cui all'articolo 26 D.Lgs. n. 81/2008):
a) il potere-dovere di verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni di legge e aziendali di sicurezza del lavoro, di eventuali verbali di cooperazione e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure;
b) il potere-dovere di organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
c) il potere-dovere di segnalare al datore di lavoro committente o al dirigente, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni di legge e aziendali di sicurezza del lavoro, di eventuali verbali di cooperazione e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
d) il potere-dovere di sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.
 
Tuttavia è bene ricordare ancora che la possibilità-facoltà del datore di lavoro committente di procedere alla individuazione del proprio incaricato-sovraintendente ai lavori-servizi-opere affidati in sostituzione del DUVRI e per i lavori di durata superiore ai cinque uomini giorno sarà operativa solo quando verrà emanato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto applicativo previsto dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 81/2008 nel nuovo comma 3 bis introdotto dalla Legge di Conversione del D.L. n. 69/2013 in esame, che prevede quanto segue:
 
Art. 29 D.Lgs. n. 81/2008 (Articolo 29 - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi) 6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali, sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste dai commi 5 e 6 del presente articolo.
 
3. Esonero dall'Obbligo del DUVRI per contratti di affidamento di lavori e/o servizi e/o forniture di durata inferiore a cinque uomini/giorno
Viene innovato il comma 3 bis del D-Lgs. n. 81/2008 ampliando notevolmente la possibilità di omettere la redazione del DUVRI, anche se in effetti “f erme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2” che comunque pesano e che devono essere adempiute per iscritto:
 
Articolo 26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
3-bis. Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non è superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, nonché dallo svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori.
 
La Legge di Conversione n. 98/2013 del Decreto n. 69 modifica l'articolo 26 D.Lgs. n. 81/2008 anche al comma 3 bis prevedendo che l'esenzione dall'obbligo del DUVRI vale per lavori di durata inferiore a 5 uomini/giorno, e che quindi nel caso contrario in cui si tratti di un lavoro, opera o servizio affidati a imprese o autonomi, della durata superiore a cinque uomini-giorno, il DUVRI è sempre obbligatorio, salvo che risulti avviato da un committente dall’attività lavorativa classificata a basso rischio: in tal caso il DUVRI può essere sostituito dall’individuazione di un «incaricato», che può così sovrintendere a attività anche di significativa importanza per durata e numero di persone impegnate, ed anche se di durata superiore ai cinque uomini giorno.
 
 
Rolando Dubini, avvocato in Milano
 
 
La terza parte dell’approfondimento relativo alle definitive modifiche al decreto 81/2008 sarà pubblicata nei prossimi giorni su PuntoSicuro e riguarderà i seguenti temi:
- Valutazione di tutti i rischi presenti durante l'attività lavorativa: tre modalità di effettuare - l'adempimento;
- Formazione degli addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed esterni e dei lavoratori;
- Notifiche all'organo di vigilanza competente per territorio;
- Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- Verifiche periodiche di attrezzature;
- Esoneri dagli obblighi di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 sui Cantieri mobili e temporanei;
- Modelli semplificati per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza e di coordinamento (PSC), e del fascicolo dell'opera;
- Proroghe di adempimenti antincendio.
 
Per gli abbonati è disponibile l’intero documento in banca dati:
  
Rolando Dubini, avvocato in Milano - Approfondimento - L’analisi delle novità in materia di sicurezza, igiene e antincendio con riferimento al decreto legge 69/2013 per il rilancio dell’economia convertito, con modificazioni, con la legge 98/2013
 
LEGGE 9 agosto 2013, n. 98 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, recante disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia. Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, coordinato con la legge di conversione 9 agosto 2013, n. 98, recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio dell’economia».

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