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"Modifiche al D.Lgs. 81: i volontari, l’incaricato e l’esonero dal DUVRI"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
04/09/2013 -
Presentiamo la seconda
parte dell’approfondimento dell’avvocato Rolando Dubini relativa all’analisi
delle novità in materia di sicurezza, igiene e antincendio prodotte dalla
conversione in legge ordinaria, con modificazioni, del decreto legge 69/2013.
Dopo aver presentato nella prima
parte le semplificazioni del quadro amministrativo e normativo, l’articolo
approfondisce alcuni temi.
1.
Volontari
L'articolo
3 al comma 12-bis del D. Lgs. n. 81/2008 a seguito delle modifiche introdotte
dal D.Lgs. n. 106/2009, prevedeva, in tema di volontariato ed in modo
quantomeno laconico, quanto segue:
Articolo
3 - Campo di applicazione
(...)
12-bis.
Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1° agosto 1991, n. 266, e dei
volontari che effettuano servizio civile si applicano le disposizioni
relative ai lavoratori autonomi di cui all’articolo 21. Con accordi tra il
volontario e l’associazione di volontariato o l’ente di servizio civile
possono essere individuate le modalità di attuazione della tutela di cui al
precedente periodo. Ove il volontario svolga la propria prestazione
nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro, questi è tenuto a
fornire al volontario dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti
negli ambienti in cui è chiamato ad operare e sulle misure di prevenzione e
di emergenza adottate in relazione alla propria attività. Egli è altresì
tenuto ad adottare le misure utili ad eliminare o, ove ciò non sia possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la prestazione del volontario
e altre attività che si svolgano nell’ambito della medesima organizzazione.
(...) |
Ora
il Decreto del Fare-Legge n. 98/2013 definisce in modo più
particolareggiato e dettagliato le caratteristiche dei soggetti rientranti nel
campo di applicazione del volontariato e soggetti ai soli obblighi dell'art. 21
del D.Lgs. n. 81/2008. Si badi bene che le “facilitazioni” degli adempimenti di
sicurezza (di fatto ogni volontario è responsabile di quel che fa, in quanto
equiparato ad un lavoratore autonomo), non si applicano affatto in modo
generalizzato a tutti quei soggetti che prestano la propria attività “in favore
delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n.
383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui alla legge 16 dicembre
1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 17 dicembre 2002, n. 289”, ma solo
a quelli tra questi soggetti che anche “
prestano
la propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso
spese”.
Quindi
nessuna facilitazione per chi presta la propria attività con contratto e con
retribuzione, essendo questi sportivi, ad esempio, lavoratori dipendenti a
tutti gli effetti. Peraltro qualora questi volontari (“prestano la propria
attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso spese”)
operino in luoghi ove vi sia un datore di lavoro (o più di uno) con propria
organizzazione lavorativa, subentrerà a carico di detto datore di lavoro il
rigoroso obbligo di trasferire ad ognuno di loro una dettagliata e specifica
informazione suoi rischi specifici e sulla misure di prevenzione ed emergenza
adottate in tali ambiti lavorativi.
Ecco
il testo del nuovo articolo 3 comma 12 bis del D.Lgs. n. 81/2008:
Articolo
3 - Campo di applicazione
«12-bis.
Nei confronti dei volontari di cui alla legge 1o agosto 1991, n. 266, dei
volontari che effettuano servizio civile, dei soggetti che prestano la
propria attività, spontaneamente e a titolo gratuito o con mero rimborso
spese, in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7
dicembre 2000, n. 383, e delle associazioni sportive dilettantistiche di cui
alla legge 16 dicembre 1991, n. 398, e all'articolo 90 della legge 17
dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, nonché nei confronti di
tutti i soggetti di cui all'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e
successive modificazioni, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21
del presente decreto. Con accordi tra i soggetti e le associazioni o gli enti
di servizio civile possono essere individuate le modalità di attuazione della
tutela di cui al primo periodo. Ove uno dei soggetti di cui al primo periodo
svolga la sua prestazione nell'ambito di una organizzazione di un datore di
lavoro, questi è tenuto a fornire al soggetto dettagliate informazioni sui
rischi specifici esistenti negli ambienti nei quali è chiamato ad operare e
sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività. Egli è altresì tenuto ad adottare le misure utili a eliminare o,
ove ciò non sia possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze tra la
prestazione del soggetto e altre attività che si svolgano nell'ambito della
medesima organizzazione». |
2. L'Incaricato a
Sovraintendere la cooperazione e il coordinamento tra imprese negli affidamenti
di lavori, servizi e forniture
La
modifica prevista all’art.26, comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, prevede per alcune
tipologie di committenti che svolgono attività a basso rischio lavorativo (non
considerando il rischio igienico-sanitario) la possibilità (non l'obbligo si
badi bene) di sostituire la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da Interferenza), che è obbligo del Datore di lavoro e/o del Dirigente
(art. 18 comma p del D.Lgs. n. 81/2008) e non del preposto o altro soggetto,
con l’individuazione di un «incaricato»; “
un
proprio incaricato, in possesso di formazione, esperienza e competenza
professionali, adeguate e specifiche in relazione all'incarico conferito,
nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza diretta”.
Sarebbe
stato utile che la norma definisse un periodo di tempo minimo di tale
esperienza, ad esempio i tre anni previsti dal D.p.r. n. 177/2012 per il
preposto degli ambienti confinati.
Come
detto la possibilità di scelta tra il DUVRI e l’«incaricato» riguarda i soli
casi in cui l’attività del committente risulti a
basso rischio per la sicurezza e per la salute dei lavoratori
impegnati: il tutto però resta in sospeso ad affidato a quanto definirà uno specifico
decreto applicativo.
Al momento,
mancando il decreto applicativo, non è possibile ricorrere all'incaricato in
sostituzione della elaborazione del DUVRI.
Viene
dunque introdotta (però solo a partire dal momento in cui entrerà in vigore il
relativo Decreto applicativo) una significativa innovazione all'articolo 26
comma 3 del D.Lgs. n. 81/2008, per alcune tipologie di committenti che svolgono
attività a basso rischio sia per quel che riguarda il rischio
lavorativo-antinfortunistico sia (simultaneamente) per quanto attiene il
rischio igienico-sanitario-malattie professionali: la possibilità, in termini
giuridici la “facoltà”, (non l'obbligo, si badi bene) di sostituire la redazione del DUVRI (Documento Unico di Valutazione dei
Rischi da Interferenza), che è obbligo del Datore di lavoro e/o del Dirigente
(art. 18 comma p del D.Lgs. n. 81/2008) e non del preposto o altro soggetto,
con l’individuazione di un proprio “Incaricato a Sovraintendere la cooperazione
e il coordinamento (ISCC, o Sovraintendente alla Cooperazione e Coordinamento -
SCC) tra imprese negli affidamenti di lavori, servizi e forniture”.
L'Incaricato
dovrà ovviamente essere individuato, quanto meno a fini probatori, per
iscritto, e sempre a fini probatori, con data certa, e con accettazione scritta
dell'incarico (accettazione che, sempre a fini probatori, dovrà risultare
munita di data certa). Il tutto può farsi anche con i
sistemi informatici di posta certificata e firma digitale, oppure con
l'autoprestazione postale.
Dunque
si lascia al committente datore di lavoro la facoltà di non elaborare il Duvri
a condizione di individuare il proprio “Incaricato a Sovraintendere la
cooperazione e il coordinamento (ISCC, o Sovraintendente alla Cooperazione e
Coordinamento - SCC)”.
L’articolo
26 del D.Lgs. 81/2008 è dunque così modificato:
Articolo
26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
3.
Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione e il coordinamento
di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi
che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile,
ridurre al minimo i rischi da interferenze ovvero individuando, limitatamente
ai settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali
di cui all'articolo 29, comma 6-ter, con riferimento sia all'attività del
datore di lavoro committente sia alle attività dell'impresa appaltatrice e
dei lavoratori autonomi, un proprio incaricato, in possesso di formazione,
esperienza e competenza professionali, adeguate e specifiche in relazione
all'incarico conferito, nonché di periodico aggiornamento e di conoscenza
diretta dell'ambiente di lavoro, per sovrintendere a tali cooperazione e
coordinamento. In caso di redazione del documento esso è allegato al contratto
di appalto o di opera e deve essere adeguato in funzione dell'evoluzione dei
lavori, servizi e forniture. A tali dati accedono il rappresentante dei
lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni
sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello
nazionale. Dell'individuazione dell'incaricato di cui al primo periodo o
della sua sostituzione deve essere data immediata evidenza nel contratto di
appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai
rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei
singoli lavoratori autonomi. Nell'ambito di applicazione del codice di cui al
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, tale documento è redatto, ai fini
dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale
e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto. |
L'articolo
26 del D.Lgs. n. 81/2008 prevede la seguente opportuna precisazione, logica e
di buon senso: “
dell'individuazione
dell'incaricato di cui al primo periodo o della sua sostituzione deve essere
data immediata evidenza nel contratto di appalto o di opera”: occorre
dunque dare piena evidenza nel contratto di affidamento di lavori e/o servizi
e/o forniture della esplicita individuazione di tale figura. Va aggiunto poi
che l'individuazione di cui sopra non è una mera attività formale, ma si
sostanzia di precisi contenuti, e quindi tale individuazione è valida se tiene
conto da un lato del fatto che l'incaricato possiede i requisiti previsti dalla
norma e dall'altro del contenuto dettagliato dell'incarico “per sovrintendere a
tali cooperazione e coordinamento”. Perciò il contratto dovrebbe attribuire a
tale incaricato espliciti e ampi poteri di coordinamento per la sicurezza
poteri quali, ad esempio, quelli che seguono (in analogia col Coordinatore di cantiere per l'esecuzione dei lavori CSE,
che concettualmente coincide con la nuova figura dell'incaricato di cui
all'articolo 26 D.Lgs. n. 81/2008):
a)
il potere-dovere di
verificare, con
opportune azioni di coordinamento e controllo, l’applicazione, da parte delle
imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni di legge e
aziendali di sicurezza del lavoro, di eventuali verbali di cooperazione e
coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure;
b)
il potere-dovere di
organizzare tra
i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il
coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione;
c)
il potere-dovere di
segnalare al
datore di lavoro committente o al dirigente, previa contestazione scritta alle
imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni
di legge e aziendali di sicurezza del lavoro, di eventuali verbali di
cooperazione e coordinamento e la corretta applicazione delle relative
procedure, e propone la sospensione dei lavori, l’allontanamento delle imprese
o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto;
d)
il potere-dovere di
sospendere, in
caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole
lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle
imprese interessate.
Tuttavia
è bene ricordare ancora che la possibilità-facoltà del datore di lavoro
committente di procedere alla individuazione del proprio incaricato-sovraintendente
ai lavori-servizi-opere affidati in sostituzione del DUVRI e per i lavori di
durata superiore ai cinque uomini giorno sarà operativa solo quando verrà
emanato e pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto applicativo previsto
dall'articolo 29 del D.Lgs. n. 81/2008 nel nuovo comma 3 bis introdotto dalla
Legge di Conversione del D.L. n. 69/2013 in esame, che prevede quanto segue:
Art.
29 D.Lgs. n. 81/2008 (Articolo 29 - Modalità di effettuazione della
valutazione dei rischi) 6-ter. Con decreto del Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, da adottare, sulla base delle indicazioni della
Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro e
previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato,
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati
settori di attività a basso rischio di infortuni e malattie professionali,
sulla base di criteri e parametri oggettivi, desunti dagli indici
infortunistici dell'INAIL e relativi alle malattie professionali di settore e
specifiche della singola azienda. Il decreto di cui al primo periodo reca in
allegato il modello con il quale, fermi restando i relativi obblighi, i
datori di lavoro delle aziende che operano nei settori di attività a basso
rischio infortunistico possono dimostrare di aver effettuato la valutazione
dei rischi di cui agli articoli 17 e 28 e al presente articolo. Resta ferma
la facoltà delle aziende di utilizzare le procedure standardizzate previste
dai commi 5 e 6 del presente articolo. |
3. Esonero
dall'Obbligo del DUVRI per contratti di affidamento di lavori e/o servizi e/o
forniture di durata inferiore a cinque uomini/giorno
Viene
innovato il comma 3 bis del D-Lgs. n. 81/2008 ampliando notevolmente la
possibilità di omettere la redazione del DUVRI, anche se in effetti “f
erme restando le disposizioni di cui ai
commi 1 e 2” che comunque pesano e che devono essere adempiute per
iscritto:
Articolo
26 - Obblighi connessi ai contratti d’appalto o d’opera o di somministrazione
3-bis.
Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1 e 2, l'obbligo di cui al
comma 3 non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere
forniture di materiali o attrezzature, ai lavori o servizi la cui durata non
è superiore ai cinque uomini-giorno, sempre che essi non comportino rischi
derivanti dal rischio di incendio di livello elevato, ai sensi del decreto
del Ministro dell'interno 10 marzo 1998, pubblicato nel supplemento ordinario
n. 64 alla Gazzetta Ufficiale n. 81 del 7 aprile 1998, nonché dallo
svolgimento di attività in ambienti confinati, di cui al regolamento di cui
al decreto del Presidente della Repubblica 14 settembre 2011, n. 177, o dalla
presenza di agenti cancerogeni, mutageni o biologici, di amianto o di
atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi particolari di cui
all'allegato XI del presente decreto. Ai fini del presente comma, per
uomini-giorno si intende l'entità presunta dei lavori, servizi e forniture
rappresentata dalla somma delle giornate di lavoro necessarie
all'effettuazione dei lavori, servizi o forniture considerata con riferimento
all'arco temporale di un anno dall'inizio dei lavori. |
La
Legge di Conversione n. 98/2013 del
Decreto n. 69 modifica l'articolo 26 D.Lgs. n. 81/2008 anche al comma 3 bis
prevedendo che l'esenzione dall'obbligo del DUVRI vale per lavori di
durata inferiore a 5 uomini/giorno, e
che quindi nel caso contrario in cui si tratti di un lavoro, opera o servizio
affidati a imprese o autonomi, della durata superiore a cinque uomini-giorno,
il DUVRI è sempre obbligatorio, salvo che risulti avviato da un committente
dall’attività lavorativa classificata a basso rischio: in tal caso il DUVRI può
essere sostituito dall’individuazione di un «incaricato», che può così
sovrintendere a attività anche di significativa importanza per durata e numero
di persone impegnate, ed anche se di durata superiore ai cinque uomini giorno.
Rolando Dubini, avvocato in
Milano
La terza parte
dell’approfondimento relativo alle definitive modifiche al decreto 81/2008 sarà
pubblicata nei prossimi giorni su PuntoSicuro e riguarderà i seguenti temi:
- Valutazione di tutti
i rischi presenti durante l'attività lavorativa: tre modalità di effettuare -
l'adempimento;
- Formazione degli
addetti e dei responsabili dei servizi di prevenzione e protezione interni ed
esterni e dei lavoratori;
- Notifiche all'organo
di vigilanza competente per territorio;
- Sistema di
qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi;
- Verifiche periodiche
di attrezzature;
- Esoneri dagli
obblighi di cui al Titolo IV del D.Lgs. n. 81/2008 sui Cantieri mobili e
temporanei;
- Modelli semplificati
per la redazione del piano operativo di sicurezza (POS), del piano di sicurezza
e di coordinamento (PSC), e del fascicolo dell'opera;
- Proroghe di
adempimenti antincendio.
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