News
"Sostanze stupefacenti: indicazioni operative per medici competenti e RLS "
fonte www.puntosicuro.it / Sorveglianza Sanitaria
24/09/2013 - Per risolvere dubbi e fornire informazioni in merito alla normativa e alle problematiche correlate all’
uso di sostanze stupefacenti da parte dei lavoratori, il Comitato di Coordinamento Provinciale Monza e Brianza ha elaborato specifiche
“ Istruzioni operative per ‘controlli su uso di sostanze stupefacenti da parte di specifiche categorie di lavoratori’”.
Un documento di "buone prassi", curato da un “gruppo di lavoro informativo” e pubblicato sul sito dell’ Azienda sanitaria locale della provincia di Monza e Brianza, che tiene conto delle normative nazionali e delle circolari regionali emanate in Lombardia.
Se in una precedente presentazione del documento su PuntoSicuro
abbiamo accennato agli obblighi dei datori di lavoro, ci soffermiamo
oggi sulle istruzioni operative per il
Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) e per il
Medico Competente (MC).
Riguardo alle
indicazioni operative per il Rappresentante
dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS) il documento ricorda che quando
l’azienda vuole avviare una procedura di screening sulle tossicodipendenze, è
utile considerare i seguenti aspetti:
-
Documento di valutazione dei rischi (DVR): “il RLS richiede e
partecipa all’inserimento nel DVR della procedura di accertamento sull’assenza
di tossicodipendenza”. E il DVR dovrà contenere: “i criteri per la definizione
dell’elenco dei lavoratori che effettivamente rientrano nelle mansioni a
rischio e le modalità di aggiornamento periodico della lista stessa; il piano
di informazione e formazione rivolto ai lavoratori, con riferimento ai rischi
connessi all’assunzione di sostanze
stupefacenti o psicotrope nell’espletamento delle mansioni a rischio anche
in relazione al fenomeno degli infortuni lavorativi; le mansioni e le
postazioni alternative per i lavoratori dichiarati non idonei; le modalità di
raccolta dei campioni per le analisi; la modalità di rispetto della privacy, prima,
durante e dopo gli accertamenti, considerando le differenze di genere, di
cultura e della ‘sensibilità etnica’”;
-
Piano di informazione/formazione: il RLS “sollecita l’avvio del
piano di informazione e formazione, prima delle procedure di controllo”;
-
Programmazione analisi: il RLS “ricorda ai lavoratori che le
analisi possono essere effettuate a sorpresa, comunque con un preavviso non
superiore a 24 ore”;
-
Effettuazione test di screening. In questo caso il RLS: “accerta
che il medico competente abbia ricevuto l’elenco dei lavoratori sottoposti a
controllo; verifica che la raccolta dei campioni per le analisi sia effettuata
dal medico competente o da personale sanitario qualificato, nel rispetto della
dignità e della privacy delle lavoratrici e dei lavoratori; verifica che la
comunicazione al lavoratore dell’esito delle analisi venga fatta dal medico
competente e non da altri; chiede se all’atto dell’assunzione il lavoratore
adibito a mansione a rischio abbia ricevuto dall’azienda tutte le informazioni
specifiche sugli esami a cui sarà sottoposto; ricorda che non ci sono costi a
carico dei lavoratori salvo eventuali ricorsi contro l’esito positivo delle
analisi di screening”;
-
Vigilare ed informarsi: “sulle cause e motivazioni del lavoratore che
non si presenti all’accertamento”.
Nel documento, al quale vi
rimandiamo per una lettura integrale, sono presenti anche specifici
suggerimenti per le rappresentanze sindacali unitarie (RSU).
Veniamo alle
indicazioni operative per il Medico Competente (MC) con riferimento
alla
programmazione ed esecuzione degli accertamenti di primo livello:
- “collaborare alla redazione
della procedura specifica che, per evitare contenziosi, deve essere la più
dettagliata possibile;
- recuperare dal datore di lavoro
e dal documento di valutazione del rischio l’elenco, firmato dal Datore di
Lavoro, dei lavoratori addetti a mansioni per le quali è prevista l’attivazione
della procedura (vedi Intesa
Governo-Regioni del 30.10.2007 e Accordo Stato-Regioni-Provincie autonome
del 18.09.2008). Nell’elenco occorre comprendere anche i lavoratori in
somministrazione presenti in azienda, mentre i lavoratori delle imprese
appaltatrici presenti in azienda che svolgono mansioni a rischio devono essere
sottoposti agli accertamenti a carico dell’appaltatore;
- programmare il controllo e,
tramite il datore di lavoro, avvisare i lavoratori con preavviso massimo di 24
ore dall’effettuazione dell’esame;
- il prelievo del campione di
urine può essere effettuato direttamente sul luogo di lavoro o presso un laboratorio
analisi, sotto la responsabilità del Medico Competente, da parte dello stesso o
da personale sanitario delegato. È importante accertare che le urine siano del
lavoratore in esame (attenzione allo scambio di provette!). L’urina raccolta
viene divisa in più provette, per il test di screening e per un eventuale test
di conferma”. Nel documento sono presenti ulteriori indicazioni specifiche per
la raccolta del campione di urina;
- “il medico
competente può suggerire al datore di lavoro l’opportunità, prevista
dall’art. 5 comma 3 della Legge n. 300/70, di inviare a struttura pubblica, per
controllo dell’idoneità, i soggetti segnalati dal medesimo (possibilmente dopo
averne verificato la fondatezza) che non rientrano nelle mansioni viste al
punto precedente (ad esempio dopo incidente stradale, prolungata assenza per
malattia, comportamenti aggressivi o non collaborativi, decadimento della
capacità produttiva con frequenti errori, frequenti infortuni sul lavoro,
danneggiamenti delle attrezzature, evidente manifestazione di disagio, …)”.
Il documento sottolinea che sono
“
sconsigliati i test on-site per i
seguenti motivi: difficoltà nel controllo dell’autenticità del campione di
urina, maggiore percentuale di falsi positivi, problema della gestione dei
positivi fino al ricevimento del test di conferma”.
Se poi il lavoratore rifiuta di
sottoporsi al prelievo “verrà indicata l’impossibilità materiale a svolgere gli
accertamenti e quindi l’impossibilità ad esprimere il giudizio
di idoneità (che in pratica si traduce nell’impossibilità di mantenere il
lavoratore su quella mansione). Se il lavoratore è assente il giorno del
prelievo senza valido motivo, è prevista la sospensione dalla mansione per cui
si eseguono i controlli e la riconvocazione per l’esame entro 10 giorni”.
Il documento si sofferma inoltre
sulle indicazioni operative per il MC in due specifici casi:
- test di screening effettuato
sul luogo di lavoro ma analizzato direttamente in un laboratorio analisi
(preferibile per la miglior gestione di eventuali positività al test di
screening);
- test di screening effettuato
direttamente sul luogo di lavoro.
Rispetto all’
esito degli accertamenti di primo livello si configurano 3 diverse
possibilità:
- “
se negatività al test di screening: smaltire il secondo campione di
urina; formulare un giudizio
di idoneità alla mansione a rischio; stampare e allegare il risultato alla
cartella clinica; programmare i controlli successivi secondo protocollo
sanitario;
-
se positività al test di screening e negatività al test di conferma:
si tratta di un falso positivo, procedere come nel caso precedente;
-
se positività sia al test di screening che al test di conferma:
ogni lavoratore trovato positivo agli accertamenti di primo livello deve essere
allontanato dalla mansione specifica; inviare il lavoratore al SERD per effettuare
gli accertamenti del caso; nel frattempo, nel rispetto della privacy,
comunicare al datore di lavoro l’ inidoneità alla mansione in attesa del
responso del SERD; il medico potrà derogare all’invio al SERD qualora si opti
per destinare in via definitiva il lavoratore a mansioni non interessate dalla
normativa”.
Si ricorda poi che in questo caso
il SERD effettua ulteriori accertamenti e redige un certificato che verrà
inviato al medico competente.
Nel documento sono presenti
infine alcune
risposte ai più frequenti
quesiti posti dai medici competenti:
- “
In caso di positività ai test di primo livello, è possibile non inviare
il lavoratore al SERD e dare l’idoneità per mansioni non presenti
nell’allegato? Sì, in quanto l’invio al SERD è a discrezione del medico
competente, qualora lo ritenga opportuno (ad esempio se sospetta uno stato di
tossicodipendenza). Però l’esclusione del SERD presuppone una idoneità
definitiva ad altra mansione. Per la riammissione alla mansione a rischio,
invece, la procedura dovrà essere ultimata anche con l’invio al SERD;
-
I test di screening sulla saliva sono ammessi? Attualmente no;
-
I test on site che non emettono stampa dei risultati sono ammessi?
No. Si precisa che si intende per stampa di un risultato analitico il supporto
cartaceo con caratteri alfa numerici emesso in modo automatico dalla
strumentazione su cui è stato processato il campione stesso.
Nello stesso modo non è ammissibile la
fotoriproduzione;
-
Il monitoraggio cautelativo deve essere eseguito per tutte le sostanze
o solo per quelle per cui è risultata la positività? È indispensabile, per
decidere in tal senso, acquisire e attenersi alle indicazioni del SERD;
-
In caso di certificazione da parte del SERD di assenza di
tossicodipendenza, è possibile riammettere subito il lavoratore nella mansione
a rischio mantenendo il monitoraggio cautelativo? In linea di massima no,
ma acquisendo apposito parere da parte del SERD, ciò può essere possibile, come
anche decidere di non effettuare il monitoraggio cautelativo;
-
Il medico competente deve segnalare alla Prefettura una situazione di
tossicodipendenza? Non esistono obblighi in tal senso;
-
Con chi si può confrontare il medico competente in caso di dubbi
interpretativi sugli esiti degli esami di laboratorio? È necessario che, in
caso di qualsiasi dubbio, venga interpellato un medico del SERD prima di
emettere il giudizio di idoneità”.
Comitato di Coordinamento
Provinciale Monza e Brianza, Asl Monza e Brianza, “ Istruzioni operative per ‘Controlli sull'uso di sostanze
stupefacenti da parte di specifiche categorie di lavoratori’”, documento
elaborato da uno specifico “gruppo di lavoro informativo”, (formato PDF, 179
kB).
RTM
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1228 volte.
Pubblicità