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"Assicurazione professionale unica per lavori pubblici e privati"
fonte www.lavoripubblici.it / Responsabilità sociale
24/09/2013 - I liberi professionisti
possono stipulare un'unica polizza assicurativa che copra l'intera
attività professionale esercitata sia nei confronti del committente
privato che per quello pubblico, con l'unico limite in quest'ultimo caso
di rispettare il massimale stabilito dall'articolo 111 comma 1, del
D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm.
Lo ha chiarito il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che ha pubblicato nuove FAQ in merito all'obbligo di stipula della polizza professionale che dallo scorso 16 agosto incombe su tutte le professioni "regolamentate" (vale a dire quelle "il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità"), con l'art. 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148., ed è stato poi differito al 15 agosto 2013 dall'art. 5, comma 3 del DPR n. 137/2012.
In particolare, il Centro Studi del CNI ha ricordato che nei lavori pubblici, il nuovo obbligo di assicurazione professionale obbligatoria era già previsto nell'art. 111, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli Appalti):
"1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale".
Dunque, il Centro Studi del CNI ha chiarito che gli articoli 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012 estendono, ad attività diverse dalla progettazione e nell'interesse dei clienti privati, l'obbligo originariamente sancito dall'art. 111 del Codice dei contratti pubblici. Ne consegue che il professionista ingegnere potrà senz'altro stipulare un'unica polizza assicurativa per coprire l'intera attività professionale esercitata nei confronti sia di committenti privati, sia di committenti pubblici, con l'unico limite, per questi ultimi, del rispetto del massimale stabilito dal medesimo articolo 111.
Riportiamo di seguito un'altra FAQ riportata dal Centro Sudi.
DOMANDA
Salve, sono un ingegnere dell'informazione iscritto all'albo. Vorrei sapere, dato che svolgo attività professionale per la quale non è richiesta l'iscrizione all'albo, se devo stipulare la polizza professionale.
RISPOSTA
A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), il vigente obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale".
Trattasi, pertanto, di un obbligo generale, di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista è chiamato a eseguire nei confronti del committente (pubblico o privato).
Nel suo caso, l'attività svolta in qualità di ingegnere dell'informazione comporta necessariamente la stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, indipendentemente dalla circostanza che le medesime prestazioni possano essere effettuate - in forma non professionale - anche da soggetti non in possesso del titolo di ingegnere.
Ciò in quanto lo svolgimento di attività riconducibili - ancorché non in via esclusiva - alla professione di ingegnere implica, per gli iscritti all'Albo, l'assunzione di precisi obblighi correlativi, a garanzia dell'utenza (su tutti, l'aggiornamento professionale continuo e, per l'appunto, la stipulazione di un'assicurazione per responsabilità civile).
Sembra auspicabile, d'altro canto, che, a fronte degli obblighi anzidetti, il legislatore giunga in tempi brevi al riconoscimento di precise riserve di competenza nei confronti degli iscritti all'Albo, anche nel settore dell'ingegneria dell'informazione.
Lo ha chiarito il Centro Studi del Consiglio Nazionale degli Ingegneri che ha pubblicato nuove FAQ in merito all'obbligo di stipula della polizza professionale che dallo scorso 16 agosto incombe su tutte le professioni "regolamentate" (vale a dire quelle "il cui esercizio è consentito solo a seguito d'iscrizione in ordini o collegi subordinatamente al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità"), con l'art. 3, comma 5, lettera e) del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148., ed è stato poi differito al 15 agosto 2013 dall'art. 5, comma 3 del DPR n. 137/2012.
In particolare, il Centro Studi del CNI ha ricordato che nei lavori pubblici, il nuovo obbligo di assicurazione professionale obbligatoria era già previsto nell'art. 111, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 (Codice degli Appalti):
"1. Nei contratti relativi a lavori, il progettista o i progettisti incaricati della progettazione posta a base di gara e in ogni caso della progettazione esecutiva devono essere muniti, a far data dall'approvazione rispettivamente del progetto posto a base di gara e del progetto esecutivo, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che la stazione appaltante deve sopportare per le varianti di cui all'articolo 132, comma 1, lettera e), resesi necessarie in corso di esecuzione. La garanzia è prestata per un massimale non inferiore al 10 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 1 milione di euro, per lavori di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa, e per un massimale non inferiore al 20 per cento dell'importo dei lavori progettati, con il limite di 2 milioni e 500 mila euro, per lavori di importo pari o superiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), IVA esclusa. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale".
Dunque, il Centro Studi del CNI ha chiarito che gli articoli 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012 estendono, ad attività diverse dalla progettazione e nell'interesse dei clienti privati, l'obbligo originariamente sancito dall'art. 111 del Codice dei contratti pubblici. Ne consegue che il professionista ingegnere potrà senz'altro stipulare un'unica polizza assicurativa per coprire l'intera attività professionale esercitata nei confronti sia di committenti privati, sia di committenti pubblici, con l'unico limite, per questi ultimi, del rispetto del massimale stabilito dal medesimo articolo 111.
Riportiamo di seguito un'altra FAQ riportata dal Centro Sudi.
DOMANDA
Salve, sono un ingegnere dell'informazione iscritto all'albo. Vorrei sapere, dato che svolgo attività professionale per la quale non è richiesta l'iscrizione all'albo, se devo stipulare la polizza professionale.
RISPOSTA
A termini di legge (art. 3, comma 5, lettera e) del D.L. n. 138/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 148/2011, e art. 5, comma 1, del D.P.R. n. 137/2012), il vigente obbligo di assicurazione professionale ricade formalmente e sostanzialmente sul professionista (nel caso di specie, ingegnere), "per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale".
Trattasi, pertanto, di un obbligo generale, di carattere personale, correlato alla prestazione d'opera che il professionista è chiamato a eseguire nei confronti del committente (pubblico o privato).
Nel suo caso, l'attività svolta in qualità di ingegnere dell'informazione comporta necessariamente la stipulazione di una polizza assicurativa per responsabilità civile professionale, indipendentemente dalla circostanza che le medesime prestazioni possano essere effettuate - in forma non professionale - anche da soggetti non in possesso del titolo di ingegnere.
Ciò in quanto lo svolgimento di attività riconducibili - ancorché non in via esclusiva - alla professione di ingegnere implica, per gli iscritti all'Albo, l'assunzione di precisi obblighi correlativi, a garanzia dell'utenza (su tutti, l'aggiornamento professionale continuo e, per l'appunto, la stipulazione di un'assicurazione per responsabilità civile).
Sembra auspicabile, d'altro canto, che, a fronte degli obblighi anzidetti, il legislatore giunga in tempi brevi al riconoscimento di precise riserve di competenza nei confronti degli iscritti all'Albo, anche nel settore dell'ingegneria dell'informazione.
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