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"La scadenza per le nuove attività introdotte dal DPR 151/2011"

fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio

27/09/2013 - È veramente difficile per un giornale d’informazione riuscire a seguire tutte le continue proroghe che nel nostro paese si susseguono dopo ogni scadenza fissata per legge. Fortunatamente quando la nostra redazione cade in qualche abbaglio normativo, perdendo per strada una proroga, ci sono i nostri attenti lettori che ci aiutano a ritrovare la giusta strada.
Non è dunque entro il 7 ottobre 2013 che gli enti e i privati responsabili delle  nuove attività introdotte con l'Allegato I (Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi) al  DPR 151/2011  devono espletare gli adempimenti previsti dal decreto, ma entro il  7 ottobre 2014 (per effetto del DL 69/2013 convertito con Legge 98/2013).

Innanzitutto ricordiamo che il Decreto del Presidente della Repubblica del 1 agosto 2011, n. 151 è il nuovo “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”.
Un decreto che, entrato in vigore il 7 ottobre 2011, riporta in allegato le attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ed abroga precedenti decreti. Ad esempio:
- il D.P.R. 26/5/1959 n. 689, recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette ai fini della prevenzione degli incendi al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del Fuoco;
- il Decreto del Ministro dell’Interno 16/2/1982, concernente la determinazione delle attività soggette alle visite di prevenzione incendi.
Il nuovo regolamento, che si basa sul principio di proporzionalità (gli adempimenti amministrativi sono diversificati sulla base della complessità del rischio), elenca tre categorie in cui sono suddivise le attività sottoposte ai controlli di prevenzione incendi:
- Categoria “A”, attività a basso rischio e standardizzate: relativa alle attività che non sono suscettibili di provocare rischi significativi per l’incolumità pubblica e che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità;
- Categoria “B”, attività a medio rischio:  relativa alle attività caratterizzate da una media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio;
- Categoria “C”, attività a elevato rischio: relativa alle attività ad alto rischio e ad alta complessità tecnico-gestionale.
 
Rimandiamo ai vari articoli prodotti dal nostro giornale sulle diverse procedure da espletare in relazione alla categoria di appartenenza. Anche con riferimento a quanto contenuto nel decreto del Ministro dell’Interno del 7 agosto 2012 recante “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151”.
 
Veniamo invece alle proroghe.
 
Secondo l’originale scrittura del DPR 151/2012 gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I del decreto avrebbero dovuto adeguarsi, espletando gli adempimenti richiesti, entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica, cioè entro il 7 ottobre 2012.
Successivamente con la legge del 7 agosto 2012 n. 134 si è avuta la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese.  Conversione che contiene nell’articolo 7, comma 2-bis, la proroga dell’espletamento degli adempimenti previsti dal DPR 151/2011 relativi alle nuove attività introdotte con l’allegato I.
Con la legge del 7 agosto 2012 n. 134 viene riscritto il comma 4 dell’articolo 11 del DPR 151/2011:
 
Art. 11
(...)
4. Gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
 
Ma non è finita qui.
Una ulteriore proroga avviene attraverso il Decreto del Fare-Legge n. 98/2013.
In particolare con riferimento all’articolo 38 del DL 69/2013 convertito con Legge 98/2013:
 
Art. 38 del DL 69/2013 convertito con Legge 98/2013 - Disposizioni in materia di prevenzione incendi
 
1. Gli enti e i privati di cui all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.
2. Fermo restando quanto previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla data di entrata in vigore dello stesso.
 
Dunque gli adempimenti relativi all'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del DPR 151/2011 e all'istanza di cui all'articolo 4 del DPR 151/2011 per le nuove attività non sono più richiesti entro due anni, ma entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011: entro il 7 ottobre 2014.
 
Senza dimenticare che, sempre per effetto del DL 69/2013 convertito con Legge 98/2013, gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del DPR 151/2011, sono comunque esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.
 
Concludiamo soffermandoci sui soggetti interessati, cioè sulle nuove attività che, esistenti alla data del 7 ottobre 2011 rientrano, per la prima volta (anche se in relazione solo a cambiamenti relativi a superficie complessiva, capienza, ...), nelle disposizioni di prevenzione incendi.
 
Riportiamo a questo proposito un elenco (non esaustivo) di alcune delle attività nuove o modificate dal DPR 151/2011:
- attività n. 55: attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 mq;
- attività n. 66: strutture turistico-ricettive nell’aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone;
- attività n. 67: asili nido con oltre 30 persone presenti;
- attività n. 68: strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq (dunque non solo ospedali e case di cura ma anche strutture come, ad esempio, i poliambulatori);
- attività n. 73: edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità (ad esempio uffici + attività commerciali);
- attività n. 75: autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 mq; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 mq (non solo stabilimenti di produzione di mezzi rotabili, ma anche depositi);
- attività n. 72: edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nell’allegato;
- attività n. 78: aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
- attività n. 79: interporti con superficie superiore a 20.000 mq;
- attività n. 80: gallerie stradali di lunghezza superore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 m;
- attività n. 18: esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in “libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.
 
Ricordiamo infine - con riferimento a quanto contenuto nell’intervento “ DPR 151 del 01.08.2011 – Novità e varianti introdotti rispetto alla normativa previgente” al seminario sulla sicurezza antincendio “Prevenzione Incendi: novità procedurali, strutture, impianti” (Rimini, dicembre 2011) – che sulla base della definizione dell’attività n. 13 si evince che “qualsiasi distributore di gasolio, costituisce attività soggetta”, mentre invece, secondo la previgente normativa, “i distributori mobili installati all’interno di aziende agricole, cave per estrazione di minerali, cantieri stradali e ferroviari (campo di applicazione del DM 19 marzo 1990) non costituivano attività soggetta”. 
 
Alcuni articoli di PuntoSicuro dedicati ai procedimenti di prevenzione incendi:
 
 
 
 
 
 
 
Tiziano Menduto

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