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"La scadenza per le nuove attività introdotte dal DPR 151/2011"
fonte www.puntosicuro.it / Rischio incendio
27/09/2013 - È veramente difficile per un giornale d’informazione riuscire a
seguire tutte le continue proroghe che nel nostro paese si susseguono
dopo ogni scadenza fissata per legge. Fortunatamente quando la nostra
redazione cade in qualche abbaglio normativo, perdendo per strada una
proroga, ci sono i nostri attenti lettori che ci aiutano a ritrovare la
giusta strada.
Non è dunque entro il 7 ottobre 2013 che gli enti e i privati responsabili delle
nuove attività introdotte con l'Allegato I (Elenco delle attività soggette alle visite e ai controlli di prevenzione incendi) al
DPR 151/2011 devono espletare gli adempimenti previsti dal decreto, ma entro il
7 ottobre 2014 (per effetto del DL 69/2013 convertito con Legge 98/2013).
Innanzitutto ricordiamo che il Decreto
del Presidente della Repubblica del 1 agosto 2011, n. 151 è il nuovo “Regolamento
recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge
30 luglio 2010, n. 122”.
Un decreto che,
entrato in vigore il 7 ottobre 2011,
riporta in allegato le attività soggette ai controlli di prevenzione
incendi ed abroga precedenti decreti. Ad esempio:
- il D.P.R. 26/5/1959 n. 689,
recante la determinazione delle aziende e lavorazioni soggette ai fini della
prevenzione degli incendi al controllo del Comando del Corpo dei Vigili del
Fuoco;
- il Decreto del Ministro
dell’Interno 16/2/1982, concernente la determinazione delle attività soggette
alle visite di prevenzione incendi.
Il nuovo regolamento, che si basa
sul
principio di
proporzionalità (gli adempimenti amministrativi sono
diversificati sulla base della complessità del rischio), elenca
tre
categorie in cui sono suddivise le attività sottoposte ai controlli
di prevenzione incendi:
-
Categoria “A”, attività a
basso rischio e standardizzate: relativa alle attività che non
sono suscettibili di provocare rischi significativi per l’incolumità pubblica e
che sono contraddistinte da un limitato livello di complessità;
-
Categoria “B”, attività a
medio rischio: relativa alle attività caratterizzate da una
media complessità e da un medio rischio, nonché le attività che non hanno
normativa tecnica di riferimento e non sono da ritenersi ad alto rischio;
-
Categoria “C”, attività a
elevato rischio: relativa alle attività ad alto rischio e ad
alta complessità tecnico-gestionale.
Rimandiamo ai vari articoli
prodotti dal nostro giornale sulle diverse procedure da espletare in relazione
alla categoria di appartenenza. Anche con riferimento a quanto contenuto nel decreto del
Ministro dell’Interno del 7 agosto 2012 recante “Disposizioni relative alle
modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di
prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo
2, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 2011, n. 151”.
Veniamo invece alle
proroghe.
Secondo l’originale scrittura del
DPR 151/2012
gli enti e i privati
responsabili delle nuove attività introdotte
all'Allegato I del decreto avrebbero dovuto adeguarsi, espletando
gli adempimenti richiesti, entro un anno dall’entrata in vigore del Decreto del
Presidente della Repubblica, cioè entro il 7 ottobre 2012.
Successivamente con la
legge del 7 agosto 2012 n. 134 si è
avuta la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 22 giugno
2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese. Conversione che contiene nell’articolo 7,
comma 2-bis, la proroga
dell’espletamento degli adempimenti previsti dal DPR 151/2011 relativi alle
nuove attività introdotte con l’allegato I.
Con la legge del 7 agosto 2012 n.
134 viene riscritto il comma 4 dell’articolo 11 del DPR 151/2011:
Art. 11
(...)
4. Gli enti e i privati
responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla
data di pubblicazione del presente regolamento, devono espletare i prescritti
adempimenti entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento. |
Ma non è finita qui.
Una ulteriore proroga avviene
attraverso il Decreto
del Fare-Legge n. 98/2013.
In particolare con riferimento all’articolo
38 del DL 69/2013 convertito con Legge 98/2013:
Art. 38 del DL 69/2013
convertito con Legge 98/2013 - Disposizioni in materia di prevenzione incendi
1. Gli enti e i privati di cui
all'articolo 11, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 1°
agosto 2011, n. 151, sono esentati dalla presentazione dell'istanza
preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso
di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di
sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.
2. Fermo restando quanto
previsto al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma presentano l'istanza
preliminare di cui all'articolo 3 e l'istanza di cui all'articolo 4 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 151 del 2011 entro tre anni dalla
data di entrata in vigore dello stesso. |
Dunque gli adempimenti relativi all'istanza
preliminare di cui all'articolo 3 del DPR 151/2011 e all'istanza di cui
all'articolo 4 del DPR 151/2011 per le nuove attività non sono più richiesti entro
due anni, ma entro tre anni dalla data di entrata in vigore del decreto del
Presidente della Repubblica n. 151 del 2011: entro il
7 ottobre 2014.
Senza dimenticare che, sempre per
effetto del DL 69/2013 convertito con Legge 98/2013, gli enti e i privati
responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla
data di pubblicazione del DPR 151/2011, sono comunque
esentati dalla presentazione
dell'istanza preliminare
di cui
all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti
anche la
sussistenza dei requisiti di
sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.
Concludiamo soffermandoci sui
soggetti interessati, cioè sulle nuove
attività che, esistenti alla data del 7 ottobre 2011 rientrano, per la prima
volta (anche se in relazione solo a cambiamenti relativi a superficie
complessiva, capienza, ...), nelle disposizioni di prevenzione incendi.
Riportiamo a questo proposito un elenco
(non esaustivo) di alcune delle
attività
nuove o modificate dal DPR 151/2011:
-
attività n. 55: attività di demolizioni di veicoli e simili con
relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 mq;
-
attività n. 66: strutture turistico-ricettive nell’aria aperta
(campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400
persone;
-
attività n. 67: asili nido con oltre 30 persone presenti;
-
attività n. 68: strutture sanitarie
che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale,
ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio,
di superficie complessiva superiore a 500 mq (dunque non solo ospedali e case
di cura ma anche strutture come, ad esempio, i poliambulatori);
-
attività n. 73:
edifici e/o
complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da
promiscuità strutturale e/o dei
sistemi delle vie di esodo e/o
impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di
superficie complessiva superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di
attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità (ad esempio uffici +
attività commerciali);
-
attività n. 75: autorimesse pubbliche e private, parcheggi
pluriplano e meccanizzati di
superficie
complessiva coperta superiore a 300 mq; locali adibiti al ricovero di
natanti ed aeromobili di
superficie
superiore a 500 mq;
depositi di
mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000
mq (non solo stabilimenti di produzione di mezzi rotabili, ma anche depositi);
-
attività n. 72: edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22
gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed
archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività
contenuta nell’allegato;
-
attività n. 78: aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime,
con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq;
metropolitane in tutto o in parte sotterranee;
-
attività n. 79: interporti con superficie superiore a 20.000 mq;
-
attività n. 80: gallerie
stradali di lunghezza superore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 m;
-
attività n. 18: esercizi di minuta vendita e/o
depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal
regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza
approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e successive modificazioni
ed integrazioni. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in
“libera vendita” con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori
a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.
Ricordiamo infine - con
riferimento a quanto contenuto nell’intervento “ DPR 151 del
01.08.2011 – Novità e varianti introdotti rispetto alla normativa previgente”
al seminario sulla sicurezza antincendio “Prevenzione Incendi: novità
procedurali, strutture, impianti” (Rimini, dicembre 2011) – che sulla base
della definizione dell’attività n. 13 si evince che “qualsiasi
distributore di gasolio, costituisce
attività soggetta”, mentre invece, secondo la previgente normativa, “i
distributori mobili installati all’interno di aziende agricole, cave per
estrazione di minerali, cantieri stradali e ferroviari (campo di applicazione
del DM 19 marzo 1990) non costituivano attività soggetta”.
Alcuni articoli di PuntoSicuro
dedicati ai procedimenti di prevenzione incendi:
Tiziano Menduto
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