News
"Controlli, manutenzione e prevenzione nei carrelli elevatori"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
01/10/2013 - In relazione agli incidenti correlati all’uso di
mezzi di sollevamento e trasporto e ad un Piano Mirato di Prevenzione dell’ Azienda sanitaria locale della provincia di Monza e Brianza, si è tenuto l’8 giugno del 2011 a Monza un seminario che ha fatto luce su molti aspetti inerenti la
sicurezza dei lavoratori addetti all’uso dei carrelli elevatori.
Malgrado il seminario non sia recente e sia, ad esempio, precedente all’emanazione dell’ Accordo Stato-Regioni inerente le attrezzature di lavoro pubblicato il 22 febbraio 2012,
ci soffermiamo su interventi e materiali che offrano comunque utili
informazioni alle aziende e ai lavoratori per la tutela della salute e
sicurezza nei luoghi di lavoro.
Nell’intervento “
Il carrello elevatore - Efficienza e
manutenzione - sinonimo di sicurezza”, a cura di Fiorenzo Maino (Linde
Material Handling) si indica che riguardo ai controlli periodici il datore di
lavoro “deve garantire che i veicoli di movimentazione interna e le loro
attrezzature vengano controllati periodicamente”. Infatti “un’avaria di questi
mezzi, in determinate condizioni, può avere come conseguenza dei gravi
incidenti”.
Dunque i
veicoli di movimentazione interna devono “essere sottoposti a
verifica tesa ad individuare danni dovuti all’invecchiamento, all’usura, alla
corrosione e ad altri danni che possono essere causati da un esercizio
continuativo o da effetti esterni. I carrelli
elevatori e le relative attrezzature accessorie devono essere controllati
almeno una volta all'anno, o più frequentemente se le condizioni di
funzionamento e il luogo di lavoro lo rendono necessario, allo scopo di
valutarne lo stato di conservazione ed efficienza”.
Chi può effettuare i controlli?
I controlli “devono essere
effettuati da un tecnico esperto, per determinare le eventuali deviazioni dalle
appropriate condizioni di efficienza o eccezionalmente, da ingegnere esperto
per stabilire quali misure devono essere adottate per assicurare un ulteriore
funzionamento sicuro”.
E in merito alla
manutenzione, il datore di lavoro
“provvede affinché tutte le attrezzature che vengono messe a disposizione degli
operatori, siano sottoposte a regolari
manutenzioni programmate, come previsto dai manuali d’uso e manutenzione
del carrello”.
E “viene fatto chiaramente
obbligo di conservare tutti i report attestanti gli avvenuti controlli di
manutenzione, nonché l’annotazione di tali eventi su apposito registro ‘
libro macchina’, come previsto dalla
norma vigente”.
L’intervento, che fa riferimento
anche a diverse linee guida, come la “ Linea guida per il
controllo periodico dello stato di manutenzione ed efficienza dei carrelli
elevatori e delle relative attrezzature” dell’ex Ispesl, risponde ad alcune
semplici
domande sulla manutenzione:
- “
perché? Essere consapevoli di operare con mezzi sicuri. Alleggerire
la responsabilità del datore di lavoro per quanto riguarda la manutenzione;
-
da chi? Organizzazioni dotate di preparazione professionalità e competenza;
-
in che modo? Con un servizio effettuato presso il cliente. Con
l’impiego di personale qualificato e certificato. Con l’utilizzo di
attrezzature specifiche di controllo e misura”.
Riguardo alla
movimentazione del carico l’intervento
sottolinea l’importanza di fare attenzione alla
portata:
- “portata del carrello
(considerando il baricentro del carico);
- portata del suolo (utilizzare
solo percorsi autorizzati);
- portata delle pedane e solette;
- portata delle scaffalature,
impalcature, cataste”...
In particolare la prima cosa che
è necessario fare utilizzando un carrello
elevatore è “informarsi sulla sua portata. La portata è sempre data in
questo modo: un peso (ad es: 3000 kg) un baricentro (ad es: 600 mm). Non
bisogna mai sollevare un carico maggiore della portata nominale della
macchina”!
Il documento agli atti relativo
all’intervento riporta diverse indicazioni ulteriori, che vi invitiamo a
visionare. Ad esempio per leggere correttamente la targhetta di
portata residua (l‘uso di attrezzature
riduce la portata del carrello. “In aggiunta alla targhetta standard è
necessario apporre una seconda targhetta con le portate residue derivanti dal
montaggio dell‘attrezzatura”). O per valutare correttamente la
stabilità laterale del carrello,
ricordando che “la velocità con la quale si giunge al completo ribaltamento
del carrello dipende dalla distanza tra baricentro e triangolo di
stabilità. In ultima analisi più è alto il punto di contatto tra assale
posteriore e telaio, più il carrello è stabile”.
L’intervento ricorda poi che il
Decreto 4 agosto 1999, n. 359 “dava il
termine ultimo per l’adeguamento di tutto il parco carrelli circolante, ad
adottare il
sistema di trattenuta per il
carrellista”. Tuttavia solo con l’uscita delle “ Linee Guida – adeguamento
dei carrelli elevatori in riferimento al rischio di perdita accidentale di
stabilità” (2002, ex Ispesl) “si è riusciti a fare un po’ di chiarezza
sulle varie tipologie di sistemi riconosciuti idonei. Gli stessi costruttori
hanno avuto qualche dubbio su quale tipologia adottare, in particolare per
quanto inerente l’adeguamento dei carrelli più vecchi, sui quali erano magari
ancora presenti cofani in materiale plastico ecc. La percentuale maggiore del
mercato ha adeguato e tutt’ora utilizza il sistema di trattenuta al sedile,
cintura di sicurezza”.
L’intervento riporta un utile
specchietto per la
scelta del sistema di
trattenuta:
-
il carrello viene utilizzato da vari conducenti? Se la risposta è
sì, “in questo caso i problemi risultano solo per l’uso della cintura lombare
fissa (tipo aereo) che deve essere adattata di volta in volta. Tutti gli altri
sistemi (cinture, cabina o cancelletti non richiedono adattamenti. Se la
risposta è no, “tutti i sistemi sono idonei”;
-
il conducente deve salire e scendere varie volte? Se la risposta è
sì, “si consiglia un sistema a cancelletto. Queste piccole porte si aprono
facilmente ed il meccanismo di chiusura avviene senza coordinamento occhio
mano”. Se la risposta è no, “nel caso di traslazioni prolungate è idonea la
cintura”;
-
il conducente necessita di grande libertà di movimento? Se “vi sono
molte traslazioni in retromarcia oppure occorre azionare frequentemente
l’apertura di portoni od operare su terminali, il conducente ha bisogno di una
grande libertà di movimento sul sedile che è garantita solo da sistemi a
cancelletto o da cinture diverse da quella addominale fissa”. Se la risposta è
no, “tutti i sistemi citati (cinture, cabina o cancelletti) sono idonei”.
L’intervento presenta infine
alcune immagini relative a
esempi applicativi
della cintura e del cancelletto.
Riguardo alla cintura viene
presentata la “
cintura con arrotolatore
a blocco di emergenza sensibile agli angoli di inclinazione/rovesciamento”.
Infatti “il particolare tipo di
arrotolatore di cui è dotata, conosciuto anche come ‘duo sensitivo’ dispone di
due diversi dispositivi di bloccaggio: uno governato dal nastro della cintura,
interviene a fronte di decelerazioni improvvise del mezzo; l’altro governato
dal veicolo interviene in presenza di un movimento trasversale del mezzo dalla
posizione orizzontale. Di conseguenza la cintura lascia completamente libero
l’operatore nei suoi movimenti, tranne nel caso in cui il carrello venga a
trovarsi in situazioni potenzialmente pericolose”.
Per comprendere come sia
possibile agire per migliorare la prevenzione degli infortuni correlati all’uso
dei carrelli elevatori, nel seminario sono stati presentati inoltre alcuni
video con le simulazioni di incidenti
possibili nell’uso dei carrelli.
“ Il carrello elevatore - Efficienza e manutenzione - sinonimo di
sicurezza”, a cura di Fiorenzo Maino
(Linde Material Handling), intervento al seminario “Carrelli elevatori e
viabilità sicura in azienda” (formato PDF, 1.49 MB).
Video con le simulazioni di incidenti possibili con carrelli
elevatori (formato ZIP, 3.07 MB).
RTM
Segnala questa news ad un amico
Questa news è stata letta 1219 volte.
Pubblicità