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"Investimento del lavoratore: responsabilità del datore e mancata segnalazione di pericolo"
fonte www.insic.it / Sicurezza sul lavoro
01/10/2013 -
Il datore di lavoro ricorreva in Cassazione lamentando che tale omissione non era collegabile casualmente con l'evento lesivo. L'investimento infatti, si sarebbe verificato indipendentemente dalla presenza di camminamenti, in quanto l'operaio aveva tenuto una condotta in spregio alle più elementari norme di diligenza. Quindi, a detta del datore di lavoro, l'infortunio era dovuto al concorso di due elementi (indipendenti dalla sua volontà ) consistenti: il primo, nell'effettuazione della manovra di retromarcia da parte del conducente del mezzo e, il secondo, nell'attraversamento del piazzale da parte del lavoratore il quale, a sua volta, ha omesso di verificare se la sua condotta poteva esporlo a rischio di investimento da parte del mezzo i manovra.
Il giudizio della Corte
Il Collegio con sentenza n. 6363, dell'8 febbraio 2013,ha respinto le doglianze proposte dal ricorrente ricordando che in relazione ai reati colposi derivanti da un infortunio sul lavoro, ai fini della configurabilità dell'aggravante speciale della violazione delle norme antinfortunistiche, non è necessario che si sia verificata la violazione di norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, giacché per l'addebito di colpa specifica, è sufficiente che l'evento lesivo sia stato determinato dalla violazione dell'art. 2087 c.c.
Tale norma, infatti, fa carico all'imprenditore di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
Nel caso in analisi la violazione riguarda l'art. 11 del D.P.R. n. 547/1955 (relativo a "Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni") in quanto le vie di circolazione destinate ai veicoli non erano adeguatamente segnalate e separate dai percorsi pedonali, né erano predisposti cartelli di segnalazione adeguati.
La Corte aggiunge che è pacifico che le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono in luoghi di lavoro che, non muniti dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi e sono quindi da considerare emanate nell'interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nei medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa.
Quanto al riconoscimento o meno della condotta abnorme del lavoratore, la Corte conferma l'orientamento prevalente, riconoscendo che il comportamento del lavoratore, ancorché non del tutto attento, si è comunque sviluppato in una condotta affatto abnorme ed inconferente rispetto alle mansioni.
Inidoneità nella segnalazione di pericolo
Un datore di lavoro, amministratore e legale rappresentante di una società, era stato ritenuto responsabile delle lesioni personali gravi riportate da un suo dipendente che era stato investito dal un altro lavoratore che, alla guida di un autocarro, durante la manovra di retromarcia, l'aveva inavvertitamente urtato. Al datore di lavoro veniva contestato il deposito di materiali edili e di macchinari in passaggi e vie di circolazione, che ostacolavano i movimenti dei pedoni, dei dipendenti e le manovre dei veicoli.Il datore di lavoro ricorreva in Cassazione lamentando che tale omissione non era collegabile casualmente con l'evento lesivo. L'investimento infatti, si sarebbe verificato indipendentemente dalla presenza di camminamenti, in quanto l'operaio aveva tenuto una condotta in spregio alle più elementari norme di diligenza. Quindi, a detta del datore di lavoro, l'infortunio era dovuto al concorso di due elementi (indipendenti dalla sua volontà ) consistenti: il primo, nell'effettuazione della manovra di retromarcia da parte del conducente del mezzo e, il secondo, nell'attraversamento del piazzale da parte del lavoratore il quale, a sua volta, ha omesso di verificare se la sua condotta poteva esporlo a rischio di investimento da parte del mezzo i manovra.
Il giudizio della Corte
Il Collegio con sentenza n. 6363, dell'8 febbraio 2013,ha respinto le doglianze proposte dal ricorrente ricordando che in relazione ai reati colposi derivanti da un infortunio sul lavoro, ai fini della configurabilità dell'aggravante speciale della violazione delle norme antinfortunistiche, non è necessario che si sia verificata la violazione di norme specifiche dettate per prevenire infortuni sul lavoro, giacché per l'addebito di colpa specifica, è sufficiente che l'evento lesivo sia stato determinato dalla violazione dell'art. 2087 c.c.
Tale norma, infatti, fa carico all'imprenditore di adottare nell'esercizio dell'impresa tutte le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei lavoratori.
Nel caso in analisi la violazione riguarda l'art. 11 del D.P.R. n. 547/1955 (relativo a "Posti di lavoro e di passaggio e luoghi di lavoro esterni") in quanto le vie di circolazione destinate ai veicoli non erano adeguatamente segnalate e separate dai percorsi pedonali, né erano predisposti cartelli di segnalazione adeguati.
Le norme antinfortunistiche sono dettate nell'interesse di tutti
Inoltre, aggiunge la Corte, il luogo dell'incidente era certamente praticato anche da non addetti ai lavori che ben difficilmente, non essendo a conoscenza dello svolgimento delle attività di carico e scarico di materiali edili nel deposito a mezzo di veicoli meccanici, avrebbero potuto rendersi conto in assenza di segnali qual era il percorso da seguire.La Corte aggiunge che è pacifico che le norme antinfortunistiche non sono dettate soltanto per la tutela dei lavoratori, ossia per eliminare il rischio che i lavoratori possano subire danni nell'esercizio della loro attività, ma sono dettate anche a tutela dei terzi, cioè di tutti coloro che, per una qualsiasi legittima ragione, accedono in luoghi di lavoro che, non muniti dei presidi antinfortunistici voluti dalla legge, possono essere causa di eventi dannosi e sono quindi da considerare emanate nell'interesse di tutti, finanche degli estranei al rapporto di lavoro, occasionalmente presenti nei medesimo ambiente lavorativo, a prescindere, quindi, da un rapporto di dipendenza diretta con il titolare dell'impresa.
Quanto al riconoscimento o meno della condotta abnorme del lavoratore, la Corte conferma l'orientamento prevalente, riconoscendo che il comportamento del lavoratore, ancorché non del tutto attento, si è comunque sviluppato in una condotta affatto abnorme ed inconferente rispetto alle mansioni.
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