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"I quesiti sul decreto 81: sull’obbligo del DUVRI"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
02/10/2013 -
Sull'obbligo o meno di redigere il DUVRI nel caso della mera fornitura di attrezzature o materiali. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Quesito
Sull'obbligo o meno di redigere il DUVRI nel caso della mera fornitura di attrezzature o materiali. A cura di Gerardo Porreca ( www.porreca.it).
Nel caso di mere forniture di materiali o attrezzature, trovando
applicazione come esplicitamente indicato nell’art. 96 1-bis del D. Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i. le disposizioni di cui all’art. 26 dello stesso
decreto, non è obbligatorio elaborare il DUVRI così come richiesto dal
comma 3 dello stesso art. 26?
Risposta
Nel pieno rispetto dei noti cicli e ricicli storici di Giambattista
Vico torna all’attenzione dei lettori periodicamente e puntualmente il tema
della sicurezza sul lavoro nel caso delle mere
forniture di materiali o
attrezzature e più in particolare quello dell’obbligo o meno per tali
operazioni di redigere il documento di valutazione dei rischi interferenziali
(Duvri).
L’argomento è stato già
più volte trattato in passato sia in risposta ad altri quesiti analoghi che
come oggetto di uno specifico approfondimento da parte dello scrivente (si consulti in ultimo la risposta al quesito
sulle
procedure di sicurezza nel caso delle forniture di materiali pubblicato
sul quotidiano
del 20/3/2013) ma considerata la
ricorrenza dei quesiti stessi e dei ripetuti riferimenti a tale problematica
nonché tenuto conto che le operazioni di fornitura
di calcestruzzo ed in genere
di materiali e attrezzature è una di quelle operazioni che più diffusamente
viene effettuata nei cantieri temporanei o mobili, si ritiene opportuno di
riprendere la tematica e di rifare il punto sulla situazione.
La verità è che, ed è
questo forse il motivo per cui ricorrono i dubbi dei lettori, sulle mere forniture
di materiali e attrezzature il legislatore estensore del D. Lgs. n. 81/2008
qualche pasticcio per la verità lo ha fatto. Gli articoli del D. Lgs. n.
81/2008 e s.m.i. di riferimento per la risposta al quesito in argomento sono
l’articolo 26, contenente gli obblighi connessi ai contratti di appalto o
d’opera o di somministrazione, inserito nel Titolo I, e l’articolo 96 sugli
obblighi del datore di lavoro, dirigenti e preposti, inserito nel Titolo IV
dello stesso D. Lgs.. Secondo i commi 1, 2 e 3 dell’art. 26, infatti:
“
1.
Il datore di lavoro, in caso di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno
della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché
nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima, sempre che abbia
la disponibilità giuridica dei luoghi in cui si svolge l’appalto o la
prestazione di lavoro autonomo:
a) verifica, con le
modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g),
l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori
autonomi in relazione ai lavori, ai
servizi e alle forniture da affidare in appalto o mediante contratto
d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto
di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti
modalità:
1) acquisizione del certificato di iscrizione
alla camera di commercio, industria e artigianato;
2) acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei
lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico
professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto
del Presidente della Repubblica del 28 dicembre 2000, n. 445;
b)
fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi
specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle
misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria
attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i
datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
a) cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi
sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
b) coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono
esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare
rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte
nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3.
Il datore di lavoro committente promuove la
cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2,
elaborando un unico
documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per
eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da
interferenze”,
Ma comunque
occorre tenere presente che, con il decreto integrativo di cui al D. Lgs.
3/8/2009 n. 106, nello stesso articolo 26 è stato successivamente aggiunto il
comma 3-bis secondo il quale:
“3-bis. Ferme restando le disposizioni
di cui ai commi 1 e 2, l’obbligo di cui al
comma 3 non si applica ai servizi
di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature,
nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni,
sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti
cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive o dalla presenza dei rischi
particolari di cui all’allegato XI”
con il quale è stato quindi stabilito che
alle mere forniture ed in assenza di particolari rischi non si applica
l’obbligo relativo alla redazione
del DUVRI. Per quanto riguarda la
definizione di mera fornitura si consultino le osservazioni formulate in
occasione della risposta al quesito pubblicato sul quotidiano
del 16/12/2009.
Con riferimento invece ai cantieri temporanei
o mobili con l’articolo 96 comma 1 del D. Lgs. n. 81/2008 secondo il quale:
“1. I datori di lavoro delle imprese
affidatarie e delle imprese esecutrici, anche nel caso in cui nel cantiere
operi una unica impresa, anche familiare o con meno di dieci addetti:
............................................;
............................................;
............................................;
g) redigono il piano operativo di
sicurezza di cui all'articolo 89, comma 1, lett. h).
è stato introdotto l’obbligo di redigere il
POS ma occorre tenere presente che, con
il decreto integrativo di cui al D. Lgs. 3/8/2009 n. 106, nello stesso articolo
96 è stato successivamente aggiunto il comma 1-bis secondo il quale:
“1-bis. La previsione di cui al comma
1, lettera g),
non si applica alle mere forniture di materiali o
attrezzature. In tali casi trovano comunque applicazione le disposizioni di
cui all’articolo 26 del presente decreto”,
nonché il comma 2
secondo il quale:
“
2.
L'accettazione da parte di ciascun datore di lavoro delle imprese del piano di
sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 nonché la redazione del
piano operativo di sicurezza costituiscono, limitatamente al singolo cantiere
interessato, adempimento alle disposizioni di cui all'articolo 17 comma 1,
lettera a), all’articolo 26, commi 1, lettera b), 2, 3 e 5, e all’articolo 29,
comma 3”.
È vero quindi, così come ha fatto osservare il lettore, che il
legislatore nel caso delle mere forniture di materiali o attrezzature con il
comma 1-bis dell’art. 96 rinvia all’applicazione delle disposizioni di cui
all’art. 26 ma quest’ultimo, come sopra indicato, con il comma 3-bis ha
introdotto per le stesse mere forniture di materiali o attrezzature l’esonero
dall’elaborazione del DUVRI per cui, in definitiva, da una lettura coordinata dei due
citati articoli 26 e 96 del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e sempre che non si sia
in presenza di particolari rischi, per le mere forniture di materiali e
attrezzature non va redatto né il POS né il DUVRI, fermo restando comunque
l’applicazione in ogni caso, per espressa indicazione contenuta nello stesso
comma 3-bis, degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 in base ai quali il fornitore
deve scambiarsi con chi lo ha chiamato le informazioni relative alla sicurezza
delle operazioni di fornitura da svolgere in cantiere (comma 2 lettera b), deve
cooperare con lo stesso (comma 2 lettera a) e farsi coordinare (comma 3).
Tale scambio di informazioni potrebbe essere
concretizzato da parte del fornitore attraverso l’invio di una documentazione
che può riguardare ad esempio:
- l’orario in cui accedere in cantiere;
- le caratteristiche del mezzo di trasporto del
materiale al fine di verificare la compatibilità con quelle del cantiere;
- il percorso che il mezzo deve seguire per
raggiungere la zona di scarico del materiale;
- la comunicazione del nominativo dell’addetto
dell’impresa che presenzierà alle operazioni di fornitura;
- le modalità di scarico del materiale;
- la eventuale necessità di utilizzare gli
apparecchi di sollevamento del cantiere per le operazioni di scarico.
Per quanto riguarda poi in particolare la fornitura
e lo scarico in cantiere del calcestruzzo preconfezionato, una volta venutasi a
creare questa situazione a dir poco paradossale ai fini della prevenzione degli
infortuni in base alla quale il mero fornitore di calcestruzzo in cantiere non
sia tenuto a redigere né il POS che il DUVRI (l’esperienza ci insegna che non
poche volte durante tale operazione si sono verificati degli eventi
infortunistici), il Ministero del Lavoro attraverso la Commissione consultiva
permanente per la salute e la sicurezza
sul lavoro è intervenuta a porre sostanzialmente un rimedio alle indicazioni
del legislatore e, con la Lettera
Circolare del 10/2/2011, in
applicazione appunto dell’art. 26 del D. Lgs. n. 81/2008, ha fornito alle
imprese esecutrici ed alle imprese fornitrici di calcestruzzo preconfezionato
indicazioni operative relativamente alle informazioni da scambiarsi in materia
di sicurezza dei lavoratori coinvolti nelle diverse fasi in cui si articola il
rapporto fra fornitore e impresa cliente ed alle procedure da seguire in tali
operazioni a garanzia della sicurezza dei lavoratori medesimi coinvolti a
partire dal momento in cui vi è la richiesta di fornitura di calcestruzzo da
parte dell’impresa edile fino alla consegna del prodotto nel cantiere di
destinazione. È chiaro che l’applicazione della suddetta Lettera Circolare
costituisce sia per il fornitore che per l’impresa richiedente la fornitura
adempimento degli obblighi relativi allo scambio delle informazioni che il
legislatore ha voluto comunque conservare pur consentendo l’esonero dalla
elaborazione del Duvri.
La citata Lettera Circolare fornisce in particolare
anche delle indicazioni su quando considerare come “mera” la fornitura di
calcestruzzo, ai fini ovviamente dell’applicazione degli articoli 26 e 96 del
D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i., in quanto nella stessa viene esplicitamente
indicato che “
il lavoratore dell’impresa
fornitrice non deve partecipare in nessun modo alla posa in opera del calcestruzzo e non deve tenere e
manovrare la benna o il secchione o il
terminale in gomma della pompa” lasciando intendere che in caso contrario
si deve ritenere di essere in presenza di una fornitura e posa in opera. Per
quanto sopra detto quindi ed in pratica se i dipendenti dell’impresa di
fornitura del calcestruzzo in cantiere partecipano insieme ai dipendenti
dell’impresa esecutrice alle operazioni di scarico del calcestruzzo, essendo
l’impresa ritenuta in tal caso non soltanto impresa fornitrice ma anche
esecutrice, il suo datore di lavoro è tenuto a redigere il POS, in applicazione
dell’art. 96 del D. Lgs. n. 81/2008 e con i contenuti minimi di cui al punto
3.2. dell’Allegato XV dello stesso D. Lgs., altrimenti deve applicare le
disposizioni di cui all’art. 26 relative allo scambio di informazioni
compilando la modulistica allegata alla citata Lettera Circolare del 10/2/2011.
Infine dalla lettura
del comma 2 dell’art. 96, alla luce del quale l’accettazione del PSC da parte
del datore di lavoro delle imprese e la redazione da parte delle stesse del POS
costituisce adempimento dell’obbligo del comma 3 dell’art. 26 relativo appunto
alla elaborazione del Duvri, essendo richiesto per l’esonero la contestuale
presenza dei due piani di sicurezza, discende evidentemente che nel caso della
mancanza anche solo di uno di essi si rende necessaria l’elaborazione del Duvri
medesimo e questo è quello che può avvenire ad esempio se nel cantiere operi
una sola impresa, nel qual caso vi è un POS pur non essendoci il PSC, oppure
nel caso della presenza in cantiere di un lavoratore autonomo il quale pur
essendo destinatario del PSC non è tenuto, secondo quanto indicato dal
Ministero del Lavoro, ad elaborare il POS.
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