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"SISTRI al via dal 1° ottobre 2013: la Circolare esplicativa"
fonte www.puntosicuro.it / Ambiente
02/10/2013 - Entro 30 giorni il DL 101/2013
che contiene appunto la “Semplificazione e razionalizzazione del sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia” deve essere
convertito in legge ed è probabile che vengano apportate modifiche all’ambito soggettivo
ed oggettivo di applicazione
del SISTRI. Attendiamo quindi ulteriori note esplicative del Ministero per
avere maggiori informazioni.
Il Ministero dell'Ambiente ha pubblicato una circolare di
chiarimento in merito al Sistri, che conferma la partenza del sistema
per oggi 1° ottobre 2013:
“L’avvio dell’ operatività del SISTRI è
stabilito alla data del 1° ottobre 2013, per gli enti o le imprese che
raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale, o
che effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento,
commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi
produttori di detti rifiuti.
Per i produttori iniziali di rifiuti pericolosi e per i Comuni e le
imprese di trasporto dei rifiuti urbani del territorio della Regione
Campania, il termine di avvio dell’operatività del SISTRI è invece
fissato al 3 marzo 2014, fatte salve eventuali proroghe necessarie per
definire le opportune semplificazioni.”
La circolare interviene fornendo
alcuni chiarimenti iniziali in merito a:
1. Soggetti obbligati ad aderire
al SISTRI.
2. Termini di inizio
dell’operatività del SISTRI.
3. Modalità di coordinamento tra
obblighi dei soggetti iscritti al SISTRI e obblighi dei soggetti non iscritti
al SISTRI.
4. Regime transitorio e sanzioni.
5. Adesione volontaria al SISTRI.
6. Modifiche al Manuale Operativo
SISTRI relativamente ai punti 7.3. e 7.1.2.
Ricordiamo che per tutto il mese
di ottobre, “gli operatori sono obbligati alla tenuta del registro
carico e
scarico e del formulario di trasporto e vengono applicate le relative
sanzioni,
secondo quanto disposto dagli articoli 190 e193 del d.lgs. n. 152/2006,
nella
formulazione previgente alle modifiche introdotte dal d.lgs. n.
205/2010”. E “le sanzioni relative al SISTRI si applicheranno a partire
dal trentunesimo
giorno successivo alla data di avvio dell’operatività del sistema, con
riferimento alla rispettiva categoria di appartenenza”.
DL 101/2013 - Art. 11
(Semplificazione e razionalizzazione del sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia)
1. I commi 1, 2 e 3 dell'art. 188-ter,
del decreto legislativo
3 aprile 2006, n. 152, sono sostituiti dai seguenti:
"1.
Sono tenuti ad
aderire al sistema
di controllo della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI)
di cui all'articolo 188-bis, comma 2, lettera a), i produttori
iniziali di rifiuti pericolosi
e gli enti o le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi
a titolo professionale, o che effettuano operazioni di
trattamento, recupero,
smaltimento, commercio e intermediazione di
rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi produttori.
2. Possono aderire al sistema di controllo
della tracciabilità dei rifiuti (SISTRI) di cui all'articolo 188-bis, comma
2, lettera a), su base volontaria i produttori e i
gestori dei rifiuti
diversi da quelli di cui al
comma 1.
3. Con uno o più decreti del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio
e del mare,
sentiti il Ministro
dello sviluppo economico e il
Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti, sono specificate le categorie di
soggetti di cui
al comma 1,
e sono individuate, nell'ambito
degli enti o
imprese che effettuano
il trattamento dei rifiuti di cui agli articoli 23 e 35 della direttiva 2008/98/CE, ulteriori
categorie di soggetti
a cui è
necessario estendere il sistema
di tracciabilità dei
rifiuti di cui all'articolo 188-bis.".
2. Per gli enti o le imprese che raccolgono
o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale,
o che
effettuano operazioni di trattamento, recupero, smaltimento,
commercio e intermediazione di rifiuti pericolosi, inclusi i nuovi
produttori, il termine iniziale
di operatività del SISTRI è
fissato al 1° ottobre 2013.
3. Per i produttori iniziali di rifiuti
pericolosi, nonchè per i comuni e le imprese di trasporto dei
rifiuti urbani del
territorio della regione Campania di cui al comma 4 dell'articolo 188-ter,
del d.lgs. n. 152 del 2006, il
termine iniziale di
operatività è fissato al 3
marzo 2014, fatto salvo quanto disposto dal comma 8.
4. Entro il 3 marzo 2014
è adottato il
decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del
mare previsto
dall'articolo 188-ter, comma
3, d.lgs. n.
152 del 2006,
come modificato dal presente articolo, al fine di individuare,
nell'ambito degli enti o imprese che effettuino il trattamento dei
rifiuti, di cui agli articoli
23 e
35 della direttiva
2008/98/CE, ulteriori categorie
di soggetti a cui è necessario
estendere il sistema
di tracciabilità dei rifiuti di cui all'articolo 188-bis del
d.lgs. n. 152 del 2006.
5. Gli enti e le imprese di cui ai commi
3 e
4 possono comunque utilizzare il SISTRI su base
volontaria a decorrere dal 1°
ottobre 2013.
6. Sono abrogati:
a) il comma 5 dell'articolo
188-ter del d.lgs. n. 152 del 2006;
b) l'articolo 1 del decreto del
Ministro dell'ambiente e della tutela
del territorio e del mare del 20 marzo 2013 recante
"Termini di riavvio
progressivo del SISTRI", pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013.
7. All'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152
del 2006, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
"4-bis. Con decreto del Ministro
dell'ambiente e della tutela del territorio e
del mare si
procede periodicamente, sulla
base dell'evoluzione tecnologica e comunque nel rispetto della disciplina comunitaria, alla
semplificazione del sistema
di controllo della tracciabilità dei rifiuti, anche alla
luce delle proposte
delle associazioni rappresentative degli utenti, ovvero
delle risultanze delle
rilevazioni di soddisfazione dell'utenza; le
semplificazioni sono adottate previa verifica tecnica e della
congruità dei relativi costi da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale. Le
semplificazioni sono finalizzate, tra l'altro, ad assicurare la
riduzione dei costi di esercizio del sistema per gli
utenti, anche mediante integrazioni
con altri sistemi che trattano dati di logistica e
mobilità delle merci e delle
persone ed innovazioni di processo
che consentano la delega
della gestione operativa
alle associazioni di
utenti, debitamente accreditate dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e
del mare sulla base dei requisiti
tecnologici ed organizzativi
individuati con il decreto di cui al presente comma, e ad assicurare la modifica,
la sostituzione o
l'evoluzione degli apparati
tecnologici, anche con riferimento ai dispositivi periferici per la misura e
certificazione dei dati. Al fine della riduzione dei costi e del miglioramento dei processi
produttivi degli utenti,
il concessionario del sistema informativo, o altro soggetto
subentrante, può essere autorizzato dal Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e
del mare, previo parere del Garante per la
privacy, a rendere disponibile l'informazione territoriale,
nell'ambito della integrazione dei
sistemi informativi pubblici, a favore di altri enti pubblici o società
interamente a capitale pubblico, opportunamente elaborata in conformità alle
regole tecniche recate dai regolamenti
attuativi della direttiva
2007/2/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, anche al fine di fornire
servizi aggiuntivi agli utenti, senza nuovi o maggiori oneri per
gli stessi. Sono comunque assicurate la sicurezza e l'integrità
dei dati di tracciabilità. Con
il decreto di cui al presente
comma sono, altresì,
rideterminati i contributi da
porre a carico degli utenti in relazione alla riduzione dei costi
conseguita, con decorrenza
dall'esercizio fiscale
successivo a quello di emanazione del
decreto, o determinate
le remunerazioni dei fornitori delle singole componenti dei
servizi"
8. In sede di prima applicazione, alle
semplificazioni di cui
al comma 7 si procede entro il 3
marzo 2014; tale
data può essere differita, per
non oltre sei
mesi, con decreto
del Ministro dell'Ambiente e
della tutela del territorio e del
mare se ciò
si renda necessario al fine
di rendere operative
le semplificazioni introdotte.
Sono fatte salve le operazioni di collaudo, che hanno per oggetto la verifica
di conformità del SISTRI alle norme e
finalità vigenti anteriormente all'emanazione del decreto di cui al
comma 7, e che devono concludersi entro sessanta giorni lavorativi dalla data
di costituzione della commissione di collaudo
e, per quanto
riguarda l'operatività del sistema, entro il 31 gennaio 2014. La commissione di collaudo si compone di
tre membri di
cui uno scelto
tra i dipendenti dell'Agenzia
per l'Italia Digitale o della Consip s.p.a
e due tra professori
universitari di comprovata competenza ed esperienza sulle prestazioni oggetto
del collaudo. Ai relativi oneri si
provvede nell'ambito delle risorse di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n.
78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
9.
All'esito
dell'approvazione delle semplificazioni e
delle operazioni di collaudo di cui al comma 8 e in
considerazione delle modifiche
legali intervenute e anche tenendo conto dell'audit di cui al comma 10, il contenuto e la durata
del contratto con Selex service management s.p.a. e il
relativo piano economico-finanziario sono modificati in coerenza con il comma
4-bis dell'articolo 188-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, comunque nel
limite delle risorse derivanti dai contributi di cui
all'articolo 14-bis del decreto-legge 1
luglio 2009, n. 78, convertito, con
modificazioni, dalla legge
3 agosto 2009, n. 102, come rideterminati
ai sensi del predetto comma 4-bis.
10. Al
fine di assicurare
la funzionalità del
SISTRI senza soluzione di
continuità, il Ministero dell'ambiente e
della tutela del territorio e
del mare provvede, sulla
base dell'attività di audit dei costi, eseguita da una
società specializzata terza,
e della conseguente valutazione di congruità dall'Agenzia per l'Italia
Digitale, al versamento alla società concessionaria del SISTRI
dei contributi
riassegnati ai sensi
dell'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n.
78, convertito, con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, comunque non oltre
il trenta per cento dei costi della produzione
consuntivati sino al 30 giugno 2013 e
sino alla concorrenza delle
risorse riassegnate sullo
stato di previsione del Ministero
dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare alla data di entrata in vigore della legge
di conversione del presente decreto,
al netto di quanto già versato
dal Ministero sino alla
predetta data, per lo sviluppo e la gestione
del sistema.
Il pagamento è subordinato alla
prestazione di fideiussione che viene svincolata all'esito positivo
della verifica di conformità di cui al
comma 8.
11. Le sanzioni per le violazioni di cui
all'articolo 260-bis del d.lgs. n. 152 del 2006, limitatamente
alle violazioni di cui al comma 3 quanto alle condotte di
informazioni incomplete o
inesatte, a quelle di cui al
comma 5 e a quelle di cui al comma 7 primo
periodo, commesse fino al 31 marzo 2014 dai soggetti per i quali il
SISTRI è obbligatorio dal 1° ottobre
2013, e fino al 30 settembre
2014 dai soggetti per i quali
il SISTRI è obbligatorio dal 3 marzo 2014, sono irrogate nel caso di più di
tre violazioni nel medesimo rispettivo arco temporale.
12. All'articolo 183, comma 1, lettera f),
del d.lgs. n. 152
del 2006, sono aggiunte,
in fine, le
seguenti parole: "(nuovo produttore)".
13.
È abrogato l'articolo
27 del decreto
del Ministro dell'ambiente e
della tutela del
territorio e del
mare del 18 febbraio 2011, n. 52,
pubblicato sul supplemento ordinario
alla Gazzetta Ufficiale n. 95 del 26 aprile 2011, e, conseguentemente, è soppresso il Comitato di vigilanza e
controllo di cui
al medesimo articolo. Con
decreto, di natura non
regolamentare, del Ministro dell'ambiente e della tutela del
territorio e del mare, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data
di entrata in vigore del
presente decreto, è costituito, presso l'Ufficio di Gabinetto
del Ministro medesimo, un
Tavolo tecnico di
monitoraggio e concertazione del SISTRI, senza compensi o
indennizzi per i
partecipanti nè altri oneri per il bilancio dello Stato,
che assolve alle
funzioni di monitoraggio del
sistema di cui all'articolo 14-bis del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 2009, n. 102.
14. All'articolo 81, comma 18, del decreto
legge 25 giugno
2008, n.112, convertito, con modificazioni, dalla
legge 6 agosto
2008, n.133, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "La vigilanza
dell'Autorità per l'energia
elettrica e il gas si svolge mediante accertamenti
a campione e
si esercita nei confronti dei
soli soggetti il
cui fatturato è
superiore al fatturato totale
previsto dall'articolo 16, comma 1,
prima ipotesi,della legge 10 ottobre 1990, n.
287.".
Segnaliamo inoltre che è stato
istituito il nuovo indirizzo mail interoperabilita@sistri.it
dedicato alla gestione delle tematiche relative all'interoperabilità. Va
utilizzato
esclusivamente per le
richieste di assistenza tecnica
relative all’interoperabilità, per ogni
ulteriore esigenza è possibile utilizzare gli altri indirizzi indicati nella sezione Contatti del Portale.
Inoltre nella Sezione
Interoperabilità è stata pubblicata la versione aggiornata del documento di
interoperabilità - Specifica delle Interfacce:
Entro 30 giorni il DL 101/2013
che contiene appunto la “Semplificazione e razionalizzazione del sistema di
controllo della tracciabilità dei rifiuti e in materia di energia” deve essere
convertito in legge ed è probabile che vengano apportate modifiche all’ambito soggettivo
ed oggettivo di applicazione
del SISTRI. Attendiamo quindi ulteriori note esplicative del Ministero per
avere maggiori informazioni.
Federica Gozzini
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