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"Edilizia: i dispositivi anticaduta su tetti inclinati e tetti piani"

fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza

02/10/2013 - Nei  lavori sui tetti, anche di breve durata, è fondamentale adottare sempre tutte le misure di sicurezza necessarie per prevenire incidenti.
Questo è quanto sottolinea una pubblicazione di  Suva, istituto svizzero per l'assicurazione e la prevenzione degli infortuni, elaborata nel lontano 1998, ma aggiornata solo qualche mese fa.
 
Raramente PuntoSicuro pubblica documenti elvetici sulla prevenzione degli incidenti nei  lavori in quota, anche in relazione alle possibili differenze normative in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Tuttavia questo breve opuscolo dal titolo “ Lavori sui tetti. Come non cadere nel vuoto” - rivolto a copritetti, lattonieri, proprietari di immobili, architetti e imprese che svolgono comunque lavori sui tetti – contiene utili indicazioni sul alcune misure di protezione adottabili per ridurre il  rischio di caduta dall’alto.
 
Dopo una panoramica sull’importanza di un’ attenta pianificazione, sulla necessità di coordinamento dei vari attori della sicurezza e sulla normativa elvetica, vengono presentate le principali misure di protezione a seconda della pendenza del tetto.

Dispositivi anticaduta su tetti inclinati (a partire da una pendenza di 10°)
Riguardo ai dispositivi anticaduta ai bordi del tetto sono presentate diverse possibilità:
- ponte da lattoniere e parete di protezione da copritetto: “sono dispositivi di protezione che arrestano la caduta di persone, oggetti e materiali dal tetto”. In particolare si indica che le pareti di protezione da copritetto “devono essere installate sui tetti con una pendenza compresa tra 25° e 60°. Una parete di protezione da copritetto è una protezione laterale con requisiti più elevati”. Nel documento, con riferimento alla normativa elvetica, sono riportate specifiche indicazioni relative a: dimensioni del ponte da lattoniere con parete di protezione da copritetto, larghezza e quota del ponte da lattoniere, altezza della parete di protezione da copritetto;
- parete di ritenuta sul tetto per lavori su tetti esistenti: “per eseguire lavori su tetti esistenti con una pendenza fino a 60°, per esempio in caso di ristrutturazione, si può installare una parete di ritenuta sul tetto al posto di un ponte da lattoniere. La parete di ritenuta sul tetto impedisce la caduta delle persone che scivolano, è eretta a diretto contatto con la gronda e deve essere fissata saldamente alla struttura portante. La parete di ritenuta sul tetto deve essere alta almeno 100 cm e deve superare la gronda con qualsiasi pendenza di almeno 80 cm in senso verticale”.
Sempre riguardo ai bordi del tetto il documento affronta anche il tema dei dispositivi anticaduta presso abbaini e lucernari e dei dispositivi anticaduta lato frontone.
 
Altri punti trattati da Suva:
- dispositivi anticaduta presso aperture nella superficie di copertura: “ogni apertura in una superficie di copertura rappresenta un punto di possibile caduta e deve essere dotata, in ogni caso, di protezioni efficaci per evitare le cadute all’interno dell’edificio, per esempio con una rete di sicurezza montata a partire da sotto”;
- dispositivi anticaduta presso strutture portanti: “un tetto rappresenta la copertura più alta di un edificio, lo protegge dagli agenti atmosferici ed è costituito da una struttura portante e da un manto. La struttura portante da sola non costituisce il tetto, ma deve essere presente prima di poter montare il manto del tetto. Per garantire la sicurezza durante tutte le fasi di costruzione e a partire dall’altezza di caduta indicata nella normativa elvetica, “è necessario installare dispositivi anticaduta adeguati sotto la costruzione portante”; 
- dispositivi anticaduta in prossimità di sporgenze: alcune immagini nel documento “mostrano come vengono realizzati i dispositivi anticaduta da montare in prossimità di sporgenze”.
Il documento, che vi invitiamo a leggere integralmente, si sofferma inoltre sui:
- dispositivi anticaduta su tetti non resistenti alla rottura;
- procedure per tetti con pendenza superiore a 60°;
- lavori di manutenzione su tetti inclinati.
 
Dispositivi anticaduta su tetti piani (pendenza da 0° a 10°)
Riguardo ai dispositivi anticaduta da montare ai bordi del tetto si ricorda che “i parapetti, i ponteggi per facciate, le protezioni laterali fisse o provvisorie, che eliminano il rischio di caduta ai bordi del tetto e anche presso i lucernari non resistenti alla rottura, sono dispositivi adeguati come misura di protezione collettiva per tutti gli operatori che lavorano sui tetti”.
Il documento riporta i requisiti necessari per questi dispositivi anticaduta e si occupa anche dei dispositivi presso aperture nella superficie di copertura.
 
Ci soffermiamo in particolare su quanto riporta il documento in merito al rischio di rottura su tetti piani, soprattutto presso i lucernari.
Infatti se “i tetti piani sono di norma resistenti alla rottura. Le eccezioni più frequenti sono le seguenti: cupole o lucernari continui in materiale plastico (acrilico, policarbonato); vetrate/abbaini; elementi in fibrocemento”.
I lucernari in materiale plastico si possono definire «resistenti alla rottura» soltanto “se sono dotati di una protezione collettiva (inserto con grigliato, rete di sicurezza, ecc.) perché attualmente nessun fabbricante è in grado di fornire garanzie a lungo termine in relazione alla resistenza alla rottura del materiale”. Il documento riporta i principi generali da applicare per i lucernari continui e le cupole in materiale plastico. Ad esempio sottolinea che “devono essere considerati non resistenti alla rottura a lungo termine” e “devono essere dotati di una protezione collettiva fisica, per esempio un parapetto oppure una griglia interna o esterna”.
 
Riguardo infine alla manutenzione e utilizzo dei tetti piani, il documento ricorda che “sui tetti piani spesso vengono montati degli impianti solari e altri tipi di installazioni (ad es. ventilazione e climatizzazione)” e che questi necessitano di controlli periodici, anche dal punto di vista manutentivo. Per svolgere questi interventi di manutenzione o riparazione, “il tetto deve disporre di accessi e zone operative sicuri. In particolar modo, bisogna adottare dei provvedimenti per evitare le cadute dall’alto.
Se i lavori “non riguardano tutto il tetto o vengono svolti all’esterno delle zone ad elevato rischio di caduta”, la zona operativa e il suo accesso “devono essere delimitati in modo visibile dalle zone da elevato pericolo di caduta”. Lo sbarramento può essere realizzato con barriere a strisce bianche e rosse con sostegni a treppiede. Ma, sia chiaro, tali barriere a strisce bianche e rosse “non devono essere utilizzate come dispositivo anticaduta lungo il lato aperto con rischio di caduta”. Si indica inoltre che le zone operative e i loro accessi con pericolo di caduta dall’alto che vengono utilizzati regolarmente (minimo 1 volta l’anno) o in casi di emergenza (ad es. operazioni di sgombero neve) devono essere dotati di parapetti o di linee vita di tipo fisso”.
 
Ricordiamo infine alcuni articoli pubblicati su PuntoSicuro relativi alla prevenzione degli incidenti nel lavoro sulle coperture con riferimento alla normativa italiana, regionale e nazionale:
 
 
N.B.: I riferimenti legislativi contenuti nei documenti di Suva riguardano la realtà svizzera, i suggerimenti indicati possono essere comunque di utilità per tutti i lavoratori.
 
 
Suva, “ Lavori sui tetti. Come non cadere nel vuoto”, 7° edizione, luglio 2013 (formato PDF, 579 kB).
 
 
 
RTM
 

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