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"Obbligatoria la distanza di 5 metri tra edifici per nuove costruzioni su edifici preesistenti"
fonte www.lavoripubblici.it / Edilizia
04/10/2013 - Nuove costruzioni su edifici preesistenti: la distanza minima tra edifici deve essere di 5 metri e
va calcolata in riferimento ad ogni punto dei fabbricati e non alle sole parti che si fronteggiano.
Questa decisione con cui il Consiglio di Stato ha respinto, con la
sentenza n. 4501 dello scorso 11 settembre, il ricorso del Comune di
Vercelli contro quanto stabilito dal Tar Piemonte con sentenza n. 807
del 2012.
Nella fattispecie, era stata identificata su un edificio la violazione delle N.T.A. del Piano Regolatore del Comune, riscontrata con l'edificazione di cinque abbaini in sostituzione dei lucernai preesistenti: facendo riferimento anche all'orientamento giurisprudenziale in materia (Cassazione civile, Sezione terza, 1 ottobre 2009, n. 21059), Palazzo Spada ha confermato che una sopraelevazione, pur se di ridotte dimensioni, nella parte in cui determini aumento della volumetria e della superficie di ingombro, va qualificata come nuova costruzione e quindi deve rispettare la distanza minima di 5 metri senza che si possa fare appello alla data di costruzione dell'edificio.
Quest'ultima infatti rimanda all'originaria consistenza dell'edificio, per cui se per la costruzione iniziale non si è tenuti a considerare la distanza minima in quanto la norma di riferimento è stata stabilita in seguito e non può essere utilizzata retroattivamente (" è ovvio che una disposizione sulle distanze non rende contra ius un manufatto realizzato in precedenza" ), ciò non significa che eventuali successive modifiche o realizzazione di nuove costruzioni sull'edificio preesistente siano esenti dal rispetto delle nuove N.T.A.
Da qui la conferma che "risulta illegittimo l'atto che ha consentito la creazione di una sopraelevazione, nella forma di un abbaino, in sostituzione di un preesistente lucernaio, che ha determinato, per alcune parti del tetto, una distanza inferiore a quella prevista per le nuove costruzioni dalle NTA". Trattandosi proprio di nuove opere e in ragione della loro rilevanza, non potevano quindi considerarsi sottratte all'obbligo del rispetto delle distanze minime previste dalle NTA del piano regolatore comunale.
Nella fattispecie, era stata identificata su un edificio la violazione delle N.T.A. del Piano Regolatore del Comune, riscontrata con l'edificazione di cinque abbaini in sostituzione dei lucernai preesistenti: facendo riferimento anche all'orientamento giurisprudenziale in materia (Cassazione civile, Sezione terza, 1 ottobre 2009, n. 21059), Palazzo Spada ha confermato che una sopraelevazione, pur se di ridotte dimensioni, nella parte in cui determini aumento della volumetria e della superficie di ingombro, va qualificata come nuova costruzione e quindi deve rispettare la distanza minima di 5 metri senza che si possa fare appello alla data di costruzione dell'edificio.
Quest'ultima infatti rimanda all'originaria consistenza dell'edificio, per cui se per la costruzione iniziale non si è tenuti a considerare la distanza minima in quanto la norma di riferimento è stata stabilita in seguito e non può essere utilizzata retroattivamente (" è ovvio che una disposizione sulle distanze non rende contra ius un manufatto realizzato in precedenza" ), ciò non significa che eventuali successive modifiche o realizzazione di nuove costruzioni sull'edificio preesistente siano esenti dal rispetto delle nuove N.T.A.
Da qui la conferma che "risulta illegittimo l'atto che ha consentito la creazione di una sopraelevazione, nella forma di un abbaino, in sostituzione di un preesistente lucernaio, che ha determinato, per alcune parti del tetto, una distanza inferiore a quella prevista per le nuove costruzioni dalle NTA". Trattandosi proprio di nuove opere e in ragione della loro rilevanza, non potevano quindi considerarsi sottratte all'obbligo del rispetto delle distanze minime previste dalle NTA del piano regolatore comunale.
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