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"Barriere architettoniche, per eliminarle non serve il permesso di costruire"
fonte www.edilportale.com / Edilizia
04/10/2013 - Per eliminare le barriere architettoniche non è necessario il permesso
di costruire. I lavori, in base alla loro entità, possono richiedere
solo la Scia o rientrare tra gli interventi di edilizia libera.
A fare chiarezza sulla questione è stata la Cassazione con la sentenza 38360 del 18 settembre scorso.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, una ditta aveva realizzato, senza permesso di costruire, una rampa per l’accesso dei disabili sul lato di un fabbricato di sua proprietà, ma il Tribunale ordinario ne aveva ordinato la demolizione considerandola opera abusiva.
A detta degli interessati, invece, il Tribunale non aveva preso in considerazione la normativa in base alla quale il disabile avrebbe il diritto all’eliminazione delle barriere architettoniche e gli dovrebbe essere assicurato l’accesso agli edifici. A dispetto di questa considerazione, il Consiglio comunale aveva invece deliberato nel senso di non adottare la variante allo strumento urbanistico necessaria per la realizzazione dell’intervento.
La Cassazione ha spiegato che le opere funzionali all’eliminazione delle barriere architettoniche sono quelle tecnicamente necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati. Non rientrano invece in questo gruppo le opere dirette alla migliore fruibilità dell’edificio e alla maggiore comodità dei residenti.
Nel caso in cui si accerti che le opere sono destinate all’effettiva eliminazione delle barriere architettoniche, bisogna valutarne l’entità e le caratteristiche per capire come procedere.
Se non comportano la realizzazione di rampe, di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio rientrano tra le attività di edilizia libera.
In caso contrario, sarà sufficiente presentare la Dia (sostituita dalla Scia) e quindi iniziare i lavori nello stesso giorno in cui si consegna l’istanza.
A fare chiarezza sulla questione è stata la Cassazione con la sentenza 38360 del 18 settembre scorso.
Nel caso esaminato dalla Cassazione, una ditta aveva realizzato, senza permesso di costruire, una rampa per l’accesso dei disabili sul lato di un fabbricato di sua proprietà, ma il Tribunale ordinario ne aveva ordinato la demolizione considerandola opera abusiva.
A detta degli interessati, invece, il Tribunale non aveva preso in considerazione la normativa in base alla quale il disabile avrebbe il diritto all’eliminazione delle barriere architettoniche e gli dovrebbe essere assicurato l’accesso agli edifici. A dispetto di questa considerazione, il Consiglio comunale aveva invece deliberato nel senso di non adottare la variante allo strumento urbanistico necessaria per la realizzazione dell’intervento.
La Cassazione ha spiegato che le opere funzionali all’eliminazione delle barriere architettoniche sono quelle tecnicamente necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visitabilità degli edifici privati. Non rientrano invece in questo gruppo le opere dirette alla migliore fruibilità dell’edificio e alla maggiore comodità dei residenti.
Nel caso in cui si accerti che le opere sono destinate all’effettiva eliminazione delle barriere architettoniche, bisogna valutarne l’entità e le caratteristiche per capire come procedere.
Se non comportano la realizzazione di rampe, di ascensori esterni o di manufatti che alterino la sagoma dell’edificio rientrano tra le attività di edilizia libera.
In caso contrario, sarà sufficiente presentare la Dia (sostituita dalla Scia) e quindi iniziare i lavori nello stesso giorno in cui si consegna l’istanza.
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