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"Le responsabilità per infortunio di un lavoratore in stato di ubriachezza"
fonte www.puntosicuro.it / Responsabilità sociale
07/10/2013 -
Commento a cura di G. Porreca.
Singolare è questa sentenza della Corte di Cassazione perché
finalizzata ad individuare la responsabilità o meno del datore di lavoro
nel caso in cui un lavoratore alle sue dipendenze si infortuni in
azienda in uno stato di ebbrezza alcolica.
La condizione di ubriachezza di un lavoratore sul luogo di lavoro, ha
sostenuto la suprema Corte in tale occasione, non è circostanza
eccezionale e non prevedibile per cui il datore di lavoro può rispondere
per l’infortunio allo stesso accaduto pure in presenza di uno stato di
ebbrezza alcolica. Il datore di lavoro, infatti, nell'affidare i compiti
ai suoi lavoratori, deve tenere conto della loro "salute" oltre che
della loro "sicurezza" ed è questa la ragione per cui la Corte di
Cassazione stessa ha reso definitiva con questa sentenza una condanna
per omicidio colposo nei confronti di un datore di lavoro colpevole di
non avere vigilato sulle condizioni nelle quali il lavoratore poi
infortunatosi si era messo al lavoro.
L’evento infortunistico ed il ricorso in
Cassazione
La Corte di Appello ha
confermata la sentenza pronunciata dal Tribunale nei confronti del
rappresentante legale di una cooperativa sociale con la quale lo stesso era
stato ritenuto responsabile di omicidio colposo in danno di un lavoratore
stagionale rimasto mortalmente infortunato nella sua azienda. Secondo
l'accertamento processuale il lavoratore, nel corso delle operazioni di
lavorazione del mosto, era caduto all'interno di una vasca contenente il mosto stesso
ed era deceduto a seguito dell'insufficienza respiratoria acuta determinata
dalla sua permanenza in un ambiente privo di ossigeno e ricco di CO2, di anidride
solforosa e di altri gas. Le cause della caduta non erano state precisamente
individuate, dal momento che non vi erano stati testimoni oculari e tenuto conto
altresì del fatto che nel sangue della vittima era stato trovato un tasso
alcolemico compatibile con uno stato di ubriachezza patologica. La stessa Corte
di Appello era pervenuta alla conferma del giudizio di responsabilità del
rappresentante legale sulla scorta della individuazione di una precisa
violazione cautelare quale antecedente causale del sinistro, ovvero la mancata
predisposizione di barriere atte a prevenire la caduta dei lavoratore nel corso
della lavorazione e il mancato controllo in ordine alle condizioni con cui
venivano svolte le singole operazioni di frollatura del mosto.
Con il ricorso in Cassazione
l’imputato, in relazione all’accusa di non aver fornito i DPI al lavoratore
infortunato quali le scarpe antiscivolo, la maschera e la cintura di sicurezza,
ha fatto presente che l’attività alla quale era addetto il lavoratore stesso
non richiedeva l'uso dei DPI, da usare solo a cisterne vuote per operazioni di pulizia e che inoltre sul piano di
calpestio non esisteva alcun rischio chimico e l'ambiente era sufficientemente
areato. L’imputato ha poi prospettato uno stato di ubriachezza volontaria del
lavoratore sulla base della deposizione di un professore che aveva parlato di
assunzione diretta dell'alcool. Lo stesso ha inoltre rilevato che i testi avevano
riferito come la grata apposta sull'apertura della vasca dovesse essere
spostata solo per la lavorazione e subito ricollocata alla fine della stessa ed
ha richiamato, altresì, l'elevato grado di esperienza degli addetti concludendo
che non si può rimproverare al datore di lavoro di non aver sorvegliato la fase
della lavorazione alla luce del comportamento tenuto dall’infortunato. Ha
censurato inoltre la fondazione della responsabilità sulla mancata dotazione di
scarpe antiscivolo, posto che non era stato accertato che la caduta nel silos
era avvenuta per scivolamento e che comunque il lavoratore aveva avuto in
dotazione le scarpe antiscivolo. Quindi ha concluso il ricorrente sostenendo che
il comportamento anomalo del lavoratore aveva comunque interrotto il nesso di
causalità tra il sinistro e la condotta del datore di lavoro.
Le decisioni della Corte di Cassazione
La Corte di Cassazione ha
rigettato il ricorso ritenuto infondato ed ha confermata la condanna
dell’imputato. La stessa ha ribadito che la Corte di Appello, così come aveva
fatto la sentenza di primo grado, aveva
fondata l'affermazione di responsabilità dell’imputato sul fatto che egli,
quale datore di lavoro, non si era preoccupato di verificare il rispetto dell'obbligo,
prescritto dal piano di sicurezza, di circoscrivere il luogo e di impedire il
passaggio nelle vicinanze dell'imboccatura identificando l'addebito nella
mancata predisposizione di barriere atte a prevenire la caduta e nel mancato
controllo in ordine alle condizioni in cui venivano svolte le singole
operazioni di frollatura.
In merito all’incidenza da attribuire
allo stato dì ubriachezza della persona offesa ed all’avviso da parte del
ricorrente che tale stato concretizzasse una situazione eccezionale che
recidesse il nesso causale tra la sua condotta antidoverosa ed il sinistro, la
Sez. IV ha fatto presente che la Corte di Appello ha fatto proprie le
argomentazioni del primo giudice vertenti sul fatto che nessun collega di
lavoro della vittima aveva riferito di suoi comportamenti anomali e sull'impossibilità di
eseguire le pesanti lavorazioni da parte di un lavoratore in stato di
ubriachezza volontaria. “
Anche ad
ammettere che l’infortunato si fosse reso ubriaco bevendo delle sostanze
alcoliche”, ha sostenuto la suprema Corte, “
si sarebbe pur sempre in presenza di un comportamento imprudente del
lavoratore, a prevenire e fronteggiare il quale è ancora una volta il datore di
lavoro a doversi far carico, sicché pur ammettendo il pregresso stato di
ubriachezza e che esso abbia aumentato la possibilità di verificazione della
caduta, non si è comunque eliso il nesso causale tra evento e condotta del
datore di lavoro”.
In merito alla prevedibilità
ed al carattere non eccezionale dello stato di alterazione psico-fisica del
lavoratore per effetto dell'assunzione di sostanze alcoliche la Sez. IV ha
quindi sostenuto che il fatto che
“il
lavoratore possa trovarsi in via contingente in condizioni psico-fisiche tali
da non renderlo idoneo a svolgere i compiti assegnatigli è evenienza
prevedibile, che come tale non elide il nesso causale tra la condotta
antidoverosa del datore del lavoro e l'infortunio occorso”.
La Corte suprema, pur mettendo
in evidenza che dal panorama
dottrinario e giurisprudenziale non è possibile trarre indicazioni univoche e
persuasive in ordine alle risposte da offrire al quesito se la valutazione dei
rischi debba contemplare anche quelli connessi alle abitudini sociali e/o
individuali del lavoratore e, in caso affermativo, se ciò valga oltre che per
l'alcoldipendenza (che solo in taluni casi è oggetto di sorveglianza sanitaria)
anche per la sola assunzione di sostanze alcoliche, ha
inteso a proposito rammentare la tesi della riconducibilità al novero dei
rischi oggetto di valutazione, ai sensi dell'art. 28 comma 1 d.lgs. n. 81/2008,
anche di quello connesso all'assunzione di alcolici da parte del lavoratore,
ricordare ancora la previsione dell'art. 15 della legge n. 125/2001, che vieta
la somministrazione e l'assunzione sul lavoro di bevande
alcoliche e
superalcoliche sia pure nelle sole attività lavorative che comportano un
elevato rischio di infortuni sul lavoro ovvero per la sicurezza, l'incolumità o
la salute dei terzi, e ha ricordato inoltre che l'art. 41 comma 4 D. Lgs. n
81/2008 prevede la sorveglianza sanitaria diretta all'accertamento di
condizioni di alcoldipendenza (e di tossicodipendenza) e che l'Allegato IV, al
punto 1.11.3.2. e 1.11.3.3., prende in esame l'uso di alcolici sul lavoro.
Né va ignorato, ha quindi
proseguito la Sez. IV, che l'art. 18 lett. c) del D. Lgs. n. 81/2008 (come in
precedenza già l'art 4 comma 5 lett. c del D. Lgs. n. 626/1994) dispone che il
datore di lavoro ed il dirigente "
nell'affidare
i compiti ai lavoratori" deve "
tenere conto della capacita e delle condizioni degli stessi, in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza” con l'obiettivo di assicurare che il lavoratore sia in condizioni
che permettano lo svolgimento in sicurezza dell'attività lavorativa.
“
Le disposizioni sinora elencate”, ha quindi concluso la suprema
Corte, “
permettono di ribadire che la
condizione di ubriachezza del lavoratore sul luogo di lavoro non è circostanza
eccezionale e quindi non prevedibile dal datore di lavoro, con l'ulteriore effetto
della riconducibilità al medesimo dell'infortunio occorso, pur in presenza di
uno stato di ebbrezza alcolica del lavoratore rimasto vittima del sinistro,
essendo indiscutibile - nel caso che occupa - che la mancata chiusura della
botola con la griglia in dotazione è essa stessa connessa allo svolgimento
delle mansioni affidate al lavoratore come correttamente rimarcato dalla Corte
di Appello”.
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