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"Condominio, vietato aprire un varco tra palazzi diversi"
fonte www.edilportale.com / Normativa
07/10/2013 - Il condomino che apre un varco nel muro perimetrale del condominio per
mettere in comunicazione la sua abitazione con un altro immobile,
appartenente ad un altro palazzo, deve ripristinare la situazione
preesistente e pagare i danni.
È arrivata a queste conclusioni la Corte di Cassazione con la sentenza 21395/2013.
Secondo la Cassazione, l’uso del muro perimetrale del condominio da parte di un singolo condomino costituisce un uso indebito della cosa comune.
A detta della Corte, le aperture alterano la destinazione del muro, che ha lo scopo di recinzione.
In questo caso, sostiene la Cassazione, i varchi non hanno il semplice scopo di ampliare l’immobile, ma determinano un peso a carico delle strutture dell’edificio.
La Cassazione ha quindi confermato il torto del condomino, condannato già in primo grado a ripristinare lo stato dei luoghi e a pagare i danni derivanti dal suo intervento, che affermava di aver realizzato solo un altro varco, ma che la comunicazione tra i due immobili già esisteva.
Come già affermato nei precedenti gradi di giudizio, anche la Cassazione ha concluso che il varco determinava un nuovo onere per la struttura e che andava quindi rimosso.
È arrivata a queste conclusioni la Corte di Cassazione con la sentenza 21395/2013.
Secondo la Cassazione, l’uso del muro perimetrale del condominio da parte di un singolo condomino costituisce un uso indebito della cosa comune.
A detta della Corte, le aperture alterano la destinazione del muro, che ha lo scopo di recinzione.
In questo caso, sostiene la Cassazione, i varchi non hanno il semplice scopo di ampliare l’immobile, ma determinano un peso a carico delle strutture dell’edificio.
La Cassazione ha quindi confermato il torto del condomino, condannato già in primo grado a ripristinare lo stato dei luoghi e a pagare i danni derivanti dal suo intervento, che affermava di aver realizzato solo un altro varco, ma che la comunicazione tra i due immobili già esisteva.
Come già affermato nei precedenti gradi di giudizio, anche la Cassazione ha concluso che il varco determinava un nuovo onere per la struttura e che andava quindi rimosso.
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