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"Manutenzione e verifica degli impianti elettrici: obblighi e violazioni"
fonte www.puntosicuro.it / Sicurezza
09/10/2013 - Dopo aver analizzato gli obblighi e le violazioni in merito
all’assenza o non conformità delle strutture di protezione di macchine
semoventi e macchine agricole, ci soffermiamo su
obblighi e violazioni per la carenza di manutenzione e verifica degli impianti elettrici.
E lo facciamo sempre con riferimento al contenuto del documento del
Coordinamento tecnico delle Regioni e delle Province Autonome di prevenzione nei luoghi di lavoro, pubblicato nel giugno del 2012, dal titolo “ Applicazione
del Titolo III del D.Lgs 81/08 e nuova Direttiva Macchine (D.Lgs
17/2010). Indicazioni procedurali per gli operatori dei servizi di
vigilanza delle Asl”. Un documento nato per dare informazioni e linee di indirizzo agli organi di vigilanza.
Il documento ricorda che, in
merito alla
manutenzione degli impianti
elettrici, l’articolo 15 del D.Lgs. 81/2008 indica tra le “misure generali
di tutela”, alla lettera z),
la regolare
manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai
dispositivi di sicurezza in conformità alle indicazioni dei fabbricanti.
Questi gli
obblighi relativi alla manutenzione riscontrabili nei vari titoli
del Testo Unico in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi
di lavoro:
- per i luoghi di lavoro:
articolo 64 c. 1 lettera c);
- per le attrezzature: articolo
71 comma 4;
- per gli impianti
elettrici in modo specifico: articolo 80 comma 3, articolo 80 comma 3 bis.
Senza dimenticare che, ai fini
dell’applicazione del titolo III del Decreto 81/2008, la definizione di
attrezzatura “comprende solo gli impianti, intesi come
il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari
all’attuazione di un processo produttivo e destinati ad essere usati
durante il lavoro”.
In caso di mancata o
insufficiente manutenzione
degli impianti il datore di lavoro può essere ritenuto responsabile di
diverse violazioni schematizzate in una tabella contenuta nel documento
(violazione articolo 64 comma 1, violazione articolo 71 comma 4 lettera a)
punto 2, violazione articolo 80 comma 3 e comma 3 bis).
In realtà la
mancata redazione ed applicazione delle procedure di manutenzione
prevista dall’articolo 80 comma 3 bis del Decreto “non è sanzionata, per un
evidente
errore di redazione
dell’articolo 87 comma 3 lettera d) che cita un inesistente comma 4
dell’articolo 80. Tuttavia se in sede di verifica ispettiva vengono
riscontrate carenze di
manutenzione dell’impianto elettrico (es. involucro di un quadro elettrico
non più integro) è palesemente violato il comma 3 dell’articolo 80 perché non
sono state adottate le misure tecniche ed organizzative necessarie ad eliminare
o ridurre al minimo i rischi presenti (ripristino dell’involucro e del grado di
protezione del quadro)”.
Il Coordinamento tecnico delle
Regioni segnala altresì che gli
impianti
“devono essere considerati dotazione infrastrutturale dell’ambiente di lavoro e
destinati ad assicurare una adeguata fruibilità del luogo di lavoro, nel
rispetto delle norme igienico sanitarie e di sicurezza”. E ove vi sia un
obbligo specifico “esso prevale su un obbligo di portata più generale
(principio di specialità) e ciò riguarda in particolare gli impianti elettrici.
Tuttavia alcuni componenti di impianto possono essere considerati attrezzature,
quando insieme ad altre attrezzature sono necessari all’attuazione di un
processo produttivo e destinati ad essere usati durante il lavoro (es. cavo di
prolunga dell’alimentazione di un martello demolitore portatile).
Sulla base dei criteri esposti
nel documento, che vi invitiamo a visionare, è presente una ulteriore
tabella con gli articoli del Decreto da
richiamare in caso di mancata o insufficiente manutenzione
degli impianti.
Il documento si sofferma poi
sulla
verifica periodica degli impianti
elettrici.
Si segnala a questo proposito che
la validità del
Decreto del Presidente
della Repubblica n. 462 del 22 ottobre 2001 in materia di denuncie e di
verifiche degli impianti elettrici di terra, degli impianti di protezione
contro le scariche atmosferiche e delle installazioni elettriche in luogo con
pericolo di esplosione, é confermata dagli articoli 86, comma 1, e 296 del
D.Lgs. 81/2008. Infatti “lo stesso comma 1 dell’articolo 86 del Decreto obbliga
il datore di lavoro ad assoggettare gli impianti elettrici e gli impianti di
protezione contro le scariche atmosferiche a periodici controlli secondo le
norme di buona tecnica (controlli manutentivi) e secondo la normativa vigente
(D.P.R. 462/01, DM 37/08). Ne consegue che per gli impianti elettrici di terra
e di protezione contro le scariche atmosferiche:
- la mancata denuncia
dell’impianto all’INAIL (ex ISPESL) e alla ASL competenti per territorio e di
conseguenza non aver permesso l’attivazione del regime di verifiche periodiche
previsto dal D.P.R. 462/01 costituisce violazione dell’art. 86, comma 1, per
non aver rispettato l’art. 2 del D.P.R. 462/01;
- la mancata verifica
periodica dell’impianto, secondo la periodicità derivante dal tipo di
azienda e delle lavorazioni effettuate, effettuata dall’Ente pubblico o dai
soggetti privati abilitati, costituisce violazione dell’art. 86, comma 1, per
non aver rispettato l’art. 4, comma 1, del D.P.R. 462/01”.
Inoltre per le
installazioni in luogo con pericolo di
esplosione “il D.Lgs. 233/03 ha recepito in Italia la direttiva 1999/92/CE
(ATEX) ed ha imposto l’obbligo al datore di lavoro di sottoporre alle verifiche
di cui al DPR 462/01 le installazioni elettriche presenti nelle zone 0, 1, 20,
21, così come definite nella stessa direttiva. Detto obbligo e la
classificazione delle zone sono stati ripresi in toto dal D.Lgs. 81/08
all’articolo 296 e all’allegato XLIX. E quindi:
- la mancata denuncia
dell’impianto alla ASL competente per territorio e di conseguenza non aver
permesso la prima verifica di omologazione costituisce violazione dell’art.
296, comma 1, per non aver rispettato l’articolo 5, comma 4, del D.P.R. 462/01;
- la mancata verifica
periodica dell’impianto, effettuata dall’Ente pubblico o dai soggetti
privati abilitati, costituisce violazione dell’art. 296, comma 1, per non aver
rispettato l’art. 6, comma 1, del D.P.R. 462/01”.
Concludiamo ricordando che con
l’entrata in vigore del D.Lgs. 81/2008 “sono stati esplicitamente o implicitamente
abrogati alcuni decreti (ad esempio DPR 547/55, DPR 164/56, etc.) e ulteriori
provvedimenti legislativi ad essi collegati”.
Ad esempio si ha
abrogazione implicita del DPR 689/59 a
seguito del D.Lgs 81/08, in quanto quest’ultimo abroga il DPR 547/55 e “la
materia della protezione dai fulmini ivi trattata viene sostituita dall'art. 84
del decreto, che recita testualmente:
il
datore di lavoro provvede affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le
attrezzature siano protetti dagli effetti dei fulmini con sistemi di protezione
realizzati secondo le norme di buona tecnica.
L'individuazione dei luoghi “non
è pertanto più affidata a tabelle convenzionali ma alle risultanze di calcolo
secondo le norme specifiche”. Inoltre si giunge alla conclusione “che è
soggetta all'obbligo di trasmissione della dichiarazione di conformità ai sensi
dl DPR 462/01 anche l'installazione di SPD (dispositivi che limitano le
sovratensioni e deviano le sovracorrenti), con il risultato dell’estensione del
campo di applicazione previgente degli obblighi di denuncia e verifica,
originariamente limitato agli LPS (impianti completi installati per ridurre il
danno dovuto alla fulminazione diretta della struttura)”.
Coordinamento tecnico delle
Regioni e delle Province Autonome di prevenzione nei luoghi di lavoro, “ Applicazione
del Titolo III del D.Lgs 81/08 e nuova Direttiva Macchine (D.Lgs 17/2010).
Indicazioni procedurali per gli operatori dei servizi di vigilanza delle Asl”, elaborato dal Gruppo Interregionale “Macchine
e Impianti”, giugno 2012 (formato DOC, 723 kB).
Tiziano Menduto
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