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"Iva al 22%, tutte le conseguenze per il settore edile"

fonte www.edilportale.com / Normativa

09/10/2013 - L’incremento dal 21% al 22% dell’Iva, operativo dal primo ottobre, colpisce l’acquisto di materie prime, semilavorati e immobili strumentali, ma anche la manutenzione degli immobili diversi dalle abitazioni. Non aumentano invece le aliquote agevolate del 10% e 4%.

A spiegare l’impatto della nuova imposta sul settore costruzioni è l’Ance, Associazione nazionale costruttori edili, intervenuta per fare chiarezza tra gli addetti ai lavori.
 
AUMENTO DAL 21% AL 22%
L’iva aumenta dal 21% al 22% per l’acquisto di:
- materie prime e semilavorati, cioè elementi che non rientrano nella nozione di beni finiti data dalla Circolare 142/E/1994 del Ministero delle Finanze, che non hanno una propria individualità e che per le loro caratteristiche non possono essere sostituiti in modo assolutamente autonomo.
Come spiegato dall’Ance, si tratta, nel concreto, di materiali e prodotti dell’industria lapidea in qualsiasi forma e grado di lavorazione, materiali inerti quali polistirolo liquido o in granuli, leganti e loro composti, laterizi quali tegole, mattoni, tavelle, tabelloni e comignoli, manufatti e prefabbricati in gesso, cemento, laterocemento, ferrocemento, fibrocemento, materiali per pavimentazione interna o esterna e per rivestimenti, quali moquette, pavimenti in gomma, pavimenti in Pvc, piastrelle di grès, marmo, maiolica, ceramica, lastre di marmo, listoni e doghe in legno, perline, pannelli di legno per rivestimenti, linoleum, carte da parati, piastrelle da rivestimento murale in sughero, battiscopa, materiale di coibentazione, impermeabilizzanti  quali isolanti flessibili in gomma per tubi.
L’Ance ha inoltre ricordato che non si considerano beni finiti quelli che, pur costituendo prodotti finiti per il cedente, sono materie prime e semilavorati per l’acquirente, come ad esempio cemento, mattoni, calce e piastrelle.
 
- immobili strumentali, cioè fabbricati classificati nella categoria A10 (uffici e studi privati) o nei gruppi catastali B (ad esempio caserme, ospedali e magazzini sotterranei), C (in cui rientrano negozi e laboratori per arti e mestieri), D (come opifici e capannoni industriali), E (tra cui sono presenti i fabbricati destinati a speciali esigenze pubbliche).
 
- immobili di lusso, tra cui, ai sensi del DM 2 agosto 1969, rientrano quelli con una superficie maggiore di 160 metri quadri o che hanno più di un ascensore per ogni scala e sono dotati di materiali e ornamenti di pregio.
 
- aree edificabili.
 
L’aumento dell’Iva riguarda anche la prestazione di determinati servizi, come la costruzione e la locazione di immobili strumentali, la manutenzione ordinaria e straordinaria sugli  immobili diversi dalle abitazioni.
 
Cosa fare nel periodo a cavallo dell’aumento
Per gli adeguamenti si dovranno seguire le indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate. Per non incorrere in sanzioni, in caso di liquidazione mensile, per i periodi di fatturazione compresi tra ottobre e novembre, il versamento deve avvenire entro il termine dell’acconto, cioè il 27 dicembre.
Per le fatture emesse a dicembre vale invece il termine di liquidazione annuale del 16 marzo.
Quando la liquidazione avviene su base trimestrale, l’adeguamento per le fatture del quarto trimestre dovrà essere effettuato entro il 16 marzo ( Leggi Tutto).
 
INTERVENTI E OPERAZIONI ESENTI DALL’AUMENTO DELL’IVA
Come spiegato dall’Ance, l’Iva resta al 10% per le cessioni di porzioni di fabbricati a prevalente destinazione abitativa, come ad esempio uffici e negozi, effettuate dall’impresa costruttrice.
 
Allo stesso modo, non aumenta l’aliquota per le cessioni di fabbricati, o loro porzioni, effettuate dalle imprese che hanno eseguito sugli stessi interventi di restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia o urbanistica.
 
L’aumento non colpisce neanche le forniture di beni finiti, le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, la costruzione di abitazioni, gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati sulle abitazioni, il restauro e il risanamento conservativo.
 
Bisogna ricordare però che l’Iva al 10% non può essere applicata alle prestazioni professionali rese nell’ambito degli interventi finalizzati al recupero edilizio, all’acquisto di beni da parte del committente  e agli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria effettuati nell’ambito di un subappalto.
 
L’Iva resta invece al 4% per la costruzione e la cessione di immobili residenziali destinati a prima casa, per la costruzione di fabbricati rurali e nel caso in cui gli immobili siano realizzati dall’impresa costruttrice e destinati alla vendita.

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