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"Ok al fotovoltaico in area agricola anche se il PRG non lo prevede"
fonte www.edilportale.com / Normativa
09/10/2013 - Gli impianti fotovoltaici in area agricola possono essere realizzati
anche se le norme urbanistiche regionali non lo prevedono. Lo ha
stabilito il
Consiglio di Stato, che con la
sentenza 4755/2013 ha
spiegato che sulla normativa locale prevale il principio comunitario
dello sviluppo delle energie rinnovabili, che l’Italia ha recepito nella
sua normativa.
Il CdS si è dovuto pronunciare sul ricorso, presentato al Tar del Veneto da privati e associazioni degli agricoltori, contro le autorizzazioni all’installazione di un impianto fotovoltaico rilasciate dalla Regione e dalle autorità di bacino.
Ad essere contestata era la realizzazione di un impianto di superficie pari a 120 ettari in zona agricola, che secondo i ricorrenti era illegittima perché non prevista dal PRG, in cui non figurava la realizzazione di un impianto fotovoltaico, ma solo interventi funzionali all’attività agricola.
A detta dei ricorrenti, la delibera con cui la Regione autorizzava l’impianto avrebbe consentito l’edificazione su terreni agricoli, a coloro che non erano imprenditori agricoli. L’impianto, normalmente da localizzare in zona industriale, avrebbe interferito con lo sviluppo agricolo dell’area.
Il Consiglio di Stato, pur osservando che l’intervento non rientra fra quelli ammessi dalla normativa urbanistica regionale e comunale, ha sottolineato che il Decreto Legislativo 387/2003 ammette esplicitamente la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche nelle zone agricole.
Il motivo sta nell’obbligo, assunto dall’Italia nei confronti dell’Unione Europea, di sviluppare le energie rinnovabili.
Il CdS si è dovuto pronunciare sul ricorso, presentato al Tar del Veneto da privati e associazioni degli agricoltori, contro le autorizzazioni all’installazione di un impianto fotovoltaico rilasciate dalla Regione e dalle autorità di bacino.
Ad essere contestata era la realizzazione di un impianto di superficie pari a 120 ettari in zona agricola, che secondo i ricorrenti era illegittima perché non prevista dal PRG, in cui non figurava la realizzazione di un impianto fotovoltaico, ma solo interventi funzionali all’attività agricola.
A detta dei ricorrenti, la delibera con cui la Regione autorizzava l’impianto avrebbe consentito l’edificazione su terreni agricoli, a coloro che non erano imprenditori agricoli. L’impianto, normalmente da localizzare in zona industriale, avrebbe interferito con lo sviluppo agricolo dell’area.
Il Consiglio di Stato, pur osservando che l’intervento non rientra fra quelli ammessi dalla normativa urbanistica regionale e comunale, ha sottolineato che il Decreto Legislativo 387/2003 ammette esplicitamente la realizzazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili anche nelle zone agricole.
Il motivo sta nell’obbligo, assunto dall’Italia nei confronti dell’Unione Europea, di sviluppare le energie rinnovabili.
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