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"D.Lgs. 231/2001: il funzionamento dell’organismo di vigilanza"
fonte www.puntosicuro.it / Normativa
10/10/2013 -
Dopo la pausa dedicata al commento a agli approfondimenti relativi al
Decreto del Fare-Legge n. 98/2013
e alle modifiche al D.Lgs. 81/2008, torniamo a proporre le analisi dell’avvocato Dubini sui vari aspetti del
D.Lgs. n. 231/2001 “Disciplina
della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle
società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a
norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000,n. 300”.
Il corretto ed efficace svolgimento dei compiti di vigilanza affidati dalla Legge all'organismo di vigilanza (ODV) sono presupposti indispensabili e assolutamente inderogabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti “apicali” sia che sia stato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione. Questo è il senso dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 231/2001 il quale prevede che l'efficace attuazione del modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica, che ragionevolmente può essere attuata solo da parte dell'organismo a ciò appositamente dedicato.
Con l'occasione ricordiamo che il D.Lgs. n. 231/2001 è stato aggiornato in Banca Dati con riferimento alle recenti modifiche operate dal Decreto legge 14 agosto 2013, n. 93.
Il corretto ed efficace svolgimento dei compiti di vigilanza affidati dalla Legge all'organismo di vigilanza (ODV) sono presupposti indispensabili e assolutamente inderogabili per l'esonero dalla responsabilità, sia che il reato sia stato commesso dai soggetti “apicali” sia che sia stato commesso dai soggetti sottoposti all'altrui direzione. Questo è il senso dell'art. 7, comma 4, del D.Lgs. 231/2001 il quale prevede che l'efficace attuazione del modello richiede, oltre all'istituzione di un sistema disciplinare, una sua verifica periodica, che ragionevolmente può essere attuata solo da parte dell'organismo a ciò appositamente dedicato.
A
tale organismo di Vigilanza 231, operante costantemente in
coordinamento con l'ente, pur risultando soggetto autonomo ed indipendente da
esso, sono attribuiti i compiti di
verificazione,
applicazione ed aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e
controllo.
I requisiti
I
principali requisiti che l'organismo di Vigilanza 231 deve possedere, come
individuati anche dalla giurisprudenza, sinteticamente, si possono riassumere
come segue:
1
-
autonomia ed indipendenza: qualità
che si ottengono con l'inserimento dell'ODV come unità di staff in una
posizione gerarchica la più elevata possibile.
L'autonomia
va intesa in senso non meramente formale, nel senso che è necessario che l'ODV:
-
1a: sia dotato di risorse (anche finanziarie) adeguate;
-
1b: possa avvalersi di strumentazioni, supporti ed esperti nell'espletamento
della sua attività di monitoraggio
-
1c: sia dotato di effettivi poteri di ispezione e controllo;
-
1d: abbia possibilità di accesso alle informazioni aziendali rilevanti.
Quanto
al
requisito dell'indipendenza, i
componenti del citato organo di controllo interno non devono trovarsi in una
posizione, neppure potenziale, di conflitto di interessi con l'ente né essere
titolari all'interno della stessa di funzioni di tipo esecutivo che, rendendolo
partecipe di decisioni ed attività operative, ne minerebbero l'obiettività di
giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti e sul modello.
-
1e:
onorabilità: pur non contenendo
il D.Lgs. n. 231/2001 alcuna indicazione esplicita circa
i requisiti di onorabilità dei componenti l'ODV, è nella logica del Decreto, e
quindi assolutamente necessario, oltre che opportuno per ragioni di coerenza di
sistema, ed anche per rispondere alle censure che potrebbero essere sollevate
in sede giudiziaria (G.I.P. presso il Tribunale di Napoli, ordinanza in data
26.06.2007 e G.I.P. presso Tribunale di Milano, ordinanza in data 09.11.2004),
che il modello organizzativo, anche per rinvio ad altri settori
della normativa vigente, preveda specifiche cause di ineleggibilità quale
componente del citato organo di controllo e di incompatibilità alla permanenza
nella carica quali, a titolo esemplificativo:
-
la condanna con sentenza anche non irrevocabile per aver commesso uno dei reati
di cui al D. Lgs. n. 231/2001;
-
la condanna ad una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai
pubblici uffici ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle
persone giuridiche;
-
l'esistenza di procedimenti penali pendenti per uno dei reati di cui al D.Lgs.
n. 231/2001.
Il
componente dell’Organismo di Vigilanza dovrebbe consegnare al momento della sua
nomina, una apposita
comunicazione
scritta, con la quale dichiari “
di
non trovarsi in condizioni di incompatibilità con la carica in ragione dei
requisiti di cui sopra e, comunque, di obbligarsi a comunicare, ai fini delle
opportune valutazioni, la pendenza di procedimenti penali a suo carico ovvero
di procedimenti già definiti con sentenza di condanna o di “patteggiamento”
anche per reati diversi da quelli di cui al D.lgs 231/01 e, altresì, di dare
tempestiva comunicazione al Consiglio di Amministrazione dell’eventuale
sopravvenienza di cause di incompatibilità”.
2
-
professionalità: connotato
riferito al bagaglio di strumenti e tecniche che l'organismo deve possedere per
poter svolgere efficacemente l'attività assegnata [G.I.P. presso il Tribunale
di Milano, ordinanza in data 20 settembre 2004, il possesso di specifiche
competenze in tema di attività ispettiva e di analisi, e delle connesse
tecniche, sono stati individuati come indispensabili requisiti dell'ODV];
3
-
continuità di azione: per
soddisfare la previsione di cui all'art. 6, comma 1, lettera d) [“d)
prevedere obblighi di informazione nei
confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza
dei modelli”], e quindi per poter dare la garanzia di efficace e costante
attuazione di un modello così articolato e complesso quale é quello delineato,
soprattutto nelle aziende di grandi e medie dimensioni, si rende necessaria la
presenza di una
struttura interna
dedicata esclusivamente ed a tempo pieno all'attività di vigilanza sul modello
organizzativo priva, come detto, di mansioni operative che possano portarla
ad assumere decisioni con effetti economico-finanziari. In tal senso è
sufficiente assicurare che almeno qualcuno dei membri dell'OdV sia
costantemente presente in azienda.
I compiti
L'ODV
non costituisce una sovrapposizione
rispetto agli organi di controllo previsti dai diversi sistemi di gestione,
anzi imposta un “comportamento” dell'ente all'interno e all’esterno che si
integra con gli scopi di una corretta gestione e di un efficiente apparato di
controllo, attraverso la giusta previsione di un sistema di scambio incrociato
di informazioni tra l'organo amministrativo, quello di controllo (collegio
sindacale) e l’organismo di vigilanza.
Nel
dettaglio, le attività che l’organismo è chiamato ad assolvere (“
vigilare sul funzionamento e sull’osservanza
dei modelli e curarne l’aggiornamento”), anche sulla base delle indicazioni
contenute negli artt. 6 e 7 del D. Lgs. n. 231/2001, seguendo uno schema tratto
dalle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e
controllo ex D. Lgs. n. 231/2001 redatte dal Gruppo di lavoro sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche a cura di
Confindustria, possono essere riassunte come segue:
1
-
vigilanza sull'
effettività del modello, che si sostanzia nella verifica della
coerenza tra i comportamenti concreti ed il modello istituito;
2
-
disamina in merito all’
adeguatezza del modello, ossia della
sua reale (e non meramente formale) capacità di prevenire, in linea di massima,
i comportamenti non voluti;
3
- analisi circa il
mantenimento nel tempo dei requisiti di solidità e funzionalità
del modello;
4
- cura del necessario
aggiornamento in senso dinamico del
modello, nell’ipotesi in cui le analisi operate rendano necessario
effettuare correzioni per garantire che il modello si mantenga “adeguato” nel
tempo. Tale cura, di norma, si realizza in due momenti distinti ed integrati:
-
4a: presentazione di proposte di adeguamento del modello verso gli
organi/funzioni aziendali in grado di dare loro concreta attuazione nel tessuto
aziendale. Casi in cui si rende necessaria la formulazione di proposte possono
essere individuati in: significative violazioni del modello organizzativo;
significative modificazioni dell’assetto interno della società e/o delle
modalità di svolgimento dell’attività d’impresa; modifiche normative;
-
4b: follow-up, ossia verifica dell’attuazione e dell'effettiva funzionalità
delle soluzioni proposte;
5
-
segnalazione, segnatamente
documentale, all'organo dirigente, per gli opportuni provvedimenti, di quelle
violazioni accertate del modello
organizzativo che possano comportare l’insorgere di una responsabilità in
capo all'ente. E' necessario che l’ODV provveda a documentare lo svolgimento
dei suoi compiti. Infatti, l'attività di documentazione, da svolgersi in modo
sintetico, chiaro, approfondito ed obiettivo, non deve essere sottovalutata né
considerata come un aggravio burocratico-amministrativo da parte dei suoi
componenti posto che:
-
dai documenti si può evincere la “sufficiente vigilanza”;
-
“può essere necessario, come nel caso di successiva attività investigativa
della polizia giudiziaria finalizzata all'accertamento della responsabilità amministrativa dell’ente, ricostruire, anche ad
anni di distanza, l'attività di vigilanza posta in essere dal citato organismo
di controllo interno” [Circolare della Guardia di Finanza n. 83607/2012].
In
tal senso particolare e privilegiato rilievo costituiscono i verbali dell'OdV
231, le relazioni annue e periodiche, l'attività di segnalazione, controllo e
intervista effettuata.
Per
quanto attiene alle
aziende di piccole
dimensioni, al fine di non gravare eccessivamente in termini economici
sulle medesime,
il legislatore consente
di affidare i compiti demandati all’organismo di vigilanza direttamente
all'amministratore della società o al socio responsabile della stessa,
preoccupandosi in tal modo di non gravare sulla piccola impresa obbligandola a
sopportare costi sicuramente eccessivi e non commisurati all’obiettivo della
legge. E' però del tutto evidente, che da un punto di vista pratica, la
capacità di vigilanza risulta notevolmente attenuata, anche per un evidente
conflitto di interesse.
I poteri
Per
poter assolvere in modo esaustivo i propri delicati ed onerosi compiti di
vigilanza l'ODV deve essere dotato, come specifica il D.Lgs. n. 231/2001 [articolo 6, 1° comma, lett. b) D.
Lgs. n. 231/2001] di
autonomi poteri di
iniziativa e di controllo, ovvero di strumenti adeguati per poter verificare
l'idoneità e la puntuale e completa attuazione delle procedure codificate per
la prevenzione degli illeciti e in ciascuna delle aree di rischio individuate
in seno all'ente.
Per
poter efficacemente operare in tal senso, fondamentale risulta l'
autonomia nei confronti degli organi di
direzione ed amministrazione dell'ente che deve caratterizzare le fasi
dell' “iniziativa” e del “controllo”.
L'organismo
dovrà essere munito della capacità di decidere cosa, quando, e come esplicare
la propria fondamentale funzione di controllo, agendo in modo indipendente
dalle altre funzioni ed organi di vertice dell'ente, in quanto sono essi stessi
destinatari dell'attività ispettiva.
Inoltre,
molto significativa, evidentemente, è la facoltà di attivarsi (con criteri di
autonomia) nella richiesta di informazioni, dati e documenti verso tutte le
componenti interne dell'ente.
Ulteriori,
fondamentali, prerogative dell'ODV sono:
1.
la facoltà di eseguire interviste e raccogliere segnalazioni;
2.
dotazione di risorse proprie ovvero, ove necessario, ricorrere a consulenti
esterni.
I flussi informativi
destinati all’Organismo di Vigilanza
Fondamentale
rilevanza assume il generale obbligo di
assoluta
ed incondizionata collaborazione incombente su tutti i livelli e le funzioni
della società o dell'ente, siano essi operativi ovvero di direzione o di
amministrazione.
In
tal senso, la legge esplicitamente prevede precisi
obblighi di informazione di cui l’organismo di controllo deve
risultare destinatario, anche se la relazione illustrativa sul punto non
fornisce ulteriori chiarimenti.
Ai
sensi del disposto dell'art. 6, comma 2, lett. d) i modelli devono “
prevedere obblighi di informazione nei
confronti dell’organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza
dei modelli”.
In
assenza della predisposizione di una adeguata “reportistica” all’ODV il modello
stesso non potrà dirsi efficace: la mancata previsione dell’obbligo “
per i dipendenti, i direttori, gli
amministratori della società di riferire all’organismo di vigilanza notizie
rilevanti e relative alla vita dell’ente, a violazioni del modello o alla
consumazione di reati …” e l’assenza
di indicazioni procedurali da seguire per poter attivare i canali d’informazione
verso tale organismo sono stati individuati dal G.I.P. presso il Tribunale di
Milano, ordinanza in data 09.11.2004, tra i motivi a sostegno della decisione
di
inidoneità del modello organizzativo
adottato dall'ente.
L'organo
di controllo interno deve essere tenuto costantemente informato sull'evoluzione
delle attività nelle aree a rischio e deve avere libero accesso a tutta la documentazione aziendale rilevante, compresi i relativi
aggiornamenti. Il
Codice Etico deve
prevedere l'obbligo inderogabile di fornire informazioni all'OdV senza
eccezione alcuna.
Sarà,
inoltre, destinatario di segnalazioni da parte del management circa eventuali
situazioni dell'attività aziendale che possano esporre l'azienda al rischio di
reato nonché di ogni altra informazione, di qualsiasi tipo, proveniente anche
da terzi ed attinente all'attuazione del modello nelle aree a rischio.
A
titolo di esempio all'ODV dovranno essere segnalati:
-
eventuali notizie relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di
commissione, di reati-presupposto;
-
ogni violazione o presunta violazione delle regole previste dal modello, o
comunque comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate
dall'ente.
-
i rapporti forniti da enti di certificazione su non conformità e osservazioni
che rappresentano eventi sentinella di eventuale futura possibilità di
verificazione di reati;
-
i verbali contestati da organi di vigilanza istituzionali.
Per
quanto precede, sarà necessario che il modello di organizzazione disciplini
efficaci procedure di reportistica interna indirizzate all'ODV, da
attivare per iscritto (anche tramite casella postale o a mezzo linea fax
dedicata) ovvero tramite e-mail dedicata con accesso esclusivo ai suoi
componenti, via gerarchico ovvero direttamente. Eventualmente mettendo anche a
disposizione l'email del o dei componenti esterni al fine di prevenire
eventuali timori reverenziali nel comunicare anche ai membri interni dell'OdV
eventuali situazioni problematiche. L'ODV dovrà
agire approfondendo la segnalazione (eventualmente anche anonima,
ma documentata) al fine di trarre un proprio imparziale e fondato convincimento
circa la veridicità dell'informazione pervenuta e, comunque, in modo tale da
garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o
penalizzazione, assicurando, altresì, la riservatezza dell'identità del
segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti delle
persone accusate erroneamente e/o con mala fede.
Il
compito della polizia giudiziaria “
sarà
quello di stimare la completezza, soprattutto in termini di qualità, e la
tempestività delle informazioni destinate all'organismo di controllo, allo
scopo di constatare l'effettivo funzionamento dei meccanismi di prevenzione
predisposti e la concreta capacità di reazione del citato organismo di
vigilanza nello specifico contesto” [Circolare della Guardia di Finanza n.
83607/2012].
Regione Lombardia:
"Compliance 231/01: Linee guida per gli organismi di vigilanza" degli
enti formativi accreditati in Regione
Si
ricorda che in Regione Lombardia con il
decreto
4340 del 18 maggio 2012 sono state approvate le "
Linee guida per gli organismi di vigilanza", come previsto dal
D.Lgs. 231/2001. In particolare con questo atto vengono disciplinate le
caratteristiche salienti degli organismi di vigilanza: compiti (piano di
attività e relazione finale), caratteristiche e flussi informativi. E l'adeguamento
alle disposizione contenute nel Decreto legislativo costituisce un requisito
essenziale di accreditamento per i servizi di istruzione, formazione
professionale e per i servizi al lavoro.
Rolando Dubini, avvocato in
Milano
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